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volume - Camera dei Deputati

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126<br />

Guido Galipò<br />

sa Corte 14 hanno chiarito la portata precettiva del combinato-disposto fra l’art. 136<br />

comma 1 e l’art. 137, comma 2, Cost., su cui si fonda il principio del c.d. “giudicato costituzionale”<br />

come vincolante, specie riguardo alle sentenze di accoglimento, non solo<br />

per la giurisdizione e la P.A., ma anche per il legislatore, inibito alla riproposizione per<br />

via ordinaria, sia pro preterito ed in via transitoria, sia pro futuro 15 , di norme già dichiarate<br />

costituzionalmente illegittime. Anzi, sotto questo aspetto, il disposto di cui all’art.<br />

136, comma 1, Cost. è stato definito nella stessa giurisprudenza 16 quale vera e propria<br />

“architrave” a garanzia della stessa rigidità costituzionale. Di talché, la Corte ha inoltre<br />

precisato, in numerose pronunzie 17 , che la declaratoria d’incostituzionalità per lesione<br />

del giudicato risulterebbe assorbente rispetto a tutte le altre questioni sollevate dal giudice<br />

a quo, ivi comprese le stesse poste a fondamento della pregressa censura<br />

d’incostituzionalità, ove reiterate 18 . A fronte dell’intenzione del legislatore di riproporre<br />

norme dichiarate incostituzionali superando il relativo giudicato, questi potrebbe farlo,<br />

come evidenziato da parte della dottrina 19 , soltanto mediante legge costituzionale. Ma<br />

ciò (aldilà dell’opportunità di una simile “contrapposizione” con il dictum della Corte) 20<br />

soltanto nei limiti in cui i contenuti della norma non risultassero in contrasto con i<br />

“principi supremi” ed il “nucleo duro di costituzionalità” dell’ordinamento 21 . Tutto<br />

quanto ciò premesso, il problema della possibile violazione del giudicato costituzionale<br />

viene in rilievo, appunto nel corpo dell’ord. n. 397/2008, con l’eccezione sollevata circa<br />

la presunta “sovrapponibilità” fra la sospensione processuale disegnata dal “lodo Alfano”<br />

e quella a suo tempo prevista dalla l. n. 140 del 2003 e censurata dalla Corte. Se infatti,<br />

come già evidenziato, notevoli sono le variazioni operate sull’istituto dal legislatore<br />

del 2008 al fine di recepire i rilievi della sent. n. 24/2004, è pur vero che il “cuore”<br />

normativo dell’attuale disciplina resta sostanzialmente invariato, confermando cioè una<br />

sospensione processuale che accomuna in un’unica disciplina, come sanzionato dalla<br />

Corte, vertici istituzionali assolutamente diversi fra loro sia per “fonte d’investitura” che<br />

per “natura delle funzioni svolte”, reiterando quella stessa disparità di trattamento fra<br />

Presidenti delle Camere e membri del Parlamento, e fra Presidente del Consiglio e Ministri,<br />

cassata dalla Consulta come lesiva dell’art. 3 Cost. e del canone di ragionevolezza.<br />

Ciò posto, la domanda è: ai fini della violazione dell’art. 136.1 Cost., è necessaria la pedissequa<br />

riproposizione delle disposizioni già censurate nel loro identico contenuto testuale,<br />

o è sufficiente una formulazione “analoga”, seppur non “identica” alla norma già<br />

censurata? La giurisprudenza della Corte, al riguardo, non è univoca. Se, infatti, in talu-<br />

14<br />

Cfr. Corte cost., sent. n. 73/1963, nonché le sentenze n. 88/1966 e n. 223/1983.<br />

15<br />

Cfr. F. DAL CANTO, Art. 137, in R. BIFULCO-A. CELOTTO-M. OLIVETTI (a cura di), Commentario<br />

alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, II, 2695.<br />

16<br />

Cfr. Corte cost., sent. n. 73/1963, secondo cui il “rigore della norma dell’art. 136 della Costituzione”<br />

è ciò su cui “poggia il contenuto pratico di tutto il sistema delle garanzie costituzionali, in<br />

quanto essa toglie immediatamente efficacia alla norma illegittima. E proprio in considerazione della<br />

fondamentale importanza per il nostro ordinamento giuridico di questo precetto costituzionale, la<br />

Corte trova altresì opportuno porre in rilievo che esso non consente compressioni od incrinature nella<br />

sua rigida applicazione”.<br />

17<br />

Cfr. Corte cost., sent. n. 181/1997 e, soprattutto, sent. n. 211/2003.<br />

18<br />

Cfr. Corte cost., sent. n. 347/1999 e n. 545/1990.<br />

19<br />

Cfr. E. MALFATTI-S. PANIZZA-R. ROMBOLI, op. cit., 305.<br />

20<br />

Ibidem, 307.<br />

21<br />

Cfr. A. RUGGERI-A. SPADARO, op. cit., 132. Sui “principi supremi dell’ordinamento costituzionale”<br />

si rinvia alle ormai storiche sentenze della Corte cost. n. 1146/1988 e n. 366/1991.

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