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volume - Camera dei Deputati

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Sulla costituzione del pubblico ministero nel giudizio dinanzi alla Corte<br />

zia oggettiva della giurisdizione 3 ; ciò che metterebbe in discussione la permanenza di<br />

squilibri processuali a danno della pubblica accusa.<br />

2. Quanto al primo <strong>dei</strong> due aspetti considerati, la tesi sostenuta dalla Procura della<br />

Repubblica fa leva sulla circostanza che l’art. 23, comma 4, della l. n. 87 del 1953, riguardante<br />

la necessità di notificare l’ordinanza di rimessione alle parti e all’organo della<br />

magistratura requirente, specifica che tale dovere sussiste nei confronti del pubblico ministero<br />

“quando il suo intervento sia obbligatorio”.<br />

In sostanza, sembra si sia inteso sostenere che con questa formula il legislatore abbia<br />

voluto riferirsi alla precisa ipotesi in cui il p.m., pur essendo tenuto ad intervenire in<br />

giudizio, non abbia ancora proceduto in tal senso e, proprio per questa ragione, non possa<br />

essere annoverato tra le “parti in causa” di cui alla disposizione in esame 4 . Questa ricostruzione<br />

ermeneutica presuppone l’assenza di dubbi circa la sussistenza dell’obbligo<br />

per il giudice di notificare l’atto di promovimento del giudizio costituzionale anche al<br />

p.m. che si sia effettivamente costituito in quello principale (proprio perché ‘parte’, rientrante<br />

nella prima delle due categorie individuate dalla norma) e che il legislatore abbia<br />

inoltre inteso assicurarsi che anche il p.m. non ancora costituitosi fosse messo al corrente<br />

dell’intervenuta sospensione del processo al fine di consentire la risoluzione della<br />

pregiudiziale di costituzionalità.<br />

Tuttavia, la tesi, per diversi ordini di motivi, non pare condivisibile.<br />

Anzitutto, occorre considerare che secondo quanto previsto dalla stessa disposizione,<br />

l’obbligo di notifica dell’ordinanza di rimessione sussiste solo “quando non se ne sia data<br />

lettura nel pubblico dibattimento”, e tale prescrizione, si badi bene, opera indistintamente<br />

per entrambe le categorie di soggetti.<br />

Il legislatore, dunque, facendo ad esso riferimento, pare aver supposto l’avvenuta<br />

costituzione in giudizio del p.m., tant’è che, coerentemente, ha ritenuto che la lettura<br />

in udienza dell’ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte esonerasse il giudice dal<br />

dover richiedere alla cancelleria di provvedere alla notifica della stessa anche nei suoi<br />

confronti.<br />

La tesi proposta nelle memorie di costituzione <strong>dei</strong> magistrati della Procura di Milano<br />

pare perdere di efficacia, inoltre, se si considera che il primo comma dell’art. 23 tiene<br />

anch’esso distinti parti e pubblico ministero quali soggetti legittimati a sollevare, con<br />

istanza rivolta al giudice, questione di legittimità e che, questa volta, il legislatore non<br />

ha fatto ricorso ad ulteriori specificazioni. Non c’è dubbio, quindi, che nel primo comma<br />

il concetto di parte è stato inteso come non comprensivo della figura del pubblico ministero;<br />

quest’ultimo, infatti, potrà presentare istanza al giudice proprio in quanto effettivamente<br />

costituitosi in giudizio.<br />

La necessità di interpretare a sistema le due disposizioni appena richiamate dovrebbe<br />

condurre, dunque, a diverse conclusioni. A mio avviso, infatti, nell’indicare quale destinatario<br />

della notifica il pubblico ministero che abbia l’obbligo di intervenire, si è voluto<br />

semplicemente chiarire che tale comunicazione deve essere rivolta al magistrato requirente<br />

in tutte le ipotesi in cui la legge ne prevede la presenza nel giudizio.<br />

3<br />

Così M. CHIAVARIO, voce Giusto processo, in Enc. dir., Roma, 2001, 3 ss.<br />

4<br />

In questo senso, già V. ANDRIOLI, L’intervento nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale,<br />

in Giur cost., 1957, 284.<br />

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