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volume - Camera dei Deputati

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232<br />

Antonio Ruggeri<br />

precisa indicazione proveniente dalla stessa pronunzia del 2004 46 , in ultima istanza riportabile<br />

alla ragionevole durata <strong>dei</strong> processi ed alle garanzie (specie a difesa della parte offesa)<br />

a questa connesse. E, tuttavia, la durata stessa non può non confrontarsi con altri principi<br />

costituzionali, coi quali è tenuta a “bilanciarsi”, specificamente riguardanti i modi di<br />

esercizio delle funzioni e i loro effetti 47 , che – a stare all’ordine di idee dell’autore della<br />

legge, qui però, come si viene dicendo, non condiviso – parrebbero richiedere la sospensione<br />

quale condizione del “sereno svolgimento” delle funzioni stesse.<br />

Si fatica, invero, non poco a comprendere come si possa, ad un tempo, sostenere in<br />

premessa la tesi del carattere strumentale, necessariamente strumentale, della sospensione<br />

rispetto all’esercizio delle funzioni, per poi pervenire alla conclusione che ciò non<br />

valga più per effetto di un mutamento di casacca, sia in corso di legislatura che, in genere,<br />

per il futuro.<br />

E ancora. Sempre nel presupposto del carattere suddetto, incongrua – come s’è fatto<br />

da molti rilevare 48 – è la previsione della disponibilità soggettiva del “beneficio” della<br />

sospensione. La qual cosa, peraltro, se, per un verso, para la critica della possibile lesione<br />

del diritto di difesa dell’imputato 49 , non supera però l’obiezione né della lesione dello<br />

stesso diritto per la parte in cui si appunta in capo all’offeso 50 né della irragionevole<br />

gettivamente sia, non può, ad es., escludersi che un Presidente di assemblea parlamentare si dimetta e<br />

sia quindi rieletto alla carica (ancora P. CARNEVALE, op. et loc. ult. cit.). Lo stesso potrebbe – sempre<br />

in via di mera ipotesi – valere altresì per il Capo dello Stato.<br />

46 … peraltro, già anticipata in dottrina (S. CURRERI, Prime riflessioni sulla sentenza 20 gennaio<br />

2004, n. 24 della Corte costituzionale, in http://www.forumcostituzionale.it).<br />

47 Sul punto, tra gli altri, A.A. DALIA, L’illegittimità del “lodo Schifani” tra perplessità e contraddizioni,<br />

in Dir. pen. e proc., 8/2004, 963.<br />

48 Per tutti, A. ANZON DEMMIG, Il “lodo Alfano” verso l’approvazione finale, cit., e T.F. GIUPPO-<br />

NI, La tutela delle alte cariche dello Stato, cit., par. 3. Il punto è altresì toccato dall’ordinanza di rimessione<br />

del G.i.p. di Roma, sopra cit., nonché dagli atti di intervento a firma di A. PACE, reg. ordd.<br />

nn. 397 e 398 del 2008.<br />

Dalla giusta premessa secondo cui, essendo disposta a presidio di un interesse pubblico, la garanzia<br />

della sospensione non dovrebbe esser rinunziabile dall’interessato, R. ORLANDI, negli appunti<br />

citt., par. 3, ne ricava la conclusione secondo cui sarebbe stato preferibile demandare l’adozione della<br />

misura de qua “al filtro di un’autorizzazione politica”. L’ipotesi, tuttavia, se astrattamente condivisibile<br />

per cariche esse stesse politiche (e, segnatamente, per quella di Presidente del Consiglio), lascia<br />

perplessi per cariche che politiche non sono (in ispecie per quella di Presidente della Repubblica),<br />

proprio in nome di quel principio della divisione <strong>dei</strong> poteri che è da questa dottrina richiamato a sostegno<br />

della soluzione prospettata.<br />

49 Più in genere, si potrebbe invero prospettare l’ipotesi che la vera ratio della disciplina sub iudice<br />

sia data proprio dall’intento di dar modo ai soggetti (non agli organi: alle persone fisiche, dunque)<br />

che ricoprono un dato ufficio (quello, e solo quello indicato dalla legge) ovvero esercitano una data<br />

funzione di potersi adeguatamente difendere. I gravosi impegni istituzionali sui soggetti stessi gravanti<br />

giustificherebbero, dunque, il “beneficio” loro accordato dal “lodo”, l’adempimento degli stessi<br />

risultando altrimenti fortemente ostacolato e, a conti fatti, gravemente pregiudicato.<br />

Sennonché, in disparte la circostanza, sopra rilevata, per cui ugualmente non si capirebbe, in tal caso, la<br />

ragione della dimenticanza della quale si sarebbe reso responsabile il Costituente, l’ipotesi sopra astrattamente<br />

formulata è, per un verso, contraddetta per tabulas dalla legge de qua, nella parte in cui dà modo<br />

alla parte offesa di rivolgersi al giudice civile per far valere le proprie ragioni e, per un altro verso, contraddetta<br />

dalla stessa giurisprudenza (e mi riferisco ora, specificamente, al punto di diritto fissato in occasione<br />

del famoso caso Previti), che opportunamente ha rilevato la necessità di “bilanciare” il diritto di difesa<br />

con l’interesse pubblico allo svolgimento del processo, in tempi comunque ragionevoli.<br />

50 … peraltro, in disprezzo di un’indicazione risultante dalla CEDU e, dunque, di riflesso, dell’art.

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