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volume - Camera dei Deputati

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270<br />

Eva Stanig<br />

extrafunzionali e prefunzionali e nell’identificare l’oggetto delle immunità sostanziali negli<br />

atti funzionali 1 .<br />

Ancora, la partizione tra immunità assolute e relative si incentra sull’estensione di<br />

esse a tutti o soltanto ad alcuni <strong>dei</strong> reati commessi dai soggetti titolari, a prescindere dalla<br />

distinzione tra immunità funzionali ed extrafunzionali.<br />

Da ultimo, si suole distinguere tra immunità di diritto pubblico interno e di diritto internazionale.<br />

In linea generale, è possibile affermare che alla base delle prime vi è<br />

l’esigenza di garantire il sereno svolgimento di funzioni e uffici esenziali al funzionamento<br />

del nostro sistema politico; diversamente, a fondamento delle seconde vi è la necessità<br />

di mantenere pacifiche relazioni diplomatiche con gli Stati esteri.<br />

Brevemente, beneficiano di immunità di diritto pubblico interno:<br />

– Il Presidente della Repubblica, in base all’art. 90 Cost., gode di un’immunità sostanziale<br />

di tipo funzionale, in quanto limitata agli atti compiuti nell’esercizio delle sue<br />

funzioni e ad eccezione delle ipotesi di alto tradimento e di attentato alla Costituzione.<br />

Nessuna immunità è invece prevista, a livello costituzionale, per i reati commessi prima<br />

dell’assunzione della carica ovvero al di fuori della stessa: ed è proprio in tale contesto<br />

che, come vedremo in seguito, il Lodo Alfano mira ad insinuarsi.<br />

– I membri del Parlamento, ex art. 68, comma 1, Cost., non possono essere chiamati<br />

a rispondere delle opinioni espresse e <strong>dei</strong> voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.<br />

Trattasi questa di un’immunità funzionale di tipo sostanziale a cui va aggiunta la previsione,<br />

nei commi seguenti, di un’immunità extrafunzionale e, addirittura, prefunzionale<br />

di natura processuale, limitata alla durata del mandato e non solo: nei confronti <strong>dei</strong> parlamentari<br />

può sicuramente essere instaurato un procedimento penale, ma per il compimento<br />

di determinati atti processuali o per l’adozione di misure restrittive della libertà<br />

personale è necessaria l’autorizzazione a procedere della <strong>Camera</strong> di appartenenza.<br />

– I membri e il Presidente del Consiglio <strong>dei</strong> Ministri non beneficiano di alcuna immunità<br />

sostanziale, prevedendo l’art. 96 Cost. la previa autorizzazione del Parlamento,<br />

in relazione a reati extrafunzionali, per la sottoponibilità a misure cautelari o di restrizione<br />

della libertà personale, anche se cessati dalla carica. Solo nel caso in cui il Ministro<br />

sia anche membro del Parlamento fruisce <strong>dei</strong> “privilegi” di cui all’art. 68 Cost. a<br />

condizione, però, che il reato sia inerente all’esercizio delle funzioni parlamentari.<br />

– I membri <strong>dei</strong> Consigli regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni<br />

espresse e <strong>dei</strong> voti dati nell’esercizio delle loro funzioni (art. 122, comma 4,<br />

Cost.). Non è prevista alcuna immunità extrafunzionale di natura processuale.<br />

– I giudici della Corte cost., in base all’art. 3, l. cost. n. 1 del 1948, godono delle immunità<br />

sostanziali proprie <strong>dei</strong> parlamentari. Inoltre, limitatamente alla durata della carica,<br />

essi fruiscono di un’immunità extrafunzionale di tipo processuale più ampia di quella<br />

spettante ai Parlamentari: essi, infatti, senza autorizzazione della Corte costituzionale<br />

non sono neppure sottoponibili a processo penale.<br />

– Ai membri del Consiglio Superiore della Magistratura è riconosciuta immunità sostanziale<br />

limitatamente alle opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni<br />

(art. 5 l. n. 1 del 1981).<br />

Le numerose immunità di diritto internazionale, fondate sulla consuetudine nei rapporti<br />

internazionali, trovano legittimazione nel nostro ordinamento dal disposto dell’art.<br />

10, comma 1, Cost., nel punto in cui impone la conformità dell’ordinamento italiano "al-<br />

1 S. VINCIGUERRA, Diritto penale italiano, I, Cedam, Padova, 1999, 480; L. RICCIO, Immunità, in Dig.<br />

disc. pen., IV, Torino, 1992, 183; F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte generale, Cedam, Padova, 2007,<br />

786, ripartisce espressamente le immunità in “sostanziali o funzionali” e “processuali o extrafunzionali”.

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