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volume - Camera dei Deputati

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Giulio Enea Vigevani<br />

bunale di Roma, ricorra talvolta la tentazione di opporre ad un “giacobinismo di destra”,<br />

che predica l’irresponsabilità <strong>dei</strong> soggetti politici 2 , una sorta di richiamo continuo alla<br />

teoria <strong>dei</strong> controlimiti.<br />

In presenza di ordinanze incentrate maggiormente sul confronto tra i vecchi rilievi di<br />

incostituzionalità e la nuova normativa, difficilmente la Corte sarebbe potuta uscire dai<br />

canoni ermeneutici da essa stessa tracciati, l’applicazione <strong>dei</strong> quali conduce, a mio avviso,<br />

alla dichiarazione di incostituzionalità della legge del 2008.<br />

In tale prospettiva, in questo breve intervento mi limito a discutere due profili specifici,<br />

connessi con la violazione dell’art. 3 Cost., riservandomi alla fine di porre un interrogativo<br />

sull’idea di democrazia rintracciabile nella “legge Alfano”.<br />

2. Il primo profilo concerne il regime differenziato tra reati funzionali ed extra funzionali<br />

del Presidente del Consiglio. La norma oggetto del giudizio di costituzionalità<br />

sottrae, infatti, per una legislatura, il capo del Governo al giudizio penale, per tutti i reati<br />

comuni, qualora sia imputato per fatti commessi prima o dopo la nomina.<br />

Il tema è stato ampiamente dibattuto nel corso di questa giornata; mi limito dunque a<br />

sottolineare quanto sia in effetti operazione ardita giustificare sul piano della ragionevolezza<br />

una disciplina che introduce, attraverso una fonte primaria, per i reati extra funzionali<br />

un regime difforme da quanto previsto dall’art. 96 Cost. per i reati funzionali.<br />

Osservava, in modo a mio avviso conclusivo, Leopoldo Elia che in questo modo «si arriva<br />

al paradosso che un ministro potrebbe essere processato per un reato funzionale,<br />

anche modesto, di abuso di ufficio, mentre non potrebbe essere giudicato in sede penale<br />

un Presidente del Consiglio che ha commesso evasione fiscale, oppure falso in bilancio,<br />

eccetera, reati molto gravi se commessi da chi esercita funzioni pubbliche» 3 .<br />

3. Il secondo profilo riguarda la nota questione della previsione di un’identica disciplina<br />

per cariche diverse e di un trattamento differenziato tra soggetti appartenenti al<br />

medesimo consesso e merita qualche considerazione in più.<br />

L’interrogativo è se anche la l. n. 124 del 2008 «accomuna in unica disciplina cariche diverse<br />

non soltanto per le fonti di investitura, ma anche per la natura delle funzioni e distingue,<br />

per la prima volta sotto il profilo della parità riguardo ai principi fondamentali della<br />

giurisdizione, i Presidenti delle Camere, del Consiglio <strong>dei</strong> ministri [e della Corte costituzionale]<br />

rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti» (Corte cost. n. 140/2004).<br />

A prima lettura, la risposta appare ovvia: la legge del 2008 riproduce in modo quasi<br />

identico lo stesso catalogo di soggetti beneficiari della sospensione e dunque sembra inevitabilmente<br />

destinata alla medesima censura.<br />

Invero, nella relazione illustrativa al disegno di legge, il ministro Alfano ha sostenuto<br />

che l’esclusione del Presidente della Corte costituzionale possa essere in sé sufficiente a<br />

garantire l’omogeneità delle alte cariche, in relazione «sia alla fonte d’investitura, che<br />

promana dalla volontà popolare e, dunque, dall’articolo 1 della Costituzione, sia al munus<br />

esercitato, che ha natura eminentemente politica» 4 .<br />

2 G. AZZARITI, Politica e processi, in Giur. cost., 2004, 839-840.<br />

3 Così L. ELIA, I confini invalicabili della nostra Costituzione, in Europa, 7 ottobre 2008, 11.<br />

4 D.d.l. n. C-1442, Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti<br />

delle alte cariche dello Stato, presentato il 2 luglio 2008, consultabile in<br />

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0005720.pdf.

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