Prospetto - Consob
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<strong>Prospetto</strong> Informativo Tiscali S.p.A.<br />
L’imposta sostitutiva non trova inoltre applicazione nell’ipotesi in cui il percettore è:<br />
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una società di capitali residente o una stabile organizzazione in Italia di una società non<br />
residente. In tal caso gli utili corrisposti concorrono a determinare il reddito d’impresa del<br />
percipiente nella misura del 5%;<br />
un ente non commerciale residente. In tal caso gli utili non concorrono alla formazione del<br />
reddito imponibile nella misura del 95% del loro ammontare. La quota imponibile del 5% è<br />
soggetta ad IRES;<br />
una società di persone residente (società in nome collettivo, in accomandita semplice e<br />
soggetti equiparati), ad esclusione delle società semplici. Gli utili percepiti concorrono a<br />
formare il reddito imponibile complessivo in misura parziale. La misura dell’esenzione da<br />
tassazione sarà determinata con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi<br />
dell’articolo 1, comma 38 della Legge Finanziaria 2008. Con il medesimo provvedimento<br />
saranno altresì determinate la disciplina transitoria e la relativa decorrenza di tale regime<br />
rispetto a quello in vigore sino all’approvazione della Legge Finanziaria 2008;<br />
una società residente ai fini fiscali in uno Stato membro dell’Unione Europea, che riveste<br />
una delle forme previste nell’allegato della direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23<br />
luglio 1990, che è soggetta nello stato di residenza, ad una delle imposte previste<br />
nell’allegato alla citata direttiva senza fruire di regimi opzionali o di esenzione (salvo che<br />
questi siano territorialmente e/o temporalmente limitati) e che ininterrottamente detiene, da<br />
almeno un anno, una partecipazione diretta non inferiore al 15 per cento (tale limite sarà<br />
ulteriormente ridotto al 10 per cento per gli utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2009)<br />
e fornisca documentazione atta ad accertare tali requisiti, nonché una certificazione<br />
rilasciata dalle competenti autorità fiscali che attestino la presenza dei requisiti medesimi.<br />
Qualora la società percipiente risulti essere direttamente o indirettamente controllata da<br />
soggetti non residenti in Stati dell’Unione Europea, il suddetto regime può essere invocato a<br />
condizione che tale società dimostri di non essere stata costituita allo scopo esclusivo o<br />
principale di beneficiare del regime in esame;<br />
una società o altro ente, residente ai fini fiscali in uno Stato membro dell’Unione Europea<br />
ovvero negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, ivi soggetto ad<br />
un’imposta sul reddito delle società, e che sia ed inclusa/o nella lista da predisporre con<br />
apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 168-bis<br />
del TUIR. In tal caso, i dividendi sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta pari<br />
all’1,375% del relativo ammontare, ai sensi dell’articolo 27 comma 3-ter comma 8, del<br />
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Fino all’emanazione del<br />
suddetto decreto ministeriale, gli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico<br />
Europeo che rilevano ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva nella citata misura<br />
dell’1, 375% sono quelli inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del<br />
4 settembre 1996 e successive modifiche. Tale disciplina si applica agli utili formatisi negli<br />
esercizi successivi a quello in corso al 31.12.2007;<br />
un soggetto che abbia optato, con riguardo alle partecipazioni cui i medesimi dividendi<br />
afferiscano, per l’applicazione del regime del risparmio gestito. In tal caso, i dividendi<br />
percepiti concorrono alla formazione del risultato di gestione, con conseguente applicazione<br />
di un’imposta sostitutiva del 12,50% (si veda il successivo paragrafo 4.11.1.2);<br />
un organismo di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) residente in Italia (fondi di<br />
investimento, SICAV). In tal caso gli utili corrisposti concorrono alla formazione del<br />
risultato di gestione maturato in ciascun periodo di imposta, che è soggetto all’imposta<br />
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