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volume - Camera dei Deputati

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Salvatore Curreri<br />

all’opinione pubblica, quei profili di incostituzionalità che stanno copiosamente emergendo<br />

in questo convegno. Come denunciato nella questione pregiudiziale presentata<br />

dal gruppo parlamentare del Partito democratico (n. 2 Soro ed altri) – molto opportunamente<br />

inserita dagli amici ferraresi tra i documenti scaricabili dal sito – “sotto il profilo<br />

procedurale, i ristrettissimi tempi di esame da parte della <strong>Camera</strong> non hanno permesso<br />

l’esercizio della funzione istruttoria, propria della Commissione in sede referente, che<br />

l’art. 72, comma 1, Costituzione prescrive quando stabilisce che «ogni disegno di legge,<br />

presentato ad una <strong>Camera</strong> è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una<br />

commissione e poi dalla <strong>Camera</strong> stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione<br />

finale»”.<br />

Non è un caso che la questione sia stata sollevata con maggiore puntualità alla <strong>Camera</strong><br />

anziché al Senato, nonostante anche in questo ramo del Parlamento le Commissioni<br />

riunite affari costituzionali e giustizia abbiano ugualmente dedicato all’esame del provvedimento<br />

un tempo estremamente ridotto (appena 5 ore e 5 minuti, cui però va aggiunto<br />

il tempo dedicato alle audizioni informali svolte presso gli Uffici di Presidenza delle<br />

suddette Commissioni dai presidenti emeriti della Corte Costituzionale Marini ed Elia, il<br />

quale ha avuto così modo di esprimere in uno <strong>dei</strong> suoi ultimi interventi pubblici la propria<br />

contrarietà al disegno di legge in discussione). L’art. 44.2 R.S., infatti, prevede che<br />

il Presidente del Senato possa stabilire un termine inferiore a quello originariamente<br />

previsto per la presentazione da parte delle Commissioni della relazione sui disegni di<br />

legge assegnati in sede referente e redigente “in relazione alle esigenze del programma<br />

<strong>dei</strong> lavori o quando le circostanze lo rendano opportuno”, dandone semplicemente comunicazione<br />

all’Assemblea. Tant’è che le questioni pregiudiziali presentate in quel ramo<br />

del Parlamento o contengono un riferimento generico e giuridicamente poco circostanziato<br />

alla violazione dell’art. 72 Cost. (questione pregiudiziale n. 1 presentata dagli<br />

on. Bellisario (Italia <strong>dei</strong> valori) ed altri), oppure addirittura non fanno alcun cenno a tale<br />

profilo d’incostituzionalità (così la questione pregiudiziale n. 2 presentata, a nome del<br />

PD, dai sen. Finocchiaro ed altri).<br />

2. Ritornando alla <strong>Camera</strong>, si pone il problema di cosa debba intendersi per “esame<br />

in commissione”; problema per certi aspetti analogo a quello riguardante la nozione di<br />

“articolo” sollevato dalla prassi <strong>dei</strong> maxi-emendamenti. In entrambi i casi, infatti, occorre<br />

chiedersi se ci si possa accontentare di una definizione meramente formale e vuota di<br />

significato, per cui l’esame di un progetto di legge in commissione equivale semplicemente<br />

alla sua assegnazione in sede referente, qualunque sia il tempo ad esso dedicato e<br />

senza che sia nemmeno necessario pervenire alla delibera di un testo finale da sottoporre<br />

al vaglio dell’Aula; oppure se i passaggi procedurali previsti dall’art. 72 Cost. debbano<br />

acquistare un significato sostanziale ed univoco tramite l’attuazione che di essi danno i<br />

regolamenti parlamentari.<br />

Quali sono state le ragioni giuridiche invocate dalla maggioranza per giustificare<br />

(nessuno ama apertamente ammettere che si stanno violando o, quantomeno, forzando le<br />

regole!) questa improvvisa accelerazione? Primariamente la possibilità per la Commissione<br />

di concludere l’esame di un disegno di legge e di presentare all’Assemblea la relazione<br />

finale prima del termine inizialmente previsto, anche quando inferiore ai due mesi<br />

dall’inizio dell’esame in sede referente (dovendosi tale termine previsto dall’art. 81.1<br />

R.C. intendersi come massimo e non minimo: v. ancora la citata seduta del 26 settembre<br />

2002 della Giunta per il regolamento) così da consentire all’Assemblea di iniziare<br />

l’esame del provvedimento il giorno previsto dal calendario. È la prassi della c.d. doppia

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