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volume - Camera dei Deputati

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Violazione dell’art. 138 Cost., “assorbimento improprio”<br />

ziale: si denuncia cioè il modo in cui il legislatore ordinario ha disciplinato una certa<br />

materia. In questa ipotesi, in effetti, alla censura di incostituzionalità è implicitamente<br />

sottesa l’argomentazione per cui la gerarchia delle fonti mi dice che il ricorso alla legge<br />

ordinaria non è sufficiente per introdurre quei contenuti normativi: e, a tal fine, servirebbe<br />

una legge costituzionale (salvo il rispetto <strong>dei</strong> principi supremi dell’ordinamento,<br />

la cui teorizzazione fa scattare un ulteriore gradino della scala gerarchica); b) dall’altro,<br />

vi può essere però il caso in cui non si denuncia una legge per come regola una determinata<br />

materia, ma per il fatto di pretendere di regolarla: qui l’argomento è diverso, poiché<br />

presuppone che quella materia sia riservata, implicitamente o esplicitamente, dalla<br />

Costituzione alla fonte di rango costituzionale. La questione rimanda ad un profilo teorico<br />

di grande spessore 6 , ma che non rileva direttamente ai fini di questo contributo: ciò<br />

che mi pare significativo, piuttosto, è avere dimostrato come, in astratto, una doglianza<br />

incentrata sulla violazione del solo art. 138 Cost. possa benissimo trovare ingresso nel<br />

giudizio di costituzionalità ponendo la questione, appunto, della indebita ingerenza del<br />

legislatore ordinario in una disciplina che è riservata alla fonte costituzionale.<br />

4. Ciò premesso, un assorbimento del profilo relativo alla violazione dell’art. 138<br />

Cost. nel futuro giudizio sul Lodo Alfano 7 costituirebbe un esempio paradigmatico di<br />

assorbimento improprio: la questione della fonte prescelta costituisce infatti un prius<br />

logico e giuridico nello scrutinio della Corte, e sarebbe semmai l’eventuale accoglimento<br />

del profilo evocato a consentire un corretto assorbimento delle ulteriori questioni.<br />

E, stante la chiarezza con cui il profilo è ora posto dalle Ordinanze di rimessione, pare<br />

difficile ipotizzare che anche nel prossimo giudizio la Corte riesca ad appoggiarsi sulla<br />

perplessa proposizione del Giudice a quo per redigere, di nuovo, una motivazione di<br />

“mezzi silenzi” 8 .<br />

5. Ma la regola dell’assorbimento <strong>dei</strong> motivi (ed il correlato divieto di assorbimento<br />

improprio) è precetto costitutivo del metodo deduttivo, che si colloca sul piano della logica<br />

formale 9 e non delle fonti del diritto. Non vi è, in altre parole, una regola giuridica<br />

espressa che vincoli un giudice, e men che meno il giudice costituzionale a rispettare<br />

necessariamente l’ordine logico e giuridico delle questioni, o <strong>dei</strong> profili di una questione<br />

che gli sono sottoposti (a meno che l’assorbimento improprio praticato dal giudice si risolva<br />

davvero in una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato<br />

10 ). Vero tutto questo, non significa però che in generale, e senz’altro con rife-<br />

6<br />

Sulla possibile individuazione di una “materia costituzionale” cfr., ad es., L. PALADIN, Le fonti<br />

del diritto italiano, Bologna, 1996, 166 ss., con un ragionamento che muove però dalla domanda se le<br />

leggi costituzionali siano o meno fonti a competenza universale: mentre, nel caso che ci occupa, il<br />

problema da risolvere è opposto, ovvero stabilire se una certa materia sia sottratta alla legge ordinaria<br />

e (non solamente possa ma) debba venire disciplinata dalla legge costituzionale.<br />

7<br />

Quando non già praticato nella sent. n. 24/2004: cfr. quanto osservato, in proposito, al par. 2.<br />

8<br />

Come ha definito la sent. n. 24/2004 A. PUGIOTTO, Sull’immunità alle “alte cariche” una sentenza<br />

di “mezzi silenzi”, in Dir. e giust., 2004, n. 5.<br />

9<br />

Cfr. ad es. I.M. COPY-C. COHEN, Introduzione alla logica, Bologna, 1997, 391 ss. (ulteriori riferimenti<br />

in G. PELAGATTI, op. cit., 113).<br />

10<br />

Con riferimento al processo amministrativo, per le difficoltà di convertire l’assorbimento improprio<br />

in un vizio della sentenza (un “problema terribile”) vedi le riflessioni di M. NIGRO, Processo, cit., 20 ss.<br />

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