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volume - Camera dei Deputati

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208<br />

Roberto Pinardi<br />

promulgazione della l. n. 124 del 2008, con il comunicato datato 23 luglio dello stesso<br />

anno, il quale costituisce, sostanzialmente, una replica del precedente. Dato che a quello<br />

il Presidente si limita ad aggiungere la seguente postilla: «Non essendo intervenute, in<br />

sede parlamentare, modifiche all’impianto del provvedimento, salvo una integrazione al<br />

comma 5 dell’articolo unico diretta a meglio delimitarne l’ambito di applicazione» (si<br />

tratta dell’esclusione della reiterabilità della sospensione processuale nel caso in cui lo<br />

stesso soggetto assuma, successivamente, un’altra delle quattro alte cariche che sono<br />

contemplate dalla disciplina de qua) «il Presidente della Repubblica ha ritenuto, sulla<br />

base del medesimo riferimento alla sentenza della Corte costituzionale, di procedere alla<br />

promulgazione della legge».<br />

Ora, a parte la stranezza costituzionale – che ha un precedente, peraltro, in materia 15<br />

– di voler esporre pubblicamente le ragioni che inducono alla promulgazione di una legge<br />

e non, come richiede l’art. 74, comma 1, Cost., al suo rinvio, e a prescindere, inoltre,<br />

dalla considerazione che è senz’altro irrituale che il Presidente della Repubblica si preoccupi<br />

di esternare le motivazioni sottese alla semplice autorizzazione alla presentazione<br />

di un disegno di legge alle Camere 16 , desta qualche perplessità, innanzitutto, nel<br />

comportamento tenuto dal Capo dello Stato, la circostanza che egli, in fase di promulgazione,<br />

si sia limitato, in buona sostanza, a richiamare, alla lettera, il suo precedente comunicato.<br />

Dal momento che la diversa sede delle sue riflessioni, e quindi anche il diverso<br />

oggetto del suo sindacato (non più un disegno di legge ancora in itinere, ma una legge<br />

già approvata) avrebbero dovuto, al contrario, suggerire, al Presidente, di attingere ad<br />

un grado di maggior approfondimento, nell’analisi del testo normativo, rispetto al riscontro<br />

meramente delibatorio 17 che era stato effettuato nella fase precedente. Così da<br />

tener conto, tra l’altro, del dibattito, soprattutto parlamentare, che si era sviluppato, nel<br />

frattempo, sul tema, se è vero che durante i (pur brevi) lavori preparatori 18 che avevano<br />

preceduto l’adozione della legge Alfano erano emersi, in effetti, numerosi profili di illegittimità<br />

costituzionale ascrivibili alla nuova disciplina 19 .<br />

Va detto, inoltre, scendendo nel merito delle considerazioni contenute nei due comunicati,<br />

che non è esente da critiche l’affermazione centrale su cui si basa la decisione del<br />

Presidente di autorizzare, prima, la presentazione del d.d.l. 20 , e di non richiedere, poi,<br />

tata con legge costituzionale» (cfr. tuttavia, sul punto, le condivisibili osservazioni di L. ELIA, Sul c.d.<br />

lodo Alfano, cit.; e di A. PACE, «Cinque pezzi facili», cit., 176 ss.).<br />

15<br />

Ricordo, infatti, che l’allora Presidente della Repubblica Ciampi, qualche giorno dopo aver promulgato<br />

la legge Maccanico-Schifani, affermò pubblicamente, nel famoso discorso all’Università di<br />

Berlino del 26 giugno del 2003 (v. i giornali dell’epoca), che il potere presidenziale di rinvio è esercitabile<br />

soltanto nelle ipotesi in cui la nuova disciplina sia affetta da «manifesta» incostituzionalità.<br />

16<br />

Ciò che testimonia, se non altro, dell’alto impatto politico-istituzionale che deve riconoscersi alla<br />

disciplina in oggetto e dunque anche della volontà del Quirinale di «rendere pubbliche ... le motivazioni<br />

giuridico-costituzionali che hanno sorretto l’atto presidenziale di autorizzazione ... al fine di<br />

proteggere il Capo dello Stato dall’incontrollata diffusione di altre interpretazioni più o meno maliziose»<br />

(traggo la frase riportata tra virgolette da G.M. SALERNO, La sospensione, cit., in questo <strong>volume</strong>,<br />

§ 3).<br />

17<br />

Come si preoccupa di sottolineare lo stesso comunicato del 2 luglio, nel quale si parla, infatti, di<br />

«un primo esame» della nuova disciplina, «quale compete al Capo dello Stato in questa fase».<br />

18<br />

Cfr., al riguardo, la puntuale analisi di C. BERGONZINI, A proposito dell’iter parlamentare della<br />

legge n. 124 del 2008, in questo <strong>volume</strong>.<br />

19<br />

V. ad esempio, in proposito, i rilievi contenuti nella Questione di pregiudizialità costituzionale<br />

n. 2, Soro e altri (<strong>Camera</strong>, seduta n. 31, 9 luglio 2008), pubblicata in questo <strong>volume</strong>.<br />

20<br />

Con l’aggravante, si noti, in questo caso, che il testo normativo che venne autorizzato dal Presi-

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