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volume - Camera dei Deputati

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CI VOLEVA UNA LEGGE COSTITUZIONALE!<br />

di GIUSEPPE UGO RESCIGNO ∗<br />

Vorrei commentare un punto fondamentale che riguarda il mestiere del costituzionalista<br />

e il significato e la portata della Costituzione, perché – a mio avviso – nella posizione<br />

di Giulio Salerno (e di molti altri) c’è una errata applicazione di una tesi che è in<br />

generale corretta, ma diventa sbagliata in relazione al tema che stiamo trattando. La posizione<br />

che, in generale, io ritengo giusta è quella secondo cui la Costituzione non è il<br />

gancio necessario al quale bisogna appendere tutto; al di là della Costituzione esiste un<br />

mondo infinito che trova nella Costituzione qualche volta un fondamento, qualche volta<br />

un limite, e altre volte non trova nulla. In sintesi: esiste la libertà politica.<br />

Questa posizione la ritengo corretta; però noi stiamo parlando di deroghe a principi<br />

costituzionali. Le immunità di cui godono gli organi e i soggetti costituzionali non vengono<br />

considerate privilegi perché funzionali, e cioè utili o necessarie per il migliore esercizio<br />

della funzione. Sono però pur sempre deroghe a principi costituzionali fondamentali,<br />

anche se contenute nella stessa Costituzione. Sono deroghe pesanti, tanto pesanti<br />

che, col tempo, molte tra esse negli Stati europei sono state o tolte o diminuite. Originariamente<br />

da noi era prevista l’autorizzazione della <strong>Camera</strong> di appartenenza per<br />

procedere penalmente nei confronti di un parlamentare; questa deroga rispetto al principio<br />

di eguaglianza a un certo punto è apparsa non più giustificata e intollerabile, cosicché<br />

con legge costituzionale è stata tolta. Ciò ribadito, da un punto di vista di teoria generale<br />

la domanda diventa: se esiste in Costituzione una deroga a principi costituzionali,<br />

è ammissibile che una legge ordinaria aggiunga ulteriori deroghe nei confronti di tali<br />

principi? A me pare che questo sia il punto nodale, che deve orientare tutta la nostra discussione;<br />

se veniamo meno su questo punto fondamentale, a mio parere cessa il diritto<br />

costituzionale, perché con legge ordinaria, purché non vi sia un conflitto espresso con<br />

una disposizione costituzionale scritta, si può fare tutto.<br />

Per quanto riguarda le alte cariche dello Stato, le deroghe a loro vantaggio sono già<br />

tutte contenute in Costituzione: sono quelle e soltanto quelle, appunto perché deroghe<br />

alla stessa Costituzione (ai principi contenuti in altri articoli della Costituzione). Per<br />

questa ragione non sono d’accordo con Enrico Grosso e con tutti quelli che lo hanno applaudito<br />

così calorosamente. Guardate che qui noi ci stiamo giocando uno <strong>dei</strong> pochi<br />

strumenti di difesa che sono stati costruiti: se noi togliamo di mezzo la garanzia della<br />

legge costituzionale, quali altri strumenti abbiamo contro l’arbitrio di chi ha l’ultima parola?<br />

Noi dobbiamo ribadire con forza che su questa questione delle immunità a vantaggio<br />

delle alte cariche dello Stato è necessaria una legge costituzionale.<br />

Se così fosse stato, ne sarebbero derivate significative conseguenze. Anzitutto non<br />

avrebbero potuto approvare la riforma in pochi giorni, come hanno fatto. Non è cosa di<br />

* Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Università di Roma “La Sapienza”.

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