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Prospetto - Consob

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<strong>Prospetto</strong> Informativo Tiscali S.p.A.<br />

in alcune ipotesi (quali ad esempio cambio di controllo), M&C ha diritto di richiedere il rimborso<br />

anticipato dello strumento alla pari per tutta la durata del prestito.<br />

Il numero di azioni al servizio dell’ammontare in linea capitale del prestito obbligazionario, in caso di<br />

conversione, da parte di M&C prima della scadenza, è complessivamente pari a circa 22,2 milioni (il<br />

5% circa del capitale della Società prima dell’esecuzione dell’aumento di capitale in opzione). In caso<br />

di non conversione delle obbligazioni durante la vigenza del prestito obbligazionario, a scadenza<br />

M&C riceverà un numero di azioni Tiscali - valorizzate sulla base della media semplice del prezzo<br />

ufficiale delle stesse nei 20 giorni precedenti alla scadenza - tale da rimborsare alla pari il valore del<br />

capitale più gli interessi maturati, comunque non superiore all’attuale 10% del capitale sociale di<br />

Tiscali (corrispondente a circa 42,4 milioni di azioni).<br />

Il regolamento del prestito prevede infine che, qualora prima della scadenza delle obbligazioni, la<br />

media dei Prezzi Ufficiali (calcolata con riferimento ai 20 giorni precedenti) risultasse per cinque<br />

giorni di Borsa consecutivi pari o inferiore al valore del capitale più gli interessi maturati diviso per<br />

42,4 milioni di azioni, il prestito sarà automaticamente e obbligatoriamente convertito nell’intero<br />

ammontare di azioni sopra indicato, nel caso in cui l’emittente non opti per il pagamento degli<br />

interessi in denaro.<br />

Il 21 dicembre 2007 l’assemblea straordinaria degli azionisti dell’Emittente ha approvato un aumento<br />

di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, secondo<br />

periodo del Codice Civile, riservato alla conversione del prestito obbligazionario sottoscritto da M&C.<br />

Tale norma prevede che il diritto di opzione possa essere escluso “a condizione che il prezzo di<br />

emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione<br />

della società incaricata della revisione contabile”.<br />

Nella relazione emessa in data 3 dicembre 2007, al paragrafo 8, la Società di Revisione ha tra l’altro<br />

segnalato che nel caso di conversione volontaria prima della scadenza del prestito obbligazionario, il<br />

prezzo di emissione è stato fissato in 2,7 Euro per azione, calcolato sulla base di una media di periodo<br />

del prezzo di Borsa delle azioni Tiscali nei giorni precedenti l’assunzione da parte di M&C<br />

dell’impegno di sottoscrizione del prestito obbligazionario, e cioè in un momento prossimo alla<br />

delibera di aumento del capitale, mentre secondo alcuna dottrina, pur dovendosi riconoscere una certa<br />

flessibilità in merito al requisito della corrispondenza tra il prezzo di emissione ed il valore di mercato,<br />

“nel caso di società ad ampio flottante, quale per l’appunto è Tiscali, l’orizzonte temporale di<br />

riferimento per la determinazione del prezzo di emissione dovrebbe essere opportunamente collocato<br />

a ridosso dell’esecuzione dell’aumento”.<br />

Nella medesima relazione la Società di Revisione ha comunque concluso che “fermo restando quanto<br />

evidenziato al paragrafo 8” ed avuto riguardo, in particolare, a quanto sopra indicato, “i criteri<br />

individuati dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni nelle<br />

diverse ipotesi di conversione siano nel loro complesso adeguati, in quanto, nelle circostanze,<br />

ragionevoli e non arbitrari, ai fini della determinazione di un prezzo di emissione delle azioni<br />

corrispondente al valore di mercato delle stesse”.<br />

La normativa sopra richiamata è stata introdotta nel nostro ordinamento di recente: la casistica cui<br />

rifarsi è pertanto limitata e disomogenea, così come la dottrina che ha preso posizione a riguardo,<br />

mancando altresì pronunce giurisprudenziali in merito. La dottrina è comunque concorde nel ritenere<br />

che la formulazione della norma in oggetto introduca un criterio elastico senza fornire ulteriori<br />

indicazioni, anche temporali, e porti quindi a ritenere ammissibili molteplici criteri, eventualmente fra<br />

loro differenti, da stabilirsi in funzione delle caratteristiche delle singole operazioni di aumento di<br />

capitale.<br />

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