volume - Camera dei Deputati
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260<br />
Giusi Sorrenti<br />
annoverate di recente tra quelle per le quali opera un sindacato irrelato, di tipo semplicemente<br />
binario 38 : come a dire che la sponda di raffronto è in questi casi semplicemente<br />
ed evidentemente ravvisabile in re ipsa. La circostanza assume un significato ancor più<br />
rimarchevole, ove si consideri che simile inquadramento proviene proprio dalla dottrina<br />
39 che maggiormente insiste, da ultima, sulla scansione triadica del sindacato di eguaglianza,<br />
ove considerato come rifiuto di ingiustificate discriminazioni.<br />
La stessa dottrina, conseguentemente, prescrive, per questi casi, un’inversione<br />
dell’onere della prova, «nel senso di dover provare la costituzionalità della legge» 40 ,<br />
non diversamente da quanto accade quando ad essere chiamato in causa, come fattore di<br />
differenziazione, sia il «nucleo forte» dell’eguaglianza formale 41 .<br />
Qui, insomma, sembrerebbe di essere di fronte ad una riemersione dell’anima liberale<br />
del principio, che (pur non pretendendo certo un’irrealizzabile, quanto oggi inappropriata,<br />
perfetta generalità della legge), non rinuncia del tutto a nutrire un atteggiamento<br />
preferenziale verso una, sia pure solo tendenziale (e salvo prova di contrarie ragioni),<br />
uniformità di trattamento.<br />
5. È noto, infatti, che, accanto e prima della formula, di ispirazione aristotelica, consuetamente<br />
adoperata per tradurre il disposto dell’art. 3, comma 1, Cost. (per cui è imposto<br />
il pari trattamento di fattispecie eguali − rectius: analoghe − ed il trattamento ragionevolmente<br />
diverso di fattispecie diverse), «l’idea-forza» insita nel principio, che ha<br />
assunto portata storicamente dirompente, richiedeva non tanto di parificare «alcuni in<br />
qualcosa», quanto in modo ben più impegnativo di parificare «tutti in qualcosa» 42 . Secondo<br />
l’ideale illuministico, in altri termini, non ci si limitava ad esigere che si differenziasse<br />
“per generi diversi” (il che equivarrebbe a pretendere l’assioma della generalità<br />
della legge), bensì che “lo stesso genere fosse universale” 43 .<br />
Questa idea-guida, che mirava a scardinare la società graduata in ceti e status, tipica<br />
dell’assolutismo 44 e aveva come proprio bersaglio frontale le differenze per nascita 45 ,<br />
ha oggi «esaurit(o) la sua portata storicamente dirompente», tanto che la sua formulazione<br />
ha potuto essere considerata come una sorta di «anacronismo legislativo» 46 . Essa<br />
38<br />
Così A. CELOTTO, Art. 3, 1° co., cit., 82 s.<br />
39<br />
V., infatti, P. CARNEVALE-A. CELOTTO, Il parametro «eventuale», Torino 1998. Insistenza,<br />
d’altro canto, diffusamente condivisa: v. S. BARTOLE, L’elaborazione del parametro e del protocollo<br />
delle argomentazioni, in AA.VV., Corte costituzionale e principio di eguaglianza, Atti del Convegno<br />
in ricordo di Livio Paladin, Padova 2 aprile 2001, Padova 2002, 35 (anche se non è mancato chi ha<br />
notato come il tertium assolva non di rado ad una funzione retorica, altre essendo le “vie” decisive<br />
per le quali procede il ragionamento dell’organo di controllo: v. G. ZAGREBELSKY, Uguaglianza e<br />
giustizia nella giurisprudenza costituzionale, in AA.VV., Corte costituzionale e principio di eguaglianza,<br />
cit., 65).<br />
40<br />
A. CELOTTO, op. ult. cit., 82.<br />
41<br />
ID., op. ult. cit., 83.<br />
42<br />
A. CERRI, Eguaglianza (principio costituzionale di), in Enc. giur., XXXII (1994), 1.<br />
43<br />
Ibidem.<br />
44<br />
Ratio illustrata da A. CERRI, L’eguaglianza nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Mi-<br />
lano, 1976, 7 ss.<br />
45 N. BOBBIO, op. cit., 20 s.<br />
46 A. CELOTTO, op. cit., 69.