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Prospetto - Consob

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Sezione Seconda<br />

4.11.2 Abrogazione della tassa sui contratti di borsa e applicazione delle imposte indirette sul<br />

trasferimento di titoli<br />

Il D.L. n. 248 del 31 dicembre 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007<br />

(D.L. n. 248), ha abrogato la tassa sui contratti di borsa, disciplinata dal Regio Decreto 30 dicembre<br />

1923, n. 3278, come modificato dall’art. 1 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 435.<br />

La tassa sui contratti di borsa si applicava ai contratti aventi ad oggetto azioni, quote o partecipazioni<br />

in società di ogni tipo.<br />

A seguito dell’abrogazione della tassa sui contratti di borsa a partire dal 31 dicembre 2007, i contratti<br />

sopra citati sono assoggettati all’imposta di registro e all’imposta di bollo come segue.<br />

Ai sensi dell’art. 11 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 (Testo<br />

Unico dell’Imposta di Registro), gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli, siano essi formati<br />

per atto pubblico ovvero per scrittura privata autenticata, scontano l’imposta di registro in misura fissa<br />

pari a € 168.<br />

Diversamente, ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, Parte seconda, del Testo Unico dell’Imposta di<br />

Registro, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli formati mediante scritture private non<br />

autenticate sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso o di registrazione volontaria. Rappresenta<br />

un caso d’uso il deposito dell’atto presso una pubblica amministrazione o presso un’autorità giudiziara<br />

nell’espletamento di attività amministrative. L’obbligo di registrazione sorge anche qualora il<br />

contenuto dell’atto sia riportato in un atto soggetto a registrazione e stipulato almeno tra le medesime<br />

parti (“enunciazione”). Al verificarsi di uno di questi casi, l’imposta di registro è dovuta nella misura<br />

di € 168.<br />

Relativamente all’imposta di bollo, il D.L. n. 248 ha modificato l’art. 7 della Tabella A, Allegato B del<br />

D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972, prevedendo l’esenzione da tale imposta delle negoziazioni e<br />

cessioni dei titoli.<br />

4.11.3 Imposta di successione e donazione<br />

L’art. 13, comma 1, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383 aveva disposto, tra l’altro, la soppressione<br />

dell’imposta sulle successioni e donazioni.<br />

Tuttavia l’art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in Legge 24 novembre 2006, n. 286, ha<br />

reintrodotto la tassazione in materia di successione e donazione delle azioni. Successive modifiche in<br />

materia sono state introdotte dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296.<br />

A seguito delle modifiche legislative i trasferimenti per causa di morte nonchè le donazioni aventi ad<br />

oggetto azioni:<br />

−<br />

−<br />

−<br />

−<br />

a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, sul valore eccedente, per ciascun<br />

beneficiario, Euro 1.000.000,00, sono soggetti ad imposta nella misura del 4%;<br />

a favore dei fratelli o sorelle, sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, Euro<br />

100.000,00, sono soggetti ad imposta nella misura del 6%;<br />

a favore di parenti fino al quarto grado, di affini in linea retta e di affini in linea collaterale<br />

fino al terzo grado sono soggetti ad imposta nella misura del 6%;<br />

a favore di altri soggetti comportano l’applicazione dell’imposta nella misura dell’8%.<br />

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