volume - Camera dei Deputati
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Giusi Sorrenti<br />
L’argomentazione sembra sottendere implicitamente (e talora anche piuttosto esplicitamente)<br />
che la Corte, rispetto alla attuale questione, debba limitarsi ad accertare che<br />
siano superati gli elementi di contrasto che hanno determinato l’incostituzionalità della<br />
pregressa normativa: escludendola dunque, nei riguardi delle “nuove” norme, nel caso<br />
in cui tali profili dovessero risultare ora eliminati e senza poterne, in buona sostanza,<br />
rinvenirne di ulteriori.<br />
Se così è, non pare inutile precisare che un simile ragionamento non regge ad alcune<br />
semplici, basilari considerazioni.<br />
Non v’è dubbio che, se una certa disciplina riproponga aspetti che hanno già costituito<br />
oggetto di censura da parte del giudice delle leggi (rispetto ad una diversa normativa<br />
incidente sulla medesima materia), essa sia esposta immancabilmente ad una dichiarazione<br />
certa di incostituzionalità 3 . Ma, nell’evenienza opposta − in cui, cioè, per ipotesi<br />
le nuove norme siano immuni dai precedenti difetti − ciò non pregiudica in alcun modo<br />
l’esito del controllo, in quanto non è in grado di dire nulla sulla conformità a Costituzione<br />
della disciplina successivamente riproposta.<br />
E ciò per almeno due motivi:<br />
− da un primo generalissimo punto di vista, la Corte, come è a tutti noto, risponde a<br />
censure puntuali, evidenziate nell’ordinanza di rimessione, che identificano il thema decidendum,<br />
mentre non verifica la compatibilità costituzionale del testo di legge a 360<br />
gradi. Non è infrequente, così, che norme uscite indenni da un primo controllo si rivelino<br />
incostituzionali ad un successivo esame, condotto in relazione a diversi parametri o a<br />
diversi profili del medesimo parametro (quanto sia importante, spesso assolutamente<br />
decisivo, impostare correttamente la questione di legittimità costituzionale è difatti dato<br />
di comune ed incontrastato dominio);<br />
− più precisamente, poi, all’interno dello stesso thema decidendum, la Corte non esamina<br />
la questione in tutti i suoi aspetti. O meglio: mentre ciò non può non accadere<br />
nelle pronunce di rigetto, che possono aversi solo come risultato finale di un esame che<br />
fuga uno dopo l’altro ogni dubbio prospettato dal rimettente, sgombrando il campo da<br />
ciascuno di essi, nelle sentenze di accoglimento, al contrario, una volta rinvenuto un vizio,<br />
la Corte dichiara assorbite per prassi consueta (sia pure discutibile) 4 le rimanenti<br />
doglianze.<br />
È dunque ben possibile che una legge, immune dal difetto che è stato causa efficiente<br />
dell’annullamento della precedente normativa analoga, ne presenti altri “inediti”, il cui<br />
riscontro cioè non è ancora stato richiesto all’organo costituzionale di controllo o che,<br />
sia pure già segnalati, non sono però mai stati accertati, in quanto il relativo dubbio circa<br />
la loro sussistenza è stato semplicemente dichiarato “assorbito” in una precedente sentenza<br />
di accoglimento, per motivi di economia processuale (dato che l’accertamento della<br />
fondatezza di uno <strong>dei</strong> profili di contrasto prospettati è ovviamente sufficiente a determinare<br />
l’esito caducatorio).<br />
Entrambi tali aspetti (se naturalmente presenti nell’ordinanza di rimessione) potreb-<br />
La sospensione <strong>dei</strong> processi penali relativi alle alte cariche dello Stato davanti alla Corte costituzionale,<br />
ora in http://www.federalismi.it, 14 ss.<br />
3 In questo senso, tra l’altro, v. la puntuale lettura della attuale normativa alla luce delle censure<br />
della Corte nella sent. n. 24/2004, data nel suo Intervento orale da Giacomo D’Amico.<br />
4 Come sottolinea L. D’ANDREA, Prime note in tema di assorbimento nei giudizi di costituzionalità,<br />
in AA.VV., Corte costituzionale e Parlamento. Profili problematici e ricostruttivi, in A. RUGGERI<br />
e G. SILVESTRI (a cura di), Milano, 2000, 69 ss., cui adde G. PELAGATTI, Giudizio di costituzionalità<br />
e assorbimento <strong>dei</strong> motivi, Napoli, 2004.