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volume - Camera dei Deputati

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Due riflessioni sulla quaestio della legge n. 124 del 2008<br />

bero senz’altro essere oggetto di autonomo esame, nel caso di impugnazione della disciplina<br />

successiva analoga ad altra già riconosciuta incostituzionale.<br />

A conclusione di questi rilievi, è forse il caso di aggiungerne un altro, suggerito dalle<br />

critiche che spesso vengono mosse dai commentatori ai giudici a quibus ed al modo in<br />

cui questi hanno impostato le questioni di costituzionalità (nel timore che esse “non colgano<br />

nel segno”, non consentendo di accertare un conflitto che, con una domanda meglio<br />

formulata, potrebbe emergere più agevolmente). Non sembra inopportuno rammentare<br />

a questo proposito che il giudizio di costituzionalità non costituisce un processo alle<br />

valutazioni <strong>dei</strong> giudici a quibus (volto cioè a compiere un controllo sulla ricognizione<br />

<strong>dei</strong> motivi di contrasto da questi effettuata) e che, diversamente, secondo la logica e la<br />

natura insite in tale giudizio, la Corte è chiamata, certo sempre nell’ambito definito dal<br />

thema decidendum, a individuare, per prima e direttamente, il vizio temuto. Insomma,<br />

secondo il passato, ma sempre valido, insegnamento, la Corte costituzionale non recita<br />

“a copione” ma “a soggetto” 5 , essendo vincolata al “chiesto” naturalmente dai parametri<br />

prospettati, nonché dai profili di contrasto, ma non anche dagli argomenti utilizzati<br />

dall’organo giudiziario (in questa prospettiva, per esempio, la lesione del disposto costituzionale,<br />

se c’è, va pronunciata, anche se esso per ipotesi fosse stato in qualche misura<br />

malinteso dal rimettente).<br />

2. Passando all’oggetto principale della presente riflessione, si intende concentrare<br />

l’attenzione su due profili di censura avanzati dagli organi rimettenti, prescelti non tanto<br />

perché ritenuti quelli rispetto ai quali più sicura o di agevole prova appaia la fondatezza<br />

delle questioni, ma per contribuire a dissolvere le “nebbie” da cui essi sono avvolti (nella<br />

convinzione che anche questo, anzi soprattutto questo − e non solo additare gli argomenti<br />

forti e inconfutabili − risponda al compito ed al ruolo propri di un amicus curiae).<br />

Essi sono:<br />

a) la lesione dell’art. 138 Cost. e, più specificamente, il problema se questa configuri<br />

un vizio autonomo e dunque immediatamente accertabile, al pari ed al fianco degli altri,<br />

o se piuttosto sia subordinata al previo riscontro delle altre ragioni di contrasto lamentate,<br />

di tipo prettamente sostanziale;<br />

b) la violazione dell’art. 3, comma 1, Cost. e, nell’ambito di essa, in particolare,<br />

l’individuazione dell’esatto contenuto cui si è inteso fare riferimento con l’invocazione<br />

di tale fondamentale e vasto principio: l’eguaglianza come divieto di arbitrarie disparità<br />

di trattamento e, dunque, come ragionevolezza di una certa differenziazione ovvero, data<br />

nella specie la mancata indicazione di qualsivoglia termine di paragone, l’ulteriore<br />

aspetto di essa, consistente nella preclusione di ogni intrinseca irragionevolezza od assoluta<br />

arbitrarietà.<br />

Quanto al primo problema, si è giustamente notato 6 come l’appellarsi ad una invalidità<br />

attinente al procedimento ricordi la nota argomentazione di Kelsen per cui ogni<br />

contrasto nei contenuti sottenda un difetto formale (consistente appunto nell’omessa<br />

scelta del procedimento aggravato, grazie al quale si sarebbe potuto veicolare quello<br />

5 … ed «il suo è un giudizio pieno che non si riduce puramente ad un controllo sui buoni argomenti<br />

impiegati dal giudice a quo per decidere di prospettare la questione»: G. ZAGREBELSKY, La<br />

giustizia costituzionale, Padova, 1988, 209.<br />

6 Da parte di M. CECCHETTI, Appunti sulle questioni sottoposte alla Corte e sui possibili esiti <strong>dei</strong> giudizi<br />

di legittimità costituzionale del “lodo Alfano”, in questo <strong>volume</strong>.<br />

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