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volume - Camera dei Deputati

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226<br />

Antonio Ruggeri<br />

cleo duro” costituzionale, persino ad opera del potere di revisione costituzionale 19 .<br />

A mio modo di vedere, la stessa distinzione, pure in astratto bisognosa di essere tenuta<br />

ferma, tra immunità e sospensioni processuali 20 non acquista qui rilievo alcuno, ove<br />

si convenga a riguardo del fatto che tutto ciò che compone e connota lo status degli organi<br />

costituzionali richiede la previa ed esclusiva definizione in Costituzione, salvo il<br />

caso che quest’ultima l’abbia espressamente demandata ad altra fonte 21 .<br />

Costituzionalmente 22 “chiuso”, insomma, non è solo il catalogo degli organi costituzionali<br />

ma anche il loro regime 23 . Si potrebbe, per vero, opporre essere troppo rigida<br />

una soluzione siffatta che, oltre tutto, non spiegherebbe le modifiche apportate alla Carta<br />

tanto per ciò che attiene al piano sostanziale quanto per i profili processuali 24 . Altro è,<br />

però, il mutamento di una disciplina preesistente, con riguardo ad immunità già stabilite<br />

nella Carta stessa ed altro ancora l’aggiunta di guarentigie, ancorché meramente processuali,<br />

da questa non previste (e, perciò, non volute) 25 .<br />

zionale, in Quad. cost., 1/1995, 7 ss. (e di altri), a riguardo del carattere “esaurito” della nozione di potere<br />

costituente (su di essa, criticamente, può, volendo, vedersi, il mio Revisioni formali, modifiche<br />

tacite della Costituzione e garanzie <strong>dei</strong> valori fondamentali dell’ordinamento, in Dir. soc., 4/2005,<br />

451 ss., nonché nei miei “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, IX, Studi dell’anno 2005,<br />

Giappichelli, Torino, 2006, 143 ss., spec. 150 ss.).<br />

19 Sul c.d. “nucleo duro” della Costituzione, per tutti, A. SPADARO, Contributo per una teoria della<br />

Costituzione, I, Fra democrazia relativista e assolutismo etico, Giuffrè, Milano 1994, 53 ss. e, più<br />

di recente, i contributi di S. STAIANO (a cura di), Giurisprudenza costituzionale e principî fondamentali.<br />

Alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni, Giappichelli, Torino 2006 e Q. CAMERLENGO,<br />

Contributo ad una teoria del diritto costituzionale cosmopolitico, Giuffrè, Milano, 2007.<br />

20 Di recente, per tutti, I. NICOTRA, I poteri in equilibrio. Libertà d’esercizio delle funzioni tra inviolabilità<br />

e giurisdizione, in http://www.federalismi.it, 16/2008.<br />

21 La qual cosa, appunto, si ha per le garanzie d’indipendenza <strong>dei</strong> giudici costituzionali, la cui determinazione<br />

è, non a caso, rimessa a fonte costituzionale (art. 137, comma 1).<br />

Si è derogato – come si sa – a questo principio per i componenti il Consiglio superiore della magistratura,<br />

le cui guarentigie sono state introdotte con legge ordinaria. Proprio la riserva di legge costituzionale,<br />

sopra richiamata, valevole per i giudici costituzionali, avvalora però la tesi patrocinata nel<br />

testo, non riuscendosi altrimenti a trovare giustificazione alcuna al fatto che l’indipendenza di organi<br />

essenziali alla tenuta del sistema possa essere demandata alla disciplina di fonti diverse (e, segnatamente,<br />

in un caso, a fonte espressiva della maggioranza politica di turno).<br />

22 Qui, la povertà del linguaggio comune rischia di tradire la sostanza giuridica dallo stesso evocata.<br />

Il vero è che – come si viene dicendo – si dovrebbe distinguere tra la disciplina della Costituzione,<br />

che quest’ultima ha cioè riservato esclusivamente a se stessa, dalla disciplina (di legge)<br />

costituzionale. Si hanno altri casi in cui siffatta distinzione ha rilievo: si pensi, ad es., ai giudizi di<br />

costituzionalità o alle richieste referendarie, che possono avere ad oggetto solo la seconda e non la<br />

prima disciplina (l’eventualità è – com’è noto – negata per le richieste suddette; ma v., in avverso,<br />

quanto se ne dice nel mio Fonti, norme, criteri ordinatori. Lezioni 4 , Giappichelli, Torino, 2005,<br />

118 ss., spec. 122 ss.). Ancora una proiezione – come si vede – della diversa, irriducibile, natura<br />

del potere costituente e <strong>dei</strong> poteri costituiti e delle loro parimenti differenziate, tipiche, manifestazioni<br />

nell’esperienza giuridica.<br />

23 Da questo punto di vista, inconferente è dunque il rilievo fatto in Corte cost. n. 24 del 2004, secondo<br />

cui il catalogo delle sospensioni non è “chiuso” bensì suscettibile di allungamento per mano<br />

della legge, dal momento che ciò che è in astratto (e in via generale) consentito non lo è in relazione<br />

agli organi costituzionali.<br />

24 Si pensi, per l’un verso, alla nuova disciplina dell’art. 68 e, per l’altro verso, al diverso regime<br />

processuale valevole per i reati ministeriali, a seguito della revisione dell’art. 96.<br />

25 Convengo, nondimeno, con quanti [come C. MARTINELLI, Le immunità costituzionali al vaglio

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