26.08.2013 Views

volume - Camera dei Deputati

volume - Camera dei Deputati

volume - Camera dei Deputati

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SULLA COSTITUZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO<br />

NEL GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE<br />

di STEFANIA LEONE *<br />

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La distinzione letterale tra “pubblico ministero” e “parti” nella disciplina<br />

sul giudizio costituzionale. – 3. La posizione processuale del pubblico ministero alla luce<br />

dell’autonoma enunciazione, nel nuovo art. 111 Cost., del principio del contraddittorio e della parità<br />

delle parti. – 4. Il contraddittorio dinanzi alla Corte quale principio funzionale all’esercizio del<br />

diritto di difesa.<br />

1. Il deposito delle memorie <strong>dei</strong> magistrati della Procura della Repubblica di Milano,<br />

‘parti’ nei giudizi nell’ambito <strong>dei</strong> quali sono state sollevate due delle tre questioni di legittimità<br />

aventi ad oggetto le norme del c.d. lodo Alfano, obbligherà la Corte a pronunciarsi<br />

nuovamente sull’ammissibilità della costituzione del pubblico ministero nel giudizio<br />

di costituzionalità.<br />

Con l’ultima delle pronunce rese sulla questione (sent. n. 361/1998), ribadendo e ulteriormente<br />

precisando il proprio precedente orientamento, la Corte aveva affermato che<br />

nonostante al pubblico ministero “debba riconoscersi la qualità di parte nel processo a<br />

quo, da un lato la peculiarità della sua posizione ordinamentale e processuale, dall’altro<br />

l’attuale disciplina ... inducono ad escludere la costituzione in giudizio di tale soggetto”<br />

1 .<br />

Con le proprie argomentazioni, i magistrati requirenti della Procura di Milano tentano<br />

oggi di prospettare alla Corte un superamento di tale impostazione, sia proponendo<br />

una diversa lettura delle disposizioni normative sulla base delle quali si è ritenuto di escludere<br />

la costituzione del p.m. in giudizio – trattasi, come noto, degli artt. 23 e 25 della<br />

l. n. 87 del 1953; nonché degli artt. 3 e 17 2 delle Norme integrative – sia, e principalmente,<br />

attraverso la valorizzazione <strong>dei</strong> principi costituzionali del contraddittorio e<br />

della parità delle parti. Tali principi, proclamati ora espressamente dall’art. 111 Cost.<br />

sarebbero da ritenere, proprio a seguito delle modifiche apportate al testo costituzionale,<br />

non più funzionali all’esclusiva tutela <strong>dei</strong> diritti dell’accusato ma altresì forme di garan-<br />

* Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano.<br />

1<br />

Corte cost., sent. n. 361/1998, in Giur. cost., 1998, 3120. La pronuncia conferma i precedenti:<br />

ord. n. 327/1995, in Giur. cost., 1995, 2502, con commento di N. ZANON, L’impossibile costituzione<br />

del Pubblico Ministero nel giudizio in via incidentale, ivi, 2504 ss.; sentt. nn. 1 e 375/1996, in Giur.<br />

cost., 1996, 1, 3416. In queste due pronunce ad essere dichiarata inammissibile è la costituzione del<br />

Procuratore regionale della Corte <strong>dei</strong> Conti, per il quale, a detta della Corte costituzionale, a maggior<br />

ragione valgono le considerazioni che ne portano a distinguere la posizione (di vero e proprio “organo<br />

di giustizia”) da quella delle parti in causa.<br />

2<br />

Divenuto art. 16 a seguito delle modifiche approvate dalla Corte con la delibera del 7 ottobre<br />

2008.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!