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volume - Camera dei Deputati

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146<br />

Maria Cristina Grisolia<br />

Da un lato, il controllo del Presidente, che ha per oggetto atti di diversa natura, opera<br />

d’ufficio ed in via preventiva secondo regole e modi non rigidamente prefissati dal nostro<br />

ordinamento, produce i suoi effetti non autonomamente, ma con la collaborazione<br />

di coloro che ne sono i destinatari.<br />

Dall’altro, il controllo della Corte, che investe solo le leggi o gli atti aventi forza di<br />

legge, è di regola esercitabile su iniziativa di altri soggetti e in via successiva secondo<br />

procedure tutte prefissate dalla Costituzione e dalle leggi, porta, infine, all’eliminazione<br />

della norma incostituzionale 1 .<br />

Ma, soprattutto, ciò che la dottrina ha messo in evidenza è stata proprio la diversa natura<br />

<strong>dei</strong> rilievi formulabili dai due organi in considerazione della loro distinta collocazione<br />

istituzionale. Il Capo dello Stato, organo politico, preposto alla garanzia del funzionamento<br />

del sistema e <strong>dei</strong> suoi “valori obiettivi e permanenti”. Come tale, chiamato<br />

ad un controllo, che pur rimanendo ancorato al dato costituzionale, è suscettibile di espandersi<br />

verso parametri ben più articolati e complessi, comprendenti, oltre che la legittimità,<br />

il merito – o, se si vuole, il merito costituzionale – degli atti impugnati.<br />

La Corte costituzionale, organo giuridico, rigidamente ancorato ad un controllo di<br />

stretta costituzionalità, che trova proprio nel merito il suo limite principale 2 . La prassi<br />

ha fatto poi la sua parte, confermando l’assoluta imprevedibilità degli interventi presidenziali<br />

e l’alto tasso di discrezionalità che ha caratterizzato l’esercizio di questo potere,<br />

totalmente affidato alle libere valutazioni del suo titolare. Il quale ha finito per determinare<br />

le scelte circa “an, il quomodo e il quando” attivarsi, tenendo conto non solo e non<br />

tanto dell’esigenze legate al rispetto della Costituzione, ma soprattutto valutando i possibili<br />

riflessi che tali decisioni potevano determinare sul complesso funzionamento del<br />

sistema.<br />

È questa, secondo me, la prospettiva con la quale si dovrebbe oggi guardare ai due<br />

poteri; messi così al riparo da inutili interferenze e delegittimazioni, sicuramente da evitare<br />

nel momento in cui proprio l’evoluzione della nostra forma di governo in senso<br />

maggioritario rivendica il potenziamento degli istituti di garanzia affidati all’organo presidenziale:<br />

il controllo in sede di promulgazione, in primo luogo, ma, più in generale,<br />

per quanto qui ci riguarda, tutti i controlli esercitabili sull’attività normativa del Governo,<br />

in sede di emanazione e di conversione <strong>dei</strong> decreti legge, che tanto hanno impegnato<br />

l’attuale Presidente nei rapporti, non sempre facili, con la maggioranza in carica.<br />

Del resto proprio la vicenda (per certi versi estrema) legata al varo, poi non avvenuto,<br />

di un altro decreto assai contestato (quello relativo alla vicenda di Eluana Englaro),<br />

ha messo bene in evidenza, nella concitata successione di atti formali e non formali, tutte<br />

le potenzialità ed i limiti di un potere che potrebbe assumere ben altre valenze se solo<br />

lo si volesse ridefinire e ridisciplinare, liberandolo dalle strettoie e dalle ambiguità nelle<br />

quali hanno finito per confinarlo i nostri costituenti 3 . E ciò con l’ulteriore risultato di<br />

1 Vedi L. PALADIN, La funzione presidenziale di controllo, in Quad. cost., 1982, 309 ss; R. ROM-<br />

BOLI, Presidente della Repubblica e Corte costituzionale, in M. LUCIANI-M. VOLPI, Il Presidente della<br />

Repubblica, Bologna, Il Mulino, 1997, 265 ss.; IDEM, Il controllo presidenziale e quello della Corte<br />

costituzionale: qualche osservazione in merito al rifiuto di emanazione del decreto-legge per il caso<br />

Englaro, in http://www.Astrid-online.it.<br />

2 Vedi A. RUGGERI, Rinvio presidenziale delle leggi e autorizzazione alla presentazione <strong>dei</strong> disegni<br />

di legge fra aperture del modello e delusioni della prassi, in M. LUCIANI-M. VOLPI, Il Presidente<br />

della Repubblica, cit., 171 ss.; C. DE FIORES, Il rinvio delle leggi tra principio maggioritario e unità<br />

nazionale, in Riv. dir. cost., 2002, 171 ss.<br />

3 Vedi sul punto gli interventi di U. ALLEGRETTI-G. AZZARITI-F. BASSANINI-C. CHIOLA-A. CER-

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