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volume - Camera dei Deputati

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Due riflessioni sulla quaestio della legge n. 124 del 2008<br />

cui il disposto leggi «in materia costituzionale» non coinciderebbe con le leggi aggravate<br />

per forma ex art. 138 Cost., lettura che si basa, tra le altre argomentazioni, anche su<br />

un dato meramente letterale (perché d’altro canto utilizzare un nome diverso per indicare<br />

una stessa cosa?) 18 .<br />

Vi sarebbe, dunque, una materia costituzionale al di fuori delle ipotesi in cui è predisposta<br />

la riserva di legge costituzionale, sulla quale, però, è ammesso l’intervento della<br />

legge ordinaria (sia pure adottata con il procedimento pure esso ordinario). L’argomento<br />

che si trae dalla disposizione sul procedimento legislativo, sembrerebbe dunque da un<br />

lato accreditare, dall’altro smentire l’esistenza di un livello sovra-legislativo su cui si<br />

possa incidere, senza necessariamente revisionare il testo, con apposite forme: vi sarebbe<br />

infatti una palese contraddizione tra la configurazione di leggi in materia costituzionale<br />

come leggi ordinarie e l’affermazione di un campo materiale di pregio costituzionale,<br />

che richiede le forme normative dell’art. 138 Cost.<br />

Tale contraddizione, tuttavia, sarebbe solo apparente: la coesistenza sulla stessa materia,<br />

costituzionale, di legge ordinaria materialmente costituzionale e di legge costituzionale<br />

si spiega 19 , infatti, con il diverso tipo di intervento che esse sono chiamate a<br />

compiere, la legge costituzionale operando in prima battuta, la legge ordinaria subentrando<br />

poi a completarne e specificarne il dettato.<br />

La graduazione della normazione di una stessa materia su più livelli di fonti è, infatti,<br />

acquisizione familiare al dettato costituzionale, che la contempla, per esempio, tra legge-delega<br />

e decreti legislativi e tra legge-cornice e leggi regionali. Sarebbe, pertanto,<br />

piatta una ricostruzione che si limitasse al piano − per così dire bidimensionale −<br />

dell’estensione <strong>dei</strong> campi materiali e della relativa suddivisione delle competenze tra<br />

fonti solo, appunto, per materia o settore e non contemplasse anche, insieme ad esso, il<br />

profilo − tridimensionale − della “profondità” di regolamentazione della materia stessa,<br />

ovvero quello dell’intensità della disciplina (di principio ovvero nel dettaglio). Come<br />

precisa A. Ruggeri poi, in questo caso, non di vera separazione si tratta, non essendoci<br />

riserva né a favore dell’una, né dell’altra fonte, ma solo di tendenziale preferenza 20 , in<br />

base alla corrispondenza tra forma e sostanza.<br />

Proprio questa elasticità della linea di confine tra gli spazi di intervento dell’una e<br />

dell’altra legge (ordinaria e costituzionale) contribuisce ad attenuare fortemente, se non a<br />

fugare del tutto, il rischio, autorevolmente paventato 21 , che il ricorso al procedimento aggravato<br />

produca un indesiderabile ingessamento di una certa disciplina da parte di una maggioranza<br />

forte a scapito delle altre parti politiche 22 : limitando la costituzionalizzazione ai<br />

soli principi della normativa, si riduce al minimo il pericolo di un eccessivo irrigidimento,<br />

mentre si offre la protezione adeguata, quella massima, a beni reputati fondamentali 23 .<br />

18<br />

Non è il caso di riprendere qui il nodo dell’interpretazione dell’art. 72, comma 4, in questo suo<br />

specifico aspetto: basti il rimando al quadro riassuntivo che ne dà P. PASSAGLIA, Art. 72, in R. BI-<br />

FULCO-A. CELOTTO-M. OLIVETTI (a cura di), Comm. cost., II (2006), 1397.<br />

19<br />

V. A. RUGGERI, Fonti e norme, cit., 232 ss.<br />

20<br />

V. ID., op. cit., 229 s.<br />

21<br />

Da L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, Bologna 1996, 167.<br />

22<br />

Il rischio affacciato appare legato, piuttosto, alla maggiore accessibilità del procedimento aggravato<br />

da parte di un ridotto numero di forze politiche, senza il largo consenso richiesto dalla formulazione<br />

dell’art. 138 Cost., indotta dall’introduzione nel nostro ordinamento del sistema elettorale<br />

maggioritario (o di uno che abbia un funzionamento sostanzialmente tale, anche se si presenta formalmente<br />

proporzionale, come accade in base alla vigente l. n. 270/2005).<br />

23<br />

Segnala, viceversa, la forte tendenza, operante nel nostro ordinamento, ad una “decostituziona-<br />

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