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volume - Camera dei Deputati

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BREVE NOTA INTORNO ALLA LEGGE N. 124 DEL 2008<br />

di LORETTA GESLAO *<br />

SOMMARIO: 1. Della sospensione. – 2. Dell’immunità.<br />

1. La riflessione che segue, intorno alla l. n. 124 del 2008, vuole essere una chiosa<br />

essenziale sulla disciplina delle sospensioni nel processo penale e delle immunità, come<br />

esenzioni dalla giurisdizione, in relazione alle regole di rito e alle intrinseche eccentricità<br />

in rapporto al sistema costituzionale.<br />

In ambito processualpenalistico, l’istituto della sospensione del processo è sostanzialmente<br />

orfano di un organico corpus normativo disciplinante la materia poiché<br />

l’unico precetto di carattere generale esistente in merito è quello desumibile dall’art. 50<br />

c.p.p., che statuisce il c.d. principio di tassatività delle figure sospensive del processo<br />

penale, inteso come un aspetto del più ampio principio di irretrattabilità dell’azione penale<br />

1 . Esso implica che l’azione penale, una volta esercitata, non è più nella disponibilità<br />

del suo autore e deve progredire senza soste fino alla conclusione del processo, mentre<br />

il novero delle relative eccezioni è tipizzato, rigido e non suscettibile di applicazione<br />

analogica.<br />

Date queste premesse, sembra necessario un chiarimento concettuale. La previsione<br />

dell’art. 1 comma 1 della l. n. 124 del 2008, per cui “i processi penali nei confronti <strong>dei</strong><br />

soggetti che rivestono” le più alte cariche istituzionali “sono sospesi dalla data di assunzione<br />

e fino alla cessazione della carica o della funzione”, rientra nel novero degli arresti<br />

temporanei o quiescenze dell’attività processuale, concernenti le ipotesi di momentaneo<br />

ostacolo alla dinamica del processo, in cui l’azione è bloccata e il procedimento<br />

colpito da una paralisi temporanea di ordine generale 2 .<br />

* Dottore di ricerca in Tutela <strong>dei</strong> Diritti fondamentali, Università di Teramo.<br />

1 «(…) è sufficiente osservare che l’art. 3 c.p.p. delinea in termini tassativi le ipotesi di sospensione<br />

del processo penale, tanto da escluderne l’estensione per via analogica, e che, parallelamente, l’art.<br />

50 dello stesso codice dispone che ‘l’esercizio dell’azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto<br />

nei casi espressamente previsti dalla legge’»: così, Cass. pen., Sez. un., 28 giugno 2005, n.<br />

34655. Cfr. anche Cass., sez. V, 28 ottobre 1994. In particolare, sul ‘principio di irretrattabilità’, cfr.<br />

Corte cost. n. 58/1997. Cfr. infine F. DE LEO in Codice di Procedura Penale, Rassegna di giurisprudenza<br />

e di dottrina, diretta da G. LATTANZI-E. LUPO, Giuffrè, Milano, 2008, 486, ed, ex multis, G. DE<br />

VERGOTTINI, Diritto costituzionale, Cedam, Padova, 2006, 604.<br />

2 La Corte cost., con sent. n. 24/2004, elenca quattro tipi di sospensione: «a) sospensioni per<br />

l’esistenza di una pregiudiziale (costituzionale, comunitaria, civile, amministrativa, tributaria etc.); b)<br />

sospensioni dovute all’instaurazione di procedimenti incidentali finalizzati ad assicurare la terzietà<br />

del giudice o la serenità dello svolgimento del processo (ricusazione, rimessione); c) sospensioni per<br />

il compimento di atti e comportamenti che possono influire sull’esito del processo in modo tale da<br />

rendere tale esito, nella valutazione del legislatore, preferibile rispetto a quelli prevedibili sulla base

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