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volume - Camera dei Deputati

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62<br />

Giuditta Brunelli<br />

pre più frequente) dell’istruttoria legislativa, e quindi della funzione stessa della commissione<br />

referente, si pone in diretta violazione del primo comma dell’art. 72 Cost. Basta<br />

ricordare ciò che affermava Costantino Mortati circa l’autonomia, nell’ambito del<br />

procedimento di formazione della legge, della fase preparatoria, che comprende “quelle<br />

attività istruttorie destinate a consentire all’organo deliberante di prendere le sue decisioni<br />

ex informata conscientia”. Essa è considerata dalla Costituzione “quale condizione<br />

di validità della successiva fase deliberante” 11 . In realtà, da tempo ormai numerosi<br />

provvedimenti arrivano in assemblea nel testo del proponente, che è quasi sempre il governo,<br />

determinando l’esistenza di una “corsia preferenziale di fatto” per i progetti governativi<br />

12 .<br />

Si consideri, inoltre, che assai di frequente la vanificazione dell’istruttoria in commissione<br />

deriva dal ricorso combinato a maxiemendamenti presentati direttamente in<br />

Assemblea e alla posizione della questione di fiducia 13 . Una serie di distorsioni gravi,<br />

legate in larga misura all’evoluzione maggioritaria avutasi a partire dal 1993, e che do-<br />

11 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II, Padova, Cedam, 1976, 735 (corsivo non testuale).<br />

Anche per A.A. CERVATI, Art. 72, in A.A. CERVATI-G. GROTTANELLI DE’ SANTI, La formazione<br />

delle leggi, I, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro italiano, 1985, 119-120, il primo comma dell’art. 72<br />

Cost. “contiene una serie di enunciazioni precettive e di orientamenti normativi che presuppongono<br />

un parlamento che sia la sede effettiva delle decisioni in ordine al contenuto delle leggi. Si tratta di<br />

una disciplina del procedimento imposta da norme costituzionali rigide (…)”. La Costituzione vieta<br />

“che una camera esamini immediatamente il merito del disegno di legge ed impone che l’esame e<br />

l’approvazione diretta da parte dell’assemblea plenaria di una delle due camere sia preceduta in ogni<br />

caso da un esame da parte di una commissione referente” (corsivi non testuali). A. MANZELLA, Il parlamento,<br />

cit., 309, individua a sua volta la fase istruttoria come una delle quattro fasi essenziali indicate<br />

dall’art. 72 Cost., rispondente “sia alla preoccupazione, di ordine conoscitivo, di una ponderata valutazione<br />

in un collegio ristretto, prima della deliberazione (…); sia all’opportunità di prevenire ‘colpi di mano’ nei<br />

confronti di un’assemblea plenaria che fosse costretta a deliberare senza un filtro politico preliminare”.<br />

12 C. BERGONZINI, I lavori in commissione referente tra regolamenti e prassi parlamentare, in<br />

Quad.cost., 2005, 789. Questa prassi rende fra l’altro inutilizzabili, alla <strong>Camera</strong>, gli strumenti previsti<br />

dal regolamento, proprio nell’ambito della fase istruttoria, a favore delle minoranze. Quattro componenti<br />

della commissione, ad esempio, possono richiedere di controllare la correttezza <strong>dei</strong> dati forniti<br />

dal governo circa la fattibilità dell’intervento legislativo, anche ponendoli a confronto con le valutazioni<br />

provenienti da altri soggetti, a meno che l’oggetto di tale richiesta non sia giudicato superfluo<br />

(ossia “non essenziale per il compimento dell’istruttoria legislativa”) dall’ufficio di presidenza della<br />

commissione, integrato dai rappresentanti <strong>dei</strong> gruppi, con una maggioranza pari a tre quarti <strong>dei</strong> componenti,<br />

oppure, in alternativa, dal Presidente di commissione (art. 79, comma 6, r. C.). Ancora, per<br />

sostenere il dibattito in aula, la commissione, oltre al relatore di maggioranza e agli eventuali relatori<br />

di minoranza, procede alla nomina (sempre alla <strong>Camera</strong>, facoltativamente e di fatto mai al Senato) di<br />

un comitato rappresentativo delle minoranze, chiamato “comitato <strong>dei</strong> nove”, il quale “rappresenta la<br />

commissione nel corso dell’esame del progetto di legge in Assemblea, esercitando quelle funzioni di<br />

guida e di sostegno alla discussione in aula, oltre che esprimendosi preventivamente su tutti gli emendamenti<br />

ivi presentati” (L. GIANNITI-N. LUPO, Corso di diritto parlamentare, Bologna, Il Mulino,<br />

2008, 193-194). È evidente che la cancellazione dell’istruttoria porta (anche) ad un annullamento del<br />

ruolo così assegnato alle minoranze, benché si tratti per questo specifico aspetto di violazione del regolamento<br />

parlamentare, non sindacabile dalla Corte costituzionale, che – a partire dalla notissima<br />

sent. n. 9/1959 – si ritiene competente a controllare soltanto se il procedimento formativo della legge<br />

si sia compiuto in conformità alle norme con le quali la Costituzione direttamente lo regola.<br />

13 G. PICCIRILLI, I maxi-emendamenti alla prova della giustizia costituzionale in Italia e in Francia:<br />

tendenze opposte nel sindacato <strong>dei</strong> vizi del procedimento legislativo, in E. GIANFRANCESCO e N.<br />

LUPO (a cura di), Le regole del diritto parlamentare nella dialettica tra maggioranza e opposizione,<br />

Roma, Luiss University Press, 2007, 380.

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