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volume - Camera dei Deputati

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Quadrare il cerchio (il “lodo Alfano” fra l’“ombra” del giudicato e i poteri in equilibrio)<br />

ne sentenze 22 la censura d’incostituzionalità ex art. 136 ha colpito soltanto la riproposizione<br />

pedissequa delle norme od il rinvio materiale ad esse (e non sarebbe, questo, il caso<br />

del Lodo Alfano), e se addirittura vi è un caso 23 in cui la Corte ha smentito la violazione<br />

dell’art. 136.1 Cost. per riformulazione di norma che, pur con tratti di analogia,<br />

introduceva un quid novi recettivo del presupposto giudicato (proprio come nel lodo Alfano),<br />

la sent. n. 922/1988, considerata quale vero e proprio “leading case” in materia,<br />

anche per i suoi richiami alla giurisprudenza pregressa, ha sancito che “far rivivere norme<br />

già divenute inefficaci in conseguenza del loro annullamento da parte della Corte<br />

contrasta con il rigore del precetto racchiuso nel primo comma dell’art. 136 che impone<br />

al legislatore di uniformarsi alla immediata cessazione dell’efficacia giuridica della<br />

norma illegittima, così escludendo sia che se ne possa prolungare la vita sia che la si<br />

possa far risorgere…a meno che, tenuto conto di tutte le circostanze, il quadro normativo<br />

in cui si è inserito l’articolo subentrante risulti mutato rispetto a quello in cui si colloca<br />

e dal quale traeva argomento la pronuncia della Corte. Va, cioè, evitato che una<br />

nuova legge valuti fatti, atti o situazioni come se la dichiarazione di illegittimità costituzionale<br />

non fosse intervenuta”. Concetto, questo, ribadito anche successivamente 24 dalla<br />

Corte, che esclude la violazione dell’art. 136 Cost. solo laddove “nessuna identificazione<br />

appare possibile” fra norma impugnata e precedente costituzionalmente illegittimo.<br />

Ciò poiché il giudicato costituzionale comporta che “sia precluso non solo il disporre<br />

che la norma dichiarata incostituzionale conservi la propria efficacia, bensì il perseguire<br />

e raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti a quelli già ritenuti lesivi<br />

della Costituzione” 25 . Ancora, è stato altresì opportunamente notato in dottrina 26 che “il<br />

giudicato costituzionale non copre pertanto la generalità delle conseguenze prodotte dalla<br />

cessazione di efficacia della norma, bensì soltanto quelle che trovano il loro presupposto<br />

nell’accertamento, ovvero che rientrano nei limiti della “questione” già oggetto<br />

del giudicato”, come nel caso della sospensione processuale prevista dal lodo Alfano, in<br />

piena analogia con quella prevista dal censurato art. 1 della l. n. 140 del 2003. Risulta<br />

allora abbastanza evidente che, pur in presenza di significativi correttivi in recezione<br />

delle osservazioni rese dalla Corte nella sent. n. 24, nel lodo Alfano sembra palesarsi<br />

una completa uniformità fra la sospensione processuale ivi prevista e quella a suo tempo<br />

censurata dalla Consulta, sotto il profilo della reiterazione dell’assoggettamento alla<br />

medesima disciplina di incarichi diversi per funzione e legittimazione e della identica<br />

differenziazione di trattamento fra vertici istituzionali e componenti dell’organo collegiale<br />

presieduto, entrambe già ritenute irragionevoli. Una situazione, questa, che sembra<br />

pertanto rendere plausibile, nonostante autorevoli voci di dissenso 27 , la fondatezza della<br />

censura ex art. 136 Cost. e la violazione del giudicato costituzionale sancito dalla sent.<br />

n. 24/2004. Un giudicato che, pertanto, avrebbe dovuto indurre non già alla presentazione<br />

di un d.d.l. ordinario, bensì a preferire la “strada maestra” di un d.d.l. ex art. 138. Sol-<br />

22<br />

L’orientamento della Corte al riguardo è rinvenibile in numerose sentenze, fra cui si segnalano<br />

la n. 110/1997, la n. 181/1997 e la già citata sent. n. 545/1990.<br />

23<br />

Cfr. Corte cost., sent. n. 194/2002.<br />

24<br />

Cfr. Corte cost., sent. n. 347/1999.<br />

25<br />

Cfr. Corte cost., sent. n. 223/1983.<br />

26<br />

Cfr. F. DAL CANTO, Art. 137, in Commentario alla Costituzione, cit., 2693.<br />

27<br />

Cfr. G.M. SALERNO, La sospensione, cit., 23, che interpreta la lesione del canone di ragionevolezza<br />

de qua con esclusivo riferimento alla mancata menzione, accanto agli artt. 90 e 96 Cost., della l.<br />

cost. n. 1 del 1948, che estendeva ai giudici della Corte costituzionale e al suo Presidente (espunto dai<br />

soggetti indicati dalla l. n. 124 del 2008) le prerogative di cui all’art. 68 Cost.<br />

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