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volume - Camera dei Deputati

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Legge Alfano ed indagini preliminari: le ragioni di un’inammissibilità<br />

la ragionevole durata della procedura, che imporrebbe di anticipare ogni atto che non ha<br />

effetti sulla serenità della funzione, risulterebbero senza una valida ragione irrimediabilmente<br />

compromessi.<br />

3. L’incongruità dell’interpretazione fornita dal G.i.p., tuttavia, ha l’effetto, che pure<br />

non parrebbe agevole da ottenere, di rendere ancor più marcata la già forte eterodossia<br />

costituzionale della legge, e si tratta di profilo reso ancor più interessante dal fatto di<br />

possedere un forte (e negli anni crescente) rilievo processuale.<br />

Non compare, infatti, in seno alla parte della motivazione dedicata alla rilevanza, alcun<br />

tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme, che peraltro non sembra<br />

incongruo collocare, nell’iter operativo del giudice a quo, in un momento precedente il<br />

controllo sulla rilevanza. Con le considerazioni che seguono si intende dimostrare che lo<br />

svolgimento di siffatto fondamentale adempimento avrebbe indotto il giudice a quo ad<br />

un’interpretazione <strong>dei</strong> rilevanti nomina juris tanto netta da suggerirgli, unitamente alle<br />

viste ragioni di stampo testuale e sistematico, di rinunciare a proporsi come tale.<br />

In prima approssimazione, è possibile osservare che l’inclusione della fase delle indagini<br />

preliminari sotto il cono di luce della l. n. 124 del 2008 si riflette sulla ragionevolezza<br />

complessiva della differenziazione operata, rendendola quantomeno più ardua da ammettere.<br />

L’impatto sui concorrenti, più volte ricordati principi costituzionali sarebbe infatti<br />

chiaramente più deciso non soltanto sul piano puramente “quantitativo” (giacché la loro<br />

compressione, ragionevole o meno, non sarebbe confinata alla fase del processo stricto<br />

sensu, ma deborderebbe nell’ulteriore fase delle indagini), ma anche ad un livello “qualitativo”.<br />

La relazione intercorrente tra il procedimento penale complessivamente inteso ed<br />

il supposto bene giuridico specificamente tutelato dall’innovazione legislativa (la serenità<br />

di svolgimento delle funzioni) 14 non è affatto costante lungo il dipanarsi della sequenza<br />

delle fasi: questo merita infatti, nel bilanciamento da effettuare sullo sfondo della fase delle<br />

indagini preliminari, l’attribuzione di un “peso” certamente non elevato, destinato ad<br />

aumentare nel passaggio al contesto delle fasi processuali, per raggiungere, peraltro,<br />

l’apice nel giudizio 15 , in ragione della cangiante specifica disciplina codicistica.<br />

Ad un esame più accurato, tuttavia, si osserva che la carenza di un tentativo di interpretazione<br />

costituzionalmente conforme ha rilievo anche sotto un profilo meno lampante,<br />

che ben si apprezza nel confronto tra la situazione giuridica <strong>dei</strong> Presidenti di Assemblea<br />

che scaturirebbe nell’ipotesi che la legge n. 124 del 2008 operasse anche in fase di<br />

indagini preliminari e quella <strong>dei</strong> membri comuni delle Camere che beneficino della<br />

mancata (o non ancora concessa, come confermato dall’art. 4, c. 2 della l. n. 140 del<br />

2003) autorizzazione “al compimento di determinati atti” (così l’art. 2 della stessa legge,<br />

intervenuto sull’art. 343 c.p.p. in attuazione della riforma costituzionale del 1993): le<br />

differenze sono considerevoli, e meritavano considerazione del tutto a prescindere dal<br />

fatto che nel caso di specie la figura coinvolta fosse il Presidente del Consiglio.<br />

14 In senso leggermente diverso si esprime la Relazione al Disegno di legge, che allude a “principi<br />

di continuità e di regolarità nell’esercizio delle più alte funzioni pubbliche”: che invero parrebbe rimandare<br />

ad istituti come l’assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi<br />

ufficiali dello Stato di cui all’art. 205 c.p.p., che peraltro rappresenta senz’altro un’immunità (G.F.<br />

CIAURRO, voce Prerogative costituzionali, Enc. dir., vol. XXXV, 1986, 5) la cui previsione con legge<br />

non desta alcun tipo di perplessità, proprio in ragione di quell’armonia rispetto ai principi fondamentali<br />

dello Stato di diritto cui fece riferimento nella sent. n. 24/2004 la Corte cost.<br />

15 Cfr. ORLANDI, Questioni processuali, cit., par. 2.<br />

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