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volume - Camera dei Deputati

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«Non mi avrete mai come volete voi»: nuova legge, vecchi vizi<br />

1, l. n. 124 del 2004 ne condivide il carattere soggettivo, non la ratio. Mentre però in<br />

quei casi la sospensione è disposta per garantire un pieno esercizio del diritto di difesa,<br />

la rinunciabilità prevista dal comma 2 della l. n. 124 esclude che si sia voluto garantire<br />

un diritto indisponibile quale è il diritto di difesa 12 .<br />

Permane il dubbio circa l’interesse costituzionale che l’ipotesi sospensiva mira a tutelare.<br />

Di certo, non l’esercizio di funzioni costituzionali: una sospensione generale per<br />

tutti gli atti del processo a tutela della funzione costituirebbe una forma di immunità<br />

che, per le ragioni appena esposte, non sembra possa essere introdotta con legge ordinaria.<br />

Si potrebbe allora effettivamente ritenere che l’istituto processuale voglia tutelare la<br />

serenità del titolare di funzioni pubbliche lesa dagli “inevitabili turbamenti” (punto 2 del<br />

Ritenuto in fatto sent. n. 24/2004) conseguenti allo svolgimento dibattimentale. Se questo<br />

è il bene tutelato, la legge sembra essere irragionevole per illogicità intra legem e per<br />

contraddittorietà tra ratio e sue disposizioni 13 . Se il fine legislativo è la tutela della serenità,<br />

non si comprende perché il titolare delle funzioni possa rimanere imperturbabile di<br />

fronte alle ipotesi previste dall’art. 392 c.p.p. o alla prosecuzione dell’azione in sede civile<br />

14 . Non è tutto: vi sono atti, che possono trovare origine durante le indagini preliminari,<br />

di per sé inconciliabili con un tranquillo atteggiamento psicologico. Si pensi<br />

all’ordine, da parte del g.i.p., di disporre misure cautelari: la sospensione processuale<br />

non impedirebbe l’utilizzo di misure strutturalmente incompatibili non solo con imperscrutabili<br />

stati soggettivi, ma anche con l’esercizio di funzioni attribuite dalla Costituzione.<br />

In tali casi, inoltre, la legge produrrebbe effetti, se non irragionevoli, almeno paradossali:<br />

mentre il Presidente del consiglio che fosse anche parlamentare vedrebbe tutelate<br />

le sue funzioni e la sua “serenità” dall’art. 68 II comma Cost., il Presidente del consiglio<br />

non appartenente alle Assemblee elettive, invece, non potrebbe sottrarsi<br />

all’applicazione delle misure cautelari 15 .<br />

quella dipendente dalla condizione dell’imputato che per infermità di mente non è in grado di partecipare<br />

coscientemente al processo (…)”.<br />

12 Da tale punto di vista non è del tutto condivisibile l’affermazione contenuta nella sent. n.<br />

24/2004 (n. 6 del Considerato in diritto) secondo cui il diritto di difesa verrebbe menomato dalla<br />

mancata previsione legislativa della rinunciabilità. Anzi, la ratio della sospensione processuale disposta<br />

in ragione di particolare stati soggettivi dell’imputato sembra assimilabile alle immunità costituzionali,<br />

almeno quanto all’impossibilità di rinuncia da parte del beneficiario.<br />

13 Si pone dunque un problema di coerenza della legge nel rapporto tra prescrizione e fine legislativo.<br />

Per la categoria concettuale dell’incostituzionalità per deviazione della norma dal fine legale<br />

(c.d. aberratio legis), v. A. MORRONE, Il custode della ragionevolezza, Giuffrè, Milano, 207 ss.<br />

14 Diversamente da quanto previsto dall’art. 1, l. n.140 del 2003, la l. n. 124 del 2008 deroga espressamente<br />

al disposto dell’art. 75, comma 3, c.p.p., seguendo in tal senso le indicazioni fornite<br />

dalla sent. n. 24/2004.<br />

15 L’ipotesi è scolastica: eppure, se la reductio ad absurdum costituisce un buon campo di prova<br />

per controllare la validità di una determinata teoria interpretativa (su cui v. R. BIN, L’ultima fortezza,<br />

cit., 77), a maggior ragione il caso di scuola può risultare utile per saggiare la tenuta e la complessiva<br />

coerenza dell’atto legislativo.<br />

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