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volume - Camera dei Deputati

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La tutela del sereno svolgimento dell’attività delle alte cariche nello Stato di diritto 65<br />

cizio della giurisdizione” (punto 6). Ammettendo che ciò non conduce necessariamente<br />

a un contrasto con l’art. 3 Cost. 4 , la sentenza precisa che, “tuttavia, ha decisivo rilievo<br />

il livello che l’ordinamento attribuisce ai valori rispetto ai quali la connotazione<br />

di diversità può venire in considerazione”. La conclusione è che “nel caso in esame<br />

sono fondamentali i valori rispetto ai quali il legislatore ha ritenuto prevalente l’esigenza<br />

di protezione della serenità di svolgimento delle attività connesse alle alte cariche”.<br />

Cosa significa questo?<br />

La risposta non sembra dubbia: di fronte a quei valori ‘fondamentali’ la serenità delle alte<br />

cariche recede. Infatti – e qui dobbiamo tornare al punto 4, alla frase che, letta da sola,<br />

può generare equivoci – si tratta di “un interesse apprezzabile che può essere tutelato [se] in<br />

armonia con i principi dello Stato di diritto, rispetto al cui migliore assetto la protezione è<br />

strumentale”. Dunque, può essere in armonia, e dunque, può essere tutelato: ma può anche<br />

non esserlo quando si scontri con qualcosa di incommensurabilmente più forte, che non sta<br />

sul medesimo piano. In tal caso la legittimità della tutela viene meno: infatti la protezione<br />

della ‘serenità’ è “strumentale” – dice la Corte – “al migliore assetto” <strong>dei</strong> principi dello Stato<br />

di diritto. E all’origine stessa dello Stato di diritto (torniamo al punto 6) “sta il principio della<br />

parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, il cui esercizio, nel nostro ordinamento,<br />

sotto più profili, è regolato da precetti costituzionali”. Precisazione, quest’ultima, tutt’altro<br />

che ininfluente.<br />

3. Una soluzione diversa dall’annullamento totale della l. n. 124 del 2008 non sembra<br />

prevedibile. La sfera del “costituzionalmente inqualificato”, cui accennava la relazione<br />

introduttiva di Giulio Salerno, non esiste: “il divieto di regimi speciali ulteriori a quelli<br />

dettati dagli artt. 68, 90, 96 Costituzione e 3 comma 2 l. costituzionale n. 1/1948” è sicuro,<br />

“per ragioni sistematiche e per il loro carattere derogatorio del principio di eguaglianza<br />

davanti alla giurisdizione” 5 . Che le norme costituzionali sui reati funzionali implichino<br />

eguale, analogo o addirittura ‘migliore’ trattamento per i reati extrafunzionali è<br />

insostenibile e smentito dal diritto positivo. Sui reati extrafunzionali del Presidente della<br />

Repubblica non vi è alcuna lacuna da colmare: le stesse norme sui procedimenti<br />

d’accusa, a partire dalla legge del 1962 6 , prevedono procedimenti ordinari nei suoi confronti.<br />

La democrazia è un sistema di eguali.<br />

Su altre questioni del lodo Alfano non mi soffermo: una misura che “ appare diretta alla<br />

protezione della funzione” (sent. n. 24/2004, punto 4) non può essere rinuciabile 7 ; ingiustificata<br />

inoltre è la parificazione nel trattamento di ‘alte cariche’ dello Stato tanto differenti fra<br />

loro, tanto più considerando la diversità di ‘ratio’ che sta all’origine <strong>dei</strong> trattamenti diseguali<br />

previsti per i reati legati alle rispettive funzioni 8 . Molte sono le ragioni d’incostituzionalità.<br />

4<br />

Per le note e ripetute ragioni che “se situazioni eguali esigono eguale disciplina, situazioni diverse<br />

possono implicare normative differenti”.<br />

5<br />

A. PUGIOTTO, op. cit., 10 ss. Si veda anche infra. nota 8.<br />

6<br />

Dalla l. n. 20 del 1962 (“Norme sui procedimenti e giudizi d’accusa”), artt. 12, 13 e 14, sostituita dalla<br />

l. n. 219 del 1989 (“Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall’art. 90 Cost.”),<br />

artt.8, commi 2 e 3; 9, commi 2 e 3; 10, alla l. n. 140 del 2003, art. 1 (cd. lodo Maccanico) e, poi, alla legge<br />

di cui ora si discute, l. n. 124 del 2008 (cd. lodo Alfano). In proposito si veda anche la nota 8.<br />

7<br />

Come rileva R. ORLANDI nel suo Intervento programmato in questo Seminario.<br />

8<br />

Rinvio a quanto detto in diversi luoghi, in particolare Art. 90, in BRANCA e PIZZORUSSO (a cura di),<br />

Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 1983, 149 ss.; Art. 96, in Commentario, cit., Bologna-

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