volume - Camera dei Deputati
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Giulio Maria Salerno<br />
risulta confermato che soltanto quanto è già espressamente coperto da una regola di rango<br />
costituzionale costituisce un ambito precettivo esclusivamente riservato al successivo<br />
intervento del legislatore costituzionale. In breve, soltanto allorché si intenda introdurre<br />
una vera e propria deroga ad un determinato disposto costituzionale – sottraendo quindi<br />
talune fattispecie dalla soggezione alla vigente disciplina costituzionale al fine di regolarle<br />
in modo diverso e dunque singolare rispetto alla regola generale posta dalla Costituzione<br />
stessa –, è necessario ricorrere alla forma della legge costituzionale. Del resto,<br />
non sussistono in Costituzione riserve di legge costituzionale né in ordine alla complessiva<br />
disciplina dello status, né, più specificamente, in relazione alla determinazione delle<br />
condizioni volte a fornire “garanzie di indipendenza” 75 ai titolari degli organi di vertice<br />
dello Stato che sono interessati dalla legge in oggetto. Anzi, come noto, sussistono<br />
disposizioni poste con sola legge ordinaria che assicurano l’insindacabilità in sede giudiziaria<br />
delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni da parte degli appartenenti<br />
ad un organo di rilievo costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura 76 ,<br />
e rispetto ai quali la Costituzione non pone un’espressa riserva di legge costituzionale in<br />
ordine allo specifico status. E, può aggiungersi, la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi<br />
sul punto, non ha censurato il fatto che siffatta non punibilità sia stata disposta<br />
con semplice legge ordinaria, ma ha ritenuto che la legittimità di tale scriminante sia<br />
“nella logica della Costituzione”, considerate sia la posizione del Consiglio superiore<br />
della magistratura quale organo di rilievo costituzionale, sia la specificità delle funzioni<br />
costituzionalmente spettategli, sia, infine, le garanzie che esso è chiamato ad offrire in<br />
tali campi 77 . Insomma, è stata la complessiva “logica della Costituzione” a consentire e<br />
giustificare l’intervento del legislatore ordinario, pur in assenza di apposita disposizione<br />
costituzionale che autorizzi espressamente l’introduzione di un trattamento differenziato<br />
rispetto all’esercizio della giurisdizione.<br />
Neppure, tornando alla seconda delle predette obiezioni, può sostenersi che il ricorso<br />
alla legge di rango costituzionale sarebbe imposto dal fatto stesso che la legge ponga<br />
una disciplina differenziata rispetto al “diritto comune”, ovvero alla regola generale<br />
risultante dalla disciplina dettata dalle leggi vigenti in tema di soggezione alla giurisdizione<br />
penale, perché ciò implicherebbe la paradossale conseguenza che ogni legge<br />
che disciplinasse talune situazioni o fattispecie in modo singolare o comunque diverso<br />
dalla regola generalmente applicabile, avrebbe bisogno di essere approvata con la<br />
forma delle legge costituzionale. In altri termini, la violazione del principio di rigidità<br />
costituzionale posto dall’art. 138 Cost. non può essere considerata come automatica e<br />
diretta conseguenza della presunta violazione del principio di eguaglianza.<br />
Infine, si è correttamente rilevato che la disciplina della sospensione <strong>dei</strong> processi penali<br />
concerne un ambito che non è né costituzionalmente escluso, né costituzionalmente<br />
incluso 78 . Da ciò si è fatto tuttavia discendere che dovrebbe valere una sorta di brocardo<br />
aggiornato – ed anzi forgiato secondo un’interpretazione originalista che da noi non ha<br />
mai avuto particolare fortuna – secondo cui “chi tace non dice niente e tanto meno ac-<br />
75 Tali garanzie, viceversa, sono espressamente riservate alla disciplina della “legge costituzionale”<br />
soltanto per quanto concerne la posizione <strong>dei</strong> componenti della Corte costituzionale ai sensi<br />
dell’art. 137, comma 1, Cost.<br />
76 Così è stato disposto con l’art. 5 della l. 3 gennaio 1981, n. 1, che ha inserito l’art. 32-bis nella l.<br />
24 marzo 1958, n. 195 che reca “Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore<br />
della magistratura”.<br />
77 Cfr. Corte cost. n. 148/1983.<br />
78 Così F. MODUGNO, Introduzione, cit., 771.