volume - Camera dei Deputati
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Quirinale e legge Alfano: riflessioni sulle esternazioni presidenziali<br />
nato uno scontro istituzionale di non poco conto: e perché nel d.l. n. 92 del 2008 erano<br />
contenute una serie di norme che intendevano dare immediata attuazione a parte del<br />
programma politico della coalizione uscita vincente dalle elezioni dell’aprile 2008, e<br />
perché la legge Alfano, come lo stesso Presidente del Consiglio aveva messo per iscritto<br />
nella lettera al Presidente del Senato, intendeva «introdurre anche nel nostro Paese quella<br />
norma di civiltà giuridica e di equilibrato assetto <strong>dei</strong> poteri che tutela le alte cariche<br />
dello Stato e degli organi costituzionali, sospendendo i processi e la relativa prescrizione,<br />
per la loro durata in carica» con il dichiarato fine di porre un freno ad un supposto<br />
uso della «giustizia a fini mediatici e politici». Il Presidente della Repubblica ha, insomma,<br />
scelto «d’interpretare un ruolo arbitrale tra gli schieramenti parlamentari più<br />
che di garanzia della legalità costituzionale» 20 , cercando, per quanto possibile, di attenuare<br />
lo scontro tra le opposte forze politiche. Una scelta che non può destare meraviglia,<br />
sol che si pensi che «le richieste presidenziali dipend[ono] – nell’an, nel quomodo<br />
e nel quando – da libere valutazioni del Capo dello Stato, tenendosi conto non solo<br />
dell’esigenza di far osservare la Costituzione, ma anche e soprattutto <strong>dei</strong> riflessi che il<br />
fatto di esercitare il potere in questione potrebbe produrre sul complessivo funzionamento<br />
delle istituzioni, cioè sul vero oggetto della garanzia che al Presidente è affidata»<br />
21 .<br />
3. Se è corretto quanto siamo andati sinora dicendo, si riesce a dare risposta a quanto<br />
ci siamo chiesti. La decisione di svolgere un ruolo arbitrale piuttosto che di garanzia, infatti,<br />
non poteva significare rinunciare del tutto al secondo, in specie allorché determinandosi<br />
a motivare il proprio agire il Presidente della Repubblica ben sapeva di esporsi<br />
più di quanto non sarebbe potuto accadere senza esternare, non essendo «ammissibile<br />
che il capo dello Stato prenda posizione pubblica e pretenda di rimanere al di sopra della<br />
polemica politica» 22 . Fare riferimento alla sentenza della Corte, ed anzi su di essa fondare<br />
il proprio operato, sembra essere stato, allora, il modo in cui il Presidente è riuscito<br />
a trovare un bilanciamento tra i due ruoli che doveva svolgere, quello arbitrale tra le parti<br />
politiche e quello di garante della Costituzione.<br />
Si è messo in luce da più parti come un simile atteggiamento possa finire per esercitare<br />
un non irrilevante condizionamento nei confronti della Corte costituzionale che,<br />
chiamata a decidere sulla costituzionalità della l. n. 24 del 2008, dovrà «argomentare in<br />
modo da evitare di «dar torto al Presidente», senza tuttavia dover necessariamente «dar<br />
torto a se stessa», nel senso di dar luogo ad una pronunzia in discontinuità rispetto al<br />
precedente della sentenza n. 24» 23 .<br />
Chi scrive ritiene che un tale rischio vada ridimensionato. Innanzitutto, può osservarsi<br />
che un certo grado di condizionamento potrebbe essere stato svolto dalla Corte nei<br />
confronti del Quirinale: era stata infatti la sent. n. 24 a ritenere, come già si è indicato,<br />
un «interesse apprezzabile» la tutela del sereno svolgimento delle funzioni inerenti le<br />
alte cariche dello Stato. Questo passaggio della decisione non è passato affatto inosser-<br />
20<br />
A. PUGIOTTO, Letture, cit., 778.<br />
21<br />
L. PALADIN, Presidente, cit., 213.<br />
22<br />
G.U. RESCIGNO, Art. 87, in G. BRANCA (a cura di), Comm. Cost., Zanichelli, Roma-Bologna,<br />
1983, 195.<br />
23<br />
P. CARNEVALE, La legge, cit., 777-778. Di possibile condizionamento nei confronti della Corte<br />
parlano anche F. MODUGNO, Introduzione, cit., 771 e A. PUGIOTTO, Letture, cit., 782, nonchè, in questo<br />
<strong>volume</strong>, G.M. SALERNO, M.C. GRISOLIA, R. PINARDI.<br />
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