volume - Camera dei Deputati
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Presunzione di legittimo impedimento e ragionevole durata del processo<br />
struttura propria di un giudizio sulle norme, qual è demandato alla nostra Corte costituzionale,<br />
renda difficoltosa l’individuazione di meccanismi legali cui si possa attribuire<br />
in astratto una decisiva responsabilità nel determinare ritardi irragionevoli. Nondimeno,<br />
proprio l’istituto della sospensione mette direttamente in causa i tempi processuali e si<br />
espone ad un sindacato, riguardo a presupposti e termini di durata del previsto differimento,<br />
suscettibile di condurre a declaratorie di illegittimità. Prima della revisione<br />
dell’art. 111 Cost., l’appello al canone dell’efficienza processuale ha permesso al giudice<br />
delle leggi di censurare soluzioni normative concepite in maniera tale da condurre<br />
l’iter giudiziario, tramite l’effetto sospensivo, ad un autentico rischio di paralisi (sentt.<br />
nn. 353, 354/1996; sent. n. 147/2007). In altre parole, quel parametro è idoneo ad incidere<br />
su situazioni estreme, tra le quali poteva certo annoverarsi la «stasi del processo per<br />
un tempo indefinito e indeterminabile», così come configurata dalla l. n. 140 del 2003;<br />
esso sembra al contrario tollerare ostacoli al procedere che non impediscano tuttavia di<br />
arrivare, presto o tardi, ad una pronuncia giurisdizionale: è il caso dell’attuale tipologia<br />
sospensiva, non iterabile oltre la decadenza dell’imputato dalla funzione originaria e inestensibile<br />
ad eventuali successivi conferimenti di uffici diversi, con il limite pari alla<br />
durata della legislatura nell’ipotesi di nuova nomina alla stessa carica presidenziale.<br />
L’obiettivo per la legge ordinaria di assicurare, ora, una ragionevole durata al processo<br />
implica invece vincoli più intensi, ossia che la decisione finale possa essere procrastinata<br />
soltanto in virtù di un corretto bilanciamento tra l’effettività della giurisdizione e<br />
altri interessi costituzionalmente significativi, sebbene non necessariamente di rango<br />
fondamentale. Il valore della speditezza processuale viene dunque sacrificato integralmente<br />
non solo a causa di sospensioni sine die, ma anche quando la misura del ritardo<br />
venga determinata in base all’automatica ed esclusiva considerazione delle esigenze di<br />
segno contrapposto; in questo modo non si attua alcun effettivo bilanciamento e i tempi<br />
di celebrazione del processo non possono dirsi perciò ragionevoli. Riferito all’istituto<br />
introdotto con l. n. 124 del 2008, il discorso conduce a segnalare come l’avere ragguagliato<br />
l’effetto sospensivo sulla dinamica del processo esattamente alla durata dell’incarico<br />
presidenziale costituisca una soluzione rigida che vede soccombere del tutto il<br />
principio proclamato nell’art. 111 comma 2, seconda parte, Cost. La fonte ordinaria presume<br />
difatti la continuità cronologica dell’impedimento a comparire – legittimo, siccome<br />
giustificato da un interesse ritenuto «apprezzabile» – benché gli impegni connessi<br />
alle funzioni apicali non abbiano questa reale natura, a differenza di quanto vale – ad esempio<br />
– per l’incapacità dell’imputato a partecipare coscientemente al processo (art. 71<br />
c.p.p.). I ritmi pure intensi della vita istituzionale non sono «a priori incompatibili» con<br />
la presenza personale dell’imputato in giudizio (sent. n. 225/2001); rendono più difficile,<br />
ma lasciano sussistere la possibilità di un effettivo esercizio del diritto all’autodifesa,<br />
grazie ad una concreta scansione delle udienze attenta agli impegni presidenziali.<br />
Non è neppure escluso che la legge possa scendere a regolare simile fenomeno di intermittenza<br />
partecipativa, imponendo la celebrazione di un numero prefissato di udienze<br />
processuali nell’arco di periodi temporali determinati, così da prevenire sin dove possibile<br />
il conflitto tra la giurisdizione penale e gli altri poteri dello Stato cui appartenga<br />
l’imputato investito della funzione. Quel che sembra invece restare inibito è di prolungare<br />
la durata del processo mediante una irragionevole presunzione di legittimo impedimento<br />
a comparire, tale perché immancabilmente legata all’intero periodo del mandato<br />
presidenziale e solo rinunciabile dal diretto interessato.<br />
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