volume - Camera dei Deputati
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Il lodo Alfano: le erdità del passato e i difficili equilibri tra potere politico e potere giudiziario<br />
Non ci si nasconde, naturalmente, come sia difficile immaginare che la Corte scelga<br />
tale soluzione, discostandosi dai propri precedenti 4 . D’altra parte, qualora decidesse in<br />
questo senso, essa fornirebbe un argomento decisivo a favore della tesi, da me peraltro<br />
condivisa, della necessità di provvedere alla ‘separazione delle carriere’: la natura di<br />
parte del pubblico ministero sarebbe, infatti, significativamente proclamata in un luogo<br />
simbolico del nostro sistema costituzionale, quale è il giudizio di legittimità costituzionale<br />
delle leggi, e ciò senz’altro invoglierebbe a trarne conseguenze ordinamentali.<br />
Se mi è consentita la battuta: è un poco paradossale che a dover sostenere l’inammissibilità<br />
della costituzione del pubblico ministero, facendo leva su motivazioni che ne<br />
smentiscono la natura di parte, debbano essere gli avvocati del Presidente del Consiglio,<br />
‘costretti’ davanti alla Corte a sostenere tesi contrarie a quelle che fondano le proposte<br />
di politica giudiziaria di cui è promotrice proprio la maggioranza di Governo.<br />
Ma ciò fa parte delle singolarità del caso che discutiamo.<br />
2. Tra i diversi profili problematici ai quali è stata dedicata attenzione in questa giornata<br />
di studio, particolare approfondimento ha ricevuto la questione relativa al rilievo da<br />
attribuirsi alla finalità perseguita dal legislatore con l’introduzione della sospensione <strong>dei</strong><br />
processi penali a carico delle più alte cariche dello Stato, e che la Corte costituzionale,<br />
nella sent. n. 24/2004, ha ritenuto di qualificare un “interesse apprezzabile” 5 .<br />
Mi vorrei soffermare su una notazione di Ruggeri 6 : se, come sostenuto dai promotori<br />
della legge, l’interesse tutelato da questa disciplina avesse rilievo costituzionale, per<br />
quale ragione in Assemblea costituente si sarebbe trascurato di prevedere una norma<br />
strumentale a garantirne il rispetto? Se il sereno svolgimento della funzione da parte delle<br />
più alte cariche dello Stato fosse stato ritenuto interesse apprezzabile da un punto di<br />
vista costituzionale, i Costituenti, che furono in grado di costruire un mirabile sistema di<br />
equilibrio fra poteri, non avrebbero certamente dovuto tenerne conto?<br />
Mi permetterei sommessamente di rilevare – pur rendendomi conto di seguire in questo<br />
modo una logica di contesto e di proporre considerazioni che fuoriescono dal thema<br />
decidendum delineato dalle ordinanze di rimessione – che di tale interesse i Costituenti<br />
non sembrarono affatto inconsapevoli.<br />
In questa sede è già stata evocata l’autorizzazione a procedere prevista nella precedente<br />
versione dell’art. 68 Cost.; in fin <strong>dei</strong> conti quel sistema sottintendeva proprio<br />
l’idea di un equilibrio tra potere giudiziario e poteri politici, equilibrio che le vicende<br />
ben note a tutti hanno condotto a superare. Intendiamoci bene: proprio perché consapevole<br />
delle ragioni che hanno portato al superamento di quel sistema, non è mia intenzione<br />
sostenere l’opportunità di riproporre forme di autorizzazione a procedere per la sottoposizione<br />
a processo <strong>dei</strong> parlamentari. Tuttavia, rilevo che con la l. cost. n. 3 del 1993,<br />
invece che tentare di porre rimedio agli abusi perpetrati sino ad allora, si è finito per<br />
creare un vuoto di garanzia, e, dunque, uno ‘squilibrio’, del quale il lodo Alfano è la più<br />
recente delle conseguenze.<br />
4 Come rilevato anche da G.M. SALERNO, La sospensione <strong>dei</strong> processi penali relativi alle alte cariche<br />
dello Stato davanti alla Corte costituzionale, in questo <strong>volume</strong>.<br />
5 Sent. Corte cost. n. 24/2004, in Giur. cost., 2004, 370.<br />
6 A. RUGGERI, Il “lodo” irragionevole, in questo <strong>volume</strong>.<br />
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