volume - Camera dei Deputati
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224<br />
Antonio Ruggeri<br />
scure della Corte. La questione, insomma, non è affatto scontata nel suo esito; non mi<br />
sorprenderei, dunque, se alla fine la partita dovesse chiudersi con la sconfitta di coloro<br />
che vorrebbero decapitata la legge, con un colpo secco e fermo.<br />
2. Molto – come si sa – si è detto in merito al silenzio dalla Corte tenuto, in occasione<br />
del precedente giudizio, circa il (supposto) vizio di forma della legge, fatto peraltro<br />
oggetto di valutazioni di vario segno 7 . Certo, però, che è singolare il fatto che la Corte<br />
non abbia sfruttato anche questo canale che le si offriva per chiudere rapidamente la<br />
partita, preferendo piuttosto ambientare la questione sul piano sostanziale e quindi risolverla<br />
– come è solita molte volte fare – facendo ricorso alla tecnica dell’assorbimento<br />
<strong>dei</strong> vizi 8 . Né vale obiettare che il parametro non era stato espressamente indicato nell’ordinanza<br />
di remissione. La stessa Corte non ha infatti trascurato di rilevare che il riferimento<br />
all’art. 138 era “implicito ma chiaro … in tutto l’iter argomentativo del provvedimento”<br />
9 ; e, d’altronde, non poche volte – come si sa – la Corte rimette a fuoco e, diciamo<br />
pure, aggiusta i termini della questione.<br />
Direi, comunque, di non arrovellarci oltre sul punto. Ormai, è andata com’è andata; e<br />
sta di fatto che il silenzio è pur sempre neutro: non apre né chiude gli spazi che oggi si<br />
hanno alla soluzione del caso, in un senso o nell’altro 10 . Su questo terreno, dunque, la<br />
partita ricomincia da capo, senza pregiudizio di sorta ad opera del verdetto precedente.<br />
Ora, parrebbe che non possa darsi risposta al quesito concernente la bontà dello<br />
strumento normativo utilizzato se non dopo che si sia chiarita la natura della sospensione<br />
<strong>dei</strong> processi, se d’immunità (in senso proprio) ovvero di misura di mero rito.<br />
Quanti (e, come si sa, non sono pochi) si orientano nel primo senso hanno subito<br />
spianata la via per denunziare l’improprietà del mezzo. Di qui in avanti, poi, si dividono<br />
al loro interno, alcuni rilevando che solo con legge costituzionale possono introdursi<br />
“deroghe” (non è inopportuno aggiungere: comunque ragionevoli 11 ) all’art. 3 ed agli altri<br />
principi costituzionali ratione materiae evocati in campo 12 , altri invece opponendo<br />
7 Sulle ragioni che potrebbero stare a base della linea giurisprudenziale al riguardo tracciata, v.,<br />
principalmente, L. ELIA, La Corte ha fatto vincere la Costituzione, in Giur. cost., 2004, 394 s.<br />
8 Criticata da taluno la tecnica stessa, sia con specifico riguardo al caso nostro che in generale (in<br />
argomento, L. D’ANDREA, Prime note in tema di assorbimento nei giudizi di costituzionalità, in A.<br />
RUGGERI e G. SILVESTRI (a cura di), Corte costituzionale e Parlamento. Profili problematici e ricostruttivi,<br />
Giuffrè, Milano, 2000, 79 ss. e G. PELAGATTI, Giudizio di costituzionalità e assorbimento<br />
<strong>dei</strong> motivi, Edizione Scientifiche, Napoli, 2004. Ancora oggi, giudica “generoso” il ricorso alla tecnica<br />
suddetta da parte della sent. n. 24 A. PUGIOTTO, Letture e riletture, cit., par. 2).<br />
9 Punto 1, del Considerato in diritto, sent. n. 24, cit.<br />
10 Non varrebbe eccepire che la sent. n. 24/2004 avrebbe in realtà preso partito sulla questione<br />
della validità della forma ordinaria ad introdurre la sospensione de qua, per il fatto stesso del passaggio<br />
al merito. Non pochi sono, infatti, i casi in cui la tecnica dell’assorbimento <strong>dei</strong> vizi è stata utilizzata<br />
senza alcun ordine precostituito tra profili di forma e profili di sostanza. Innegabile sarebbe,<br />
dunque, la forzatura della ricostruzione in tal modo fatta del pensiero della Corte.<br />
11 Nel qual caso, però, non di deroghe in senso proprio può discorrersi bensì, all’inverso, di ulteriori<br />
conferme dell’eguaglianza. Proprio qui, infatti, come si vedrà a momenti, è uno <strong>dei</strong> “punti nodali”<br />
– come li si è sopra chiamati – della questione.<br />
12 Ex plurimis, A. ANZON DEMMIG, Il “lodo Alfano” verso l’approvazione finale: restano forti i dubbi<br />
sulla sua legittimità costituzionale, e G.E. VIGEVANI, La sospensione <strong>dei</strong> processi per le alte cariche tra<br />
personalizzazione delle istituzioni e mito del capo, entrambi in http://www.forumcostituzionale.it, nonché<br />
T.F. GIUPPONI, Il “lodo Alfano”, cit., e La tutela delle alte cariche dello Stato, cit., par. 3; G. FERRI, La