volume - Camera dei Deputati
volume - Camera dei Deputati
volume - Camera dei Deputati
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
La legge Alfano e la sentenza n. 24/2004<br />
si discute (e che sono oggi tutti riproposti dalle ordinanze <strong>dei</strong> giudici a quibus).<br />
3. In primo luogo, occorre ricordare che la Corte, nel 2004, ha censurato, innanzitutto,<br />
la struttura della sospensione prevista dalla legge Maccanico-Schifani. Rilevando,<br />
infatti, che essa risultava «generale, automatica e di durata non determinata» e che proprio<br />
per questo motivo si poneva in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.<br />
Ora, sul problema della durata indeterminata della sospensione processuale è intervenuto<br />
– in maniera risolutiva, ritengo – l’art. 1, comma 5, della nuova disciplina, stabilendo,<br />
come già ricordavo, che la sospensione non è reiterabile né si applica nel caso in<br />
cui il medesimo soggetto ricopra, successivamente, un’altra delle quattro alte cariche (anche<br />
se ciò, si noti, non esclude affatto che tale soggetto possa usufruire del beneficio in parola<br />
anche nel corso del mandato successivo, nell’ipotesi in cui l’autorità giudiziaria proceda<br />
per un nuovo reato).<br />
Non si è posto, invece, rimedio agli altri due rilievi espressamente argomentati dalla<br />
Corte costituzionale e riguardanti, l’uno, la «generalità», e l’altro, la «automaticità» con<br />
cui opera la sospensione <strong>dei</strong> processi penali.<br />
Sotto il primo profilo, infatti, la normativa contenuta nella legge impugnata continua<br />
a prevedere, in totale uniformità con la disciplina caducata nel 2004, un meccanismo di<br />
sospensione che concerne «i processi per imputazioni relative a tutti gli ipotizzabili reati»<br />
ed «in qualunque epoca commessi» (sent. n. 24/2004), senza distinguere, quindi, in<br />
relazione alla gravità, alla tipologia o al momento in cui il reato è stato (in ipotesi) consumato.<br />
Circa l’automatismo, poi, va detto che, anche nella versione che è attualmente in vigore,<br />
la sospensione scatta «senza alcun filtro, quale che sia l’imputazione ed in qualsiasi<br />
momento dell’iter processuale, senza possibilità di valutazione delle peculiarità <strong>dei</strong><br />
casi concreti» (traggo ancora la citazione dalla sent. n. 24/2004). Né si potrebbe obiettare<br />
a siffatto rilievo – come qualcuno anche oggi ha fatto 6 – semplicemente osservando<br />
che la l. n. 124 ha introdotto, a tal proposito, la già menzionata possibilità, per l’alta carica,<br />
di rinunciare alla sospensione processuale 7 , giacché questa nuova previsione può<br />
valere, semmai, ad escludere una menomazione del diritto di difesa dell’imputato, ma<br />
non incide sotto l’aspetto che qui viene preso in considerazione 8 , per il dirimente motivo<br />
che tale meccanismo, attribuendo la decisione (non sindacabile e non necessariamente<br />
motivata) circa la prosecuzione del processo penale allo stesso beneficiario della sospensione,<br />
non può rappresentare in alcun modo quel «filtro» che la Corte riteneva, viceversa,<br />
necessario onde evitare che sul punto si manifestino profili di incostituzionalità.<br />
Com’è evidente, del resto, se solo si considera che la singola persona fisica che è direttamente<br />
coinvolta nella vicenda giudiziaria non può costituire un’istanza adeguata a valutare<br />
con la dovuta «serenità» (per l’appunto!) le «peculiarità <strong>dei</strong> casi concreti» – così<br />
6<br />
Sulla scorta, peraltro, di quanto sta scritto nella relazione di accompagnamento del d.d.l. n. 1442,<br />
nella quale, infatti, si legge che la circostanza che «l’imputato può rinunciare alla sospensione» ne<br />
«esclude l’automatismo».<br />
7<br />
Contraddittoriamente, si potrebbe aggiungere, rispetto alla ratio della legge in oggetto, se è vero<br />
che questa dovrebbe coincidere non tanto con l’idea di preservare il titolare pro tempore dell’alta carica,<br />
quanto piuttosto con l’esigenza obiettiva di tutelare le funzioni che sono attribuite all’organo costituzionale.<br />
8<br />
Cfr. già, in tal senso, L. ELIA, Sul c.d. lodo Alfano, in http://www.associazione<strong>dei</strong>costituzionalisti.it,<br />
1° agosto 2008.<br />
205