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volume - Camera dei Deputati

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Sotto l’interesse apprezzabile: il principio di separazione <strong>dei</strong> poteri o niente?<br />

lamentare, garantita da quell’art. 68 che può essere ricordato per ciò che era: nient’altro<br />

che il tributo che il governo della legge ha dovuto pagare al Parlamento perché il regime<br />

potesse meritare il nome di “parlamentare”.<br />

Se il regime italiano, anche per effetto del lodo, si è distanziato dai modelli più o<br />

meno classici del parlamentarismo, si può forse dire che abbia cambiato natura. Questa<br />

riforma ne sarebbe un ulteriore tassello che si aggiunge ad altre insidiose modificazioni<br />

tacite della Costituzione (o in frode ad essa, come le definiva Liet-Veaux 12 ) che, stratificandosi,<br />

hanno inciso non solo sul principio di uguaglianza ma anche sulla forma di<br />

Governo. Ciò ad ulteriore riprova del principio di vasi comunicanti che lega la prima alla<br />

seconda parte della Carta. Il parlamentarismo è dunque solo in apparenza muto sui reati<br />

comuni: proprio perché la forma di Governo è necessariamente servente alla forma di<br />

Stato, non è possibile apportare a quest’ultima correttivi e temperamenti che non siano<br />

necessari al funzionamento della prima. Come si sa nel “figurino parlamentare classico”<br />

l’unica inviolabilità è quella riconosciuta al monarca 13 ed è altrettanto noto come in Europa,<br />

con il passaggio dalle monarchie costituzionali alle repubbliche parlamentari democratiche,<br />

tale favor abbia conosciuto un notevole ridimensionamento. Ciò perché<br />

l’inviolabilità si lega allo status di organo sovrano. Ricreare una inviolabilità di questo<br />

tipo a favore non solo del Capo dello Stato ma anche del vertice dell’Esecutivo, giunge<br />

ad attribuire prerogative sostanzialmente sovrane al capo del Governo, il che ci riporta<br />

ad una dimensione pre-costituzionale del diritto pubblico. Ragionando per assurdo si<br />

giungerebbe quindi a porre in radicale contrasto forma di Stato e forma di Governo: la<br />

seconda arriverebbe a fagocitare la prima invertendo il classico rapporto di strumentalità<br />

che le lega. Per questo i regimi parlamentari necessariamente rigettano l’inviolabilità del<br />

vertice Esecutivo e per tale ragione il regime delle immunità ha naturalmente rango costituzionale,<br />

in quanto costituisce un elemento essenziale per verificare se esiste una<br />

corrispondenza tra regime e forma di Stato. Non è concepibile spezzare tale legame, affievolendo<br />

così la base costituzionale della sovranità nello Stato democratico, l’uguaglianza,<br />

attraverso la legge ordinaria 14 .<br />

3. Si potrebbe dire, a guisa di conclusione, che l’errore genetico del lodo Alfano stia<br />

nell’identificare funzione e persona, quando invece bisognerebbe considerare la necessità<br />

vitale di distinguerle (a pena di scadere in una concezione d’ancien regime della Costituzione),<br />

per proteggere invece la funzione stessa dalla persona e separare così i due<br />

corpi del Re. Difendere le Istituzioni dal titolare pro tempore che potrebbe insidiarne il<br />

prestigio è un’esigenza irrinunciabile alla quale è deputato il potere giudiziario, tanto<br />

più se si considera lo status di cui esso gode, voluto in Costituzione come vero e proprio<br />

12 G. LIET-VEAUX, La “fraude à la Constitution”, in Rev. du droit. public, 1943, 116 ss.<br />

13 Appositamente si usa il termine inviolabilità, per distinguere tale posizione da quella <strong>dei</strong> parlamentari,<br />

solitamente regolata da un regime di irresponsabilità non assoluto. Sul punto si veda T.E.<br />

GIUPPONI, Le immunità della politica. Contributo allo studio delle prerogative costituzionali, Giappichelli,<br />

Torino, 2005, 139 e ss e C. MARTINELLI, Le immunità costituzionali nell’ordinamento italiano<br />

e nel diritto comparato, Giuffrè, Milano, 2005.<br />

14 Mai come oggi appare forse evidente il problema della “natura” costituzionale di una norma<br />

non contenuta in Costituzione ed evocative ritornano le teorie dell’Esposito sull’art. 138, la distinzione<br />

fra leggi di revisione e altre leggi costituzionali: C. ESPOSITO, Costituzione, leggi di revisione costituzionale<br />

e altre leggi costituzionali, in Raccolta di scritti in onore di A.C. Jemolo, Giuffrè, Milano,<br />

1963.<br />

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