volume - Camera dei Deputati
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44<br />
Matteo Bellina<br />
interessi della società» 16 . Se il legislatore legifera in spregio ai canoni di generalità e astrattezza<br />
17 , modellando la disciplina sull’interesse personale di un cittadino, e la deroga<br />
non trova fondamento di legittimità all’interno del sistema, quella differenziazione dà<br />
vita ad un privilegio personale in violazione del principio di eguaglianza: «non sono eguali<br />
davanti alla legge cittadini nel cui personale ed esclusivo interesse vengono create<br />
discipline che della legge hanno la forma, ma non la sostanza 18 .<br />
4. L’applicazione della sospensione al solo processo, e non anche all’intero procedimento,<br />
confligge con la sua ratio apparendo evidente come anche lo svolgimento delle<br />
indagini possa turbare quella «serenità nello svolgimento delle funzioni» che l’istituto si<br />
prefigge di tutelare 19 . Anzi, non si può ignorare come proprio tale fase sia quella potenzialmente<br />
più offensiva, vuoi per l’applicabilità delle misure cautelari (che sono stigmatizzanti<br />
al pari delle pene in senso stretto), vuoi per la patologica (ma, a quanto pare,<br />
ormai strutturale) ’sovraesposizione mediatica’ alla quale le indagini preliminari sono<br />
soggette 20 . Da questo punto di vista la sospensione de qua si presenta come del tutto inefficacie<br />
rispetto alla finalità (palese) che essa si propone, poiché non assicura protezione<br />
al soggetto dal momento dell’iscrizione della notizia di reato all’esercizio<br />
dell’azione panale 21 .<br />
Analoghe considerazioni suscita la disciplina relativa alla parte civile contenuta al<br />
comma 6, in forza della quale la pretesa privata può essere comunque coltivata in separata<br />
sede in caso di sospensione del processo penale. Curiosa la circostanza che la legge<br />
garantisca all’azione civile una sorte migliore di quella penale, facendo sì che l’interesse<br />
risarcitorio abbia la meglio sull’interesse pubblico al perseguimento <strong>dei</strong> reati 22 .<br />
L’irragionevolezza deriva poi dal fatto che anche l’esercizio dell’azione civile nei confronti<br />
dell’alta carica può essere in grado di turbare il «sereno svolgimento delle funzioni».<br />
Vero che l’accertamento del fatto penalmente rilevante e la conseguente attribuzione<br />
di responsabilità generalmente porta con sé un effetto stigmatizzante più profondo<br />
rispetto all’accertamento dell’illecito civile. Ciò però non vale nel caso de quo, dove a<br />
seguito dell’uscita dal processo penale della parte civile, i fatti da accertare sono in entrambi<br />
i processi i medesimi, mutando solo le conseguenze sanzionatorie. La legge pare<br />
destinata non tanto a consentire all’alta carica una ‘fuga dal processo’, e dagli impedimenti<br />
e turbamenti che questo reca, quanto piuttosto a permettere una ‘fuga dalla sanzione<br />
penale’ e dallo stigma che essa reca con sé.<br />
16<br />
E. DOLCINI, Leggi penali, cit., 66.<br />
17<br />
Sulle quali si veda G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, cit., 32 s.<br />
18<br />
E. DOLCINI, Leggi penali, cit., 66. Come nota F. CORDERO, Aspettando la cometa, cit., 371,<br />
«l’enorme privilegio stride con l’idea che siamo tutti eguali davanti alla legge […]. L’immunità nascerebbe<br />
invalida anche fosse deliberata secondo l’art. 138 Cost., perché nella scala degli interessi<br />
tutelati dalla Carta niente giustifica tale sopruso».<br />
19<br />
F. BELLAGAMBA, La sospensione, cit., 1218.<br />
20<br />
Cfr. T. PADOVANI, Informazione e giustizia penale: dolenti note, in Dir. pen. proc., 2008, 680 ss.<br />
21<br />
F. BELLAGAMBA, La sospensione, cit., 1218.<br />
22<br />
R. ORLANDI, Questioni processuali nell’applicazione della l. 23 luglio 2008, n. 124, in questo<br />
stesso <strong>volume</strong>.