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volume - Camera dei Deputati

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250<br />

Giusi Sorrenti<br />

L’argomentazione sembra sottendere implicitamente (e talora anche piuttosto esplicitamente)<br />

che la Corte, rispetto alla attuale questione, debba limitarsi ad accertare che<br />

siano superati gli elementi di contrasto che hanno determinato l’incostituzionalità della<br />

pregressa normativa: escludendola dunque, nei riguardi delle “nuove” norme, nel caso<br />

in cui tali profili dovessero risultare ora eliminati e senza poterne, in buona sostanza,<br />

rinvenirne di ulteriori.<br />

Se così è, non pare inutile precisare che un simile ragionamento non regge ad alcune<br />

semplici, basilari considerazioni.<br />

Non v’è dubbio che, se una certa disciplina riproponga aspetti che hanno già costituito<br />

oggetto di censura da parte del giudice delle leggi (rispetto ad una diversa normativa<br />

incidente sulla medesima materia), essa sia esposta immancabilmente ad una dichiarazione<br />

certa di incostituzionalità 3 . Ma, nell’evenienza opposta − in cui, cioè, per ipotesi<br />

le nuove norme siano immuni dai precedenti difetti − ciò non pregiudica in alcun modo<br />

l’esito del controllo, in quanto non è in grado di dire nulla sulla conformità a Costituzione<br />

della disciplina successivamente riproposta.<br />

E ciò per almeno due motivi:<br />

− da un primo generalissimo punto di vista, la Corte, come è a tutti noto, risponde a<br />

censure puntuali, evidenziate nell’ordinanza di rimessione, che identificano il thema decidendum,<br />

mentre non verifica la compatibilità costituzionale del testo di legge a 360<br />

gradi. Non è infrequente, così, che norme uscite indenni da un primo controllo si rivelino<br />

incostituzionali ad un successivo esame, condotto in relazione a diversi parametri o a<br />

diversi profili del medesimo parametro (quanto sia importante, spesso assolutamente<br />

decisivo, impostare correttamente la questione di legittimità costituzionale è difatti dato<br />

di comune ed incontrastato dominio);<br />

− più precisamente, poi, all’interno dello stesso thema decidendum, la Corte non esamina<br />

la questione in tutti i suoi aspetti. O meglio: mentre ciò non può non accadere<br />

nelle pronunce di rigetto, che possono aversi solo come risultato finale di un esame che<br />

fuga uno dopo l’altro ogni dubbio prospettato dal rimettente, sgombrando il campo da<br />

ciascuno di essi, nelle sentenze di accoglimento, al contrario, una volta rinvenuto un vizio,<br />

la Corte dichiara assorbite per prassi consueta (sia pure discutibile) 4 le rimanenti<br />

doglianze.<br />

È dunque ben possibile che una legge, immune dal difetto che è stato causa efficiente<br />

dell’annullamento della precedente normativa analoga, ne presenti altri “inediti”, il cui<br />

riscontro cioè non è ancora stato richiesto all’organo costituzionale di controllo o che,<br />

sia pure già segnalati, non sono però mai stati accertati, in quanto il relativo dubbio circa<br />

la loro sussistenza è stato semplicemente dichiarato “assorbito” in una precedente sentenza<br />

di accoglimento, per motivi di economia processuale (dato che l’accertamento della<br />

fondatezza di uno <strong>dei</strong> profili di contrasto prospettati è ovviamente sufficiente a determinare<br />

l’esito caducatorio).<br />

Entrambi tali aspetti (se naturalmente presenti nell’ordinanza di rimessione) potreb-<br />

La sospensione <strong>dei</strong> processi penali relativi alle alte cariche dello Stato davanti alla Corte costituzionale,<br />

ora in http://www.federalismi.it, 14 ss.<br />

3 In questo senso, tra l’altro, v. la puntuale lettura della attuale normativa alla luce delle censure<br />

della Corte nella sent. n. 24/2004, data nel suo Intervento orale da Giacomo D’Amico.<br />

4 Come sottolinea L. D’ANDREA, Prime note in tema di assorbimento nei giudizi di costituzionalità,<br />

in AA.VV., Corte costituzionale e Parlamento. Profili problematici e ricostruttivi, in A. RUGGERI<br />

e G. SILVESTRI (a cura di), Milano, 2000, 69 ss., cui adde G. PELAGATTI, Giudizio di costituzionalità<br />

e assorbimento <strong>dei</strong> motivi, Napoli, 2004.

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