volume - Camera dei Deputati
volume - Camera dei Deputati
volume - Camera dei Deputati
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Le immunità: profili di diritto penale sostanziale<br />
le norme generali del diritto internazionale generalmente riconosciute". Tra di esse, le<br />
più rilevanti riguardano:<br />
– Il Sommo Pontefice, il quale, in virtù della sua particolare posizione spirituale consacrata<br />
nell’art. 8 del Trattato Lateranense, beneficia di un’immunità assoluta, sostanziale<br />
e processuale che abbraccia anche gli atti extrafunzionali.<br />
– I Capi degli Stati esteri godono di prerogative assimilabili a quelle del Sommo<br />
Pontefice.<br />
– I Capi <strong>dei</strong> Governi stranieri e i Ministri di altri Paesi o i rappresentanti degli stessi<br />
in conferenze o organizzazioni internazionali godono di immunità per i reati commessi<br />
nell’esercizio della loro funzione. Essa è ritenuta di natura sostanziale e perdura anche a<br />
carica cessata.<br />
– Gli agenti diplomatici accreditati fruiscono di un’immunità sostanziale, che persiste<br />
alla cessazione della pubblica funzione ma è limitata agli atti funzionali.<br />
– Ai consoli spetta un trattamento analogo agli agenti diplomatici, ma i benefici sostanziali<br />
sono limitati alle condotte realizzate nell’esercizio delle funzioni e ai reati meno<br />
gravi.<br />
– I Membri del Parlamento europeo godono, nel paese in cui sono cittadini, delle<br />
stesse prerogative che competono ai parlamentari nazionali e, negli altri Stati membri,<br />
dall’esenzione da ogni procedimento giudiziario e da ogni provvedimento di detenzione,<br />
salvo il caso di flagranza o di delibera dell’assemblea in ordine alla deroga all’immunità.<br />
– I giudici della Corte dell’Aja e della Corte Europea <strong>dei</strong> Diritti dell’Uomo. Norme<br />
specifiche <strong>dei</strong> protocolli istitutivi disciplinano le relative peculiari immunità funzionali.<br />
– I Militari stranieri sono assoggettati alla giurisdizione dello Stato di appartenenza<br />
in relazione ai reati commessi in servizio.<br />
3. Ciò che non va trascurato dal penalista è il problema connesso alla natura giuridica<br />
delle immunità perché la sua soluzione incide sulla disciplina concretamente applicabile<br />
al caso concreto.<br />
Il dibattito si incentra su un’opzione di fondo: le immunità costituiscono una categoria<br />
unitaria o piuttosto una pluralità composita di species di differente natura giuridica<br />
ma aventi l’apparente effetto comune di sottrarre l’immune al potere coercitivo dello<br />
Stato?<br />
Secondo l’orientamento tradizionale, tutti i fenomeni di immunità sono espressione<br />
di una medesima natura giuridica, sulla quale, però, non vi è unanimità di vedute.<br />
La tesi più rigorosa ritiene che le immunità costituiscano un limite all’efficacia obbligatoria<br />
della legge penale sancita dall’art. 3 c.p.: le persone che beneficiano<br />
dell’immunità sarebbero sottratte all’imperio della legge stessa in ragione della posizione<br />
preminente che rivestono nell’ordinamento. Nonostante il disposto dell’art. 3 c.p.<br />
parli effettivamente di “eccezioni”, tale tesi non può essere accolta. Le persone che fruiscono<br />
di dette prerogative, infatti, non sono affatto legibus solutae ma, anzi, proprio per<br />
la posizione che ricoprono, sono vincolate all’osservanza della legge. Tale assunto appare<br />
avvalorato dal fatto che le disposizioni di cui agli artt. 54, comma 2 e 91 Cost. ribadiscono<br />
per gli immuni il dovere d’osservanza della legge e <strong>dei</strong> regolamenti della Stato.<br />
Per analoghe ragioni va respinto il tentativo di ricondurre le immunità alveo della categoria<br />
della incapacità penale, intesa come incapacità di essere soggetti di diritto penale.<br />
Tale concezione, in primo luogo, lega l’immunità alla qualifica del soggetto e non<br />
alla funzione, facendone un privilegio personale. In secondo luogo, essa accomuna in<br />
271