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volume - Camera dei Deputati

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Quirinale e legge Alfano: riflessioni sulle esternazioni presidenziali<br />

nato uno scontro istituzionale di non poco conto: e perché nel d.l. n. 92 del 2008 erano<br />

contenute una serie di norme che intendevano dare immediata attuazione a parte del<br />

programma politico della coalizione uscita vincente dalle elezioni dell’aprile 2008, e<br />

perché la legge Alfano, come lo stesso Presidente del Consiglio aveva messo per iscritto<br />

nella lettera al Presidente del Senato, intendeva «introdurre anche nel nostro Paese quella<br />

norma di civiltà giuridica e di equilibrato assetto <strong>dei</strong> poteri che tutela le alte cariche<br />

dello Stato e degli organi costituzionali, sospendendo i processi e la relativa prescrizione,<br />

per la loro durata in carica» con il dichiarato fine di porre un freno ad un supposto<br />

uso della «giustizia a fini mediatici e politici». Il Presidente della Repubblica ha, insomma,<br />

scelto «d’interpretare un ruolo arbitrale tra gli schieramenti parlamentari più<br />

che di garanzia della legalità costituzionale» 20 , cercando, per quanto possibile, di attenuare<br />

lo scontro tra le opposte forze politiche. Una scelta che non può destare meraviglia,<br />

sol che si pensi che «le richieste presidenziali dipend[ono] – nell’an, nel quomodo<br />

e nel quando – da libere valutazioni del Capo dello Stato, tenendosi conto non solo<br />

dell’esigenza di far osservare la Costituzione, ma anche e soprattutto <strong>dei</strong> riflessi che il<br />

fatto di esercitare il potere in questione potrebbe produrre sul complessivo funzionamento<br />

delle istituzioni, cioè sul vero oggetto della garanzia che al Presidente è affidata»<br />

21 .<br />

3. Se è corretto quanto siamo andati sinora dicendo, si riesce a dare risposta a quanto<br />

ci siamo chiesti. La decisione di svolgere un ruolo arbitrale piuttosto che di garanzia, infatti,<br />

non poteva significare rinunciare del tutto al secondo, in specie allorché determinandosi<br />

a motivare il proprio agire il Presidente della Repubblica ben sapeva di esporsi<br />

più di quanto non sarebbe potuto accadere senza esternare, non essendo «ammissibile<br />

che il capo dello Stato prenda posizione pubblica e pretenda di rimanere al di sopra della<br />

polemica politica» 22 . Fare riferimento alla sentenza della Corte, ed anzi su di essa fondare<br />

il proprio operato, sembra essere stato, allora, il modo in cui il Presidente è riuscito<br />

a trovare un bilanciamento tra i due ruoli che doveva svolgere, quello arbitrale tra le parti<br />

politiche e quello di garante della Costituzione.<br />

Si è messo in luce da più parti come un simile atteggiamento possa finire per esercitare<br />

un non irrilevante condizionamento nei confronti della Corte costituzionale che,<br />

chiamata a decidere sulla costituzionalità della l. n. 24 del 2008, dovrà «argomentare in<br />

modo da evitare di «dar torto al Presidente», senza tuttavia dover necessariamente «dar<br />

torto a se stessa», nel senso di dar luogo ad una pronunzia in discontinuità rispetto al<br />

precedente della sentenza n. 24» 23 .<br />

Chi scrive ritiene che un tale rischio vada ridimensionato. Innanzitutto, può osservarsi<br />

che un certo grado di condizionamento potrebbe essere stato svolto dalla Corte nei<br />

confronti del Quirinale: era stata infatti la sent. n. 24 a ritenere, come già si è indicato,<br />

un «interesse apprezzabile» la tutela del sereno svolgimento delle funzioni inerenti le<br />

alte cariche dello Stato. Questo passaggio della decisione non è passato affatto inosser-<br />

20<br />

A. PUGIOTTO, Letture, cit., 778.<br />

21<br />

L. PALADIN, Presidente, cit., 213.<br />

22<br />

G.U. RESCIGNO, Art. 87, in G. BRANCA (a cura di), Comm. Cost., Zanichelli, Roma-Bologna,<br />

1983, 195.<br />

23<br />

P. CARNEVALE, La legge, cit., 777-778. Di possibile condizionamento nei confronti della Corte<br />

parlano anche F. MODUGNO, Introduzione, cit., 771 e A. PUGIOTTO, Letture, cit., 782, nonchè, in questo<br />

<strong>volume</strong>, G.M. SALERNO, M.C. GRISOLIA, R. PINARDI.<br />

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