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Prospetto - Consob

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<strong>Prospetto</strong> Informativo Tiscali S.p.A.<br />

L’imposta sostitutiva non trova inoltre applicazione nell’ipotesi in cui il percettore è:<br />

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una società di capitali residente o una stabile organizzazione in Italia di una società non<br />

residente. In tal caso gli utili corrisposti concorrono a determinare il reddito d’impresa del<br />

percipiente nella misura del 5%;<br />

un ente non commerciale residente. In tal caso gli utili non concorrono alla formazione del<br />

reddito imponibile nella misura del 95% del loro ammontare. La quota imponibile del 5% è<br />

soggetta ad IRES;<br />

una società di persone residente (società in nome collettivo, in accomandita semplice e<br />

soggetti equiparati), ad esclusione delle società semplici. Gli utili percepiti concorrono a<br />

formare il reddito imponibile complessivo in misura parziale. La misura dell’esenzione da<br />

tassazione sarà determinata con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi<br />

dell’articolo 1, comma 38 della Legge Finanziaria 2008. Con il medesimo provvedimento<br />

saranno altresì determinate la disciplina transitoria e la relativa decorrenza di tale regime<br />

rispetto a quello in vigore sino all’approvazione della Legge Finanziaria 2008;<br />

una società residente ai fini fiscali in uno Stato membro dell’Unione Europea, che riveste<br />

una delle forme previste nell’allegato della direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23<br />

luglio 1990, che è soggetta nello stato di residenza, ad una delle imposte previste<br />

nell’allegato alla citata direttiva senza fruire di regimi opzionali o di esenzione (salvo che<br />

questi siano territorialmente e/o temporalmente limitati) e che ininterrottamente detiene, da<br />

almeno un anno, una partecipazione diretta non inferiore al 15 per cento (tale limite sarà<br />

ulteriormente ridotto al 10 per cento per gli utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2009)<br />

e fornisca documentazione atta ad accertare tali requisiti, nonché una certificazione<br />

rilasciata dalle competenti autorità fiscali che attestino la presenza dei requisiti medesimi.<br />

Qualora la società percipiente risulti essere direttamente o indirettamente controllata da<br />

soggetti non residenti in Stati dell’Unione Europea, il suddetto regime può essere invocato a<br />

condizione che tale società dimostri di non essere stata costituita allo scopo esclusivo o<br />

principale di beneficiare del regime in esame;<br />

una società o altro ente, residente ai fini fiscali in uno Stato membro dell’Unione Europea<br />

ovvero negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, ivi soggetto ad<br />

un’imposta sul reddito delle società, e che sia ed inclusa/o nella lista da predisporre con<br />

apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 168-bis<br />

del TUIR. In tal caso, i dividendi sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta pari<br />

all’1,375% del relativo ammontare, ai sensi dell’articolo 27 comma 3-ter comma 8, del<br />

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Fino all’emanazione del<br />

suddetto decreto ministeriale, gli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico<br />

Europeo che rilevano ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva nella citata misura<br />

dell’1, 375% sono quelli inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del<br />

4 settembre 1996 e successive modifiche. Tale disciplina si applica agli utili formatisi negli<br />

esercizi successivi a quello in corso al 31.12.2007;<br />

un soggetto che abbia optato, con riguardo alle partecipazioni cui i medesimi dividendi<br />

afferiscano, per l’applicazione del regime del risparmio gestito. In tal caso, i dividendi<br />

percepiti concorrono alla formazione del risultato di gestione, con conseguente applicazione<br />

di un’imposta sostitutiva del 12,50% (si veda il successivo paragrafo 4.11.1.2);<br />

un organismo di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) residente in Italia (fondi di<br />

investimento, SICAV). In tal caso gli utili corrisposti concorrono alla formazione del<br />

risultato di gestione maturato in ciascun periodo di imposta, che è soggetto all’imposta<br />

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