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volume - Camera dei Deputati

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La legge Alfano, tra vecchie incostituzionalità e nuove tendenze della democrazia<br />

Tale lettura mi pare, tuttavia, contrastare con la lettera e con la logica della decisione<br />

della Corte del 2004. La linea di confine tra funzioni per loro natura assimilabili o non<br />

assimilabili non può, infatti, risiedere nella generica derivazione dalla sovranità popolare<br />

e nel loro collegamento con la rappresentanza democratica. Tale assunto condurrebbe<br />

ad una concezione del politico in qualche modo legibus solutus incompatibile con le regole<br />

dello Stato costituzionale.<br />

Riferendosi alla diversa «natura delle funzioni», la Corte pone, seppur implicitamente,<br />

il discrimine tra cariche con funzioni di garanzia costituzionale e con funzioni di indirizzo<br />

politico, con ciò sottintendendo che il sereno esercizio debba essere in primis garantito<br />

a chi esercita quelle funzioni poste a garanzia del patto costituzionale.<br />

Se ci si estrania dalle contingenze politiche, non sarebbe parsa così irragionevole, in<br />

termini di omogeneità, l’ipotetica opzione del legislatore di rimuovere dall’elenco <strong>dei</strong><br />

soggetti beneficiati della sospensione colui che è titolare di funzioni di indirizzo politico,<br />

piuttosto che il Presidente della Corte costituzionale.<br />

In ogni caso, la logica della sent. del 2004 impone di valutare separatamente la legittimità<br />

costituzionale dell’immunità sancita dalla legge del 2008, in relazione ad ognuna<br />

delle quattro cariche istituzionali contemplate dalla normativa.<br />

4. La previsione da parte del legislatore ordinario della sospensione <strong>dei</strong> procedimenti<br />

penali per il Presidente della Repubblica, anche per fatti antecedenti l’assunzione della<br />

carica, pone evidentemente minori problemi, in quanto organo monocratico che gode di<br />

una posizione costituzionale del tutto peculiare. Del resto, non è un caso che l’ipotesi di<br />

sospensione <strong>dei</strong> processi durante il mandato, per i reati compiuti a titolo privato, fu presa<br />

in considerazione in Costituente solo per il Capo dello Stato 5 . Nemmeno è un caso<br />

che Mortati, nella discussione in seconda Sottocommissione, parlò di “omissione intenzionale”,<br />

di “lacuna volontaria” della Carta costituzionale, proprio nello spirito di lasciare<br />

uno spazio all’ipotesi dell’improcedibilità, anche se poi in quella stessa sede vi fu un<br />

voto esplicito su un emendamento proposto dal deputato Gustavo Fabbri, che proponeva<br />

la sospensione <strong>dei</strong> processi per i reati comuni, e fu contrario, grazie al voto decisivo del<br />

Presidente Terracini 6 . Né infine è senza significato che, nei cinquantacinque successivi<br />

anni, sino al lodo Schifani, la tesi secondo cui il Presidente non potesse essere perseguito<br />

durante il settennato, anche per i reati commessi fuori l’esercizio delle funzioni, ha<br />

avuto autorevoli sostenitori in Crosa e più recentemente in Giuseppe Ugo Rescigno,<br />

Baldassarre e Martines. La stessa Corte costituzionale, nella sent. n. 154/2004, accenna<br />

all’esistenza di un «diverso e discusso problema degli eventuali limiti alla procedibilità<br />

di giudizi (in particolare penali) nei confronti della persona fisica del Capo dello Stato<br />

durante il mandato».<br />

In estrema sintesi, la sospensione del processo del Presidente della Repubblica per i reati<br />

extra funzionali affonda le sue radici nelle origini dello stato moderno, trova più di un esempio<br />

5 Assemblea costituente, seduta pom. del 23 ottobre 1947, in<br />

http://legislature.camera.it/_dati/costituente /lavori/Assemblea/sed270/sed270nc.pdf.<br />

6 Cfr. Commissione per la Costituzione, seconda Sottocommissione, prima Sezione, seduta del 4 gennaio<br />

1947, in http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/II_Sottocommissione_I_Sezione/sed003/sed003 nc.pdf.<br />

Fu proprio Terracini a insistere che «il Presidente della Repubblica, come ogni altro cittadino, debba<br />

essere sottoposto, sebbene con certe cautele, alla legge» e a non credere che «il fatto che venga evitato il<br />

procedimento giudiziario possa essere sufficiente a salvaguardare il prestigio della carica, quando sulla<br />

persona del Presidente grava un’accusa o un sospetto di colpevolezza».<br />

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