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volume - Camera dei Deputati

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134<br />

Loretta Geslao<br />

l’imputato, alla tutela del prestigio e dell’immagine della carica stessa, fino alla necessità<br />

di garantire la funzionalità dell’ufficio ricoperto. Ma se il fine è la tutela del libero esercizio<br />

di una pubblica funzione, è evidente che ogni volta che l’ordinamento intende<br />

circondare l’attività di organi costituzionalmente rilevanti di una speciale protezione, lo<br />

fa ricorrendo alla garanzia dell’immunità.<br />

Nel sistema penale l’istituto di cui si discorre viene inteso come limite all’obbligatorietà<br />

della legge penale, poiché determina l’incapacità penale del soggetto istituzionale,<br />

dovuta non a particolari requisiti attitudinali, di tipo naturalistico, ma a motivi esclusivamente<br />

politici 15 . A fondamento dell’immunità è posto il fatto compiuto dalla<br />

persona qualificata, in relazione alle funzioni esercitate, distinguendo così fra requisiti<br />

inerenti al soggetto attivo e requisiti inerenti al fatto, per concludere con l’assimilare le<br />

immunità ad una causa di incapacità penale, tanto quanto le cause di giustificazione 16 . E<br />

magari quanto le cause di non punibilità 17 .<br />

Allora è plausibile ritenere che il bene giuridico da garantire dev’essere scelto<br />

all’interno del sistema <strong>dei</strong> valori, rendendo meno prossimo il rischio dell’arbitrio e della<br />

zona franca, anche rispetto all’estensione oggettiva dell’immunità.<br />

Alla stessa maniera, durante il controllo di costituzionalità, per stabilire se nella norma<br />

di favore si annidi una forma di privilegio, non si potrebbe prescindere dal filtro astrattizzante<br />

della ragionevolezza. L’esame così disposto non sarebbe sufficiente, in realtà,<br />

se non si procedesse ad un ulteriore vaglio di “ragionevolezza interna” avente ad<br />

oggetto l’idoneità della previsione a garantire i casi in cui emerga un interesse prevalente,<br />

contrario alla repressione penale del fatto 18 .<br />

Alla luce di quanto esposto, in dottrina si è più volte manifestato il convincimento<br />

che la concessione di immunità penali extrafunzionali, che non potrebbe conciliarsi con<br />

gli artt. 2 e 3 Cost., sarebbe tuttavia ammissibile, se introdotta da legge costituzionale 19 .<br />

Un discorso analogo vale per la sospensione del processo di cui alla l. n. 124.<br />

Vi è, in realtà, più di una seria controindicazione, che dovrebbe indurre a rinunciare<br />

allo strumento della sospensione del processo nella prospettiva citata.<br />

Innanzitutto, non ci potrà mai essere una sospensione in termini assoluti. Qualora, infatti,<br />

il procedimento (comprese le indagini) venisse bloccato, non di sospensione si tratterebbe,<br />

ma di impunità: pensare che la ricerca istruttoria possa avvenire ad anni di distanza<br />

dal fatto equivarrebbe, ancora una volta, a una soluzione insincera 20 . Accettare<br />

che si compiano le investigazioni del caso, tuttavia, implica, assai spesso, il pregiudizio<br />

di quegli interessi, a tutela <strong>dei</strong> quali si dispone poi la sospensione del processo – la sere-<br />

15<br />

Cfr. U. GIULIANI, Sulla natura giuridica delle immunità penali, in Scuola pos., 1962, 692 e P.<br />

SEVERINO, (voce) Capacità penale in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, V, 7.<br />

16<br />

In senso opposto, Corte cost. n. 148/1983: «Fermo rimane in verità, che sussiste un fondamento<br />

comune ad ambedue le garanzie (art. 51 c.p. e art. 68 Cost.) nel senso che in entrambe le ipotesi si<br />

tratta di assicurare il libero esercizio delle corrispondenti funzioni e non di privilegiare i singoli funzionari<br />

che esercitano i compiti stessi».<br />

17<br />

Cfr. U. GIULIANI, Sulla natura, cit., 692.<br />

18<br />

L. STORTONI, Premessa ad uno studio sulla punibilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1985, 397 ss.<br />

19<br />

F. BRICOLA, Il II e III comma dell’art.25, in G. BRANCA (a cura di), Commentario alla Costituzione,<br />

Zanichelli, Bologna, 1981, 276.<br />

20<br />

G. GIOSTRA, in Titolarità di funzioni pubbliche: tutela dal processo, tutela del processo, Relazione<br />

tenuta al Seminario di studio sul tema «Potere politico e processo penale» (Roma, 28 maggio<br />

2004), organizzato dall’Associazione tra gli studiosi del processo penale e dall’Associazione italiana<br />

<strong>dei</strong> costituzionalisti, in Cass. pen., 2004, 11, 3873.

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