04.04.2015 Views

Prospetto - Consob

Prospetto - Consob

Prospetto - Consob

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Sezione Prima<br />

territorio. In tal ultimo caso, Tiscali è tenuta a risarcire il danno fino ad un importo massimo di<br />

Lire 20 miliardi (pari a circa Euro 10.325.000).<br />

In data 6 febbraio 2002, Telecom Italia e Tiscali hanno sottoscritto un accordo integrativo di tale<br />

contratto avente ad oggetto la fornitura da parte di Telecom Italia del servizio di accesso alla<br />

numerazione Tiscali in decade 700, 702 e ove applicabile 709, da parte degli abbonati Telecom Italia.<br />

6.6.2.2 Accordo tra Tiscali e Telecom Italia per la fornitura del servizio di interconnessione inversa<br />

In data 19 maggio 1999, Telecom Italia e Tiscali hanno sottoscritto un contratto di interconnessione<br />

per la terminazione su rete Tiscali delle chiamate originate da Telecom Italia. Il contratto ha la durata<br />

di 5 anni e si intende tacitamente rinnovato alla scadenza per periodi di pari durata, a meno che una<br />

delle parti non receda. In caso di mancato rinnovo, e di conseguente scadenza del contratto, Tiscali è<br />

tenuta a fornire i servizi di interconnessione per un ulteriore periodo di 3 mesi dalla data della<br />

scadenza. Le parti non hanno esercitato il diritto di recesso in occasione dell’ultima scadenza e,<br />

pertanto, il contratto risulta rinnovato fino al 2009.<br />

Inoltre, il contratto prevede che:<br />

(i)<br />

(ii)<br />

le parti possano risolvere il contratto in caso di violazione delle condizioni di fatturazione e<br />

delle modalità di pagamento;<br />

Tiscali possa risolvere di diritto il contratto qualora Telecom Italia non sia più titolare di<br />

concessione/licenza individuale.<br />

6.6.2.3 Accordo quadro tra Tiscali e Telecom Italia per la fornitura del servizio di co-locazione<br />

In data 8 ottobre 2001, Telecom Italia e Tiscali hanno sottoscritto un accordo quadro per la fornitura<br />

del servizio di co-locazione.<br />

Il contratto ha la durata di 3 anni ed è tacitamente rinnovabile per uguali periodi della stessa durata,<br />

salvo il recesso delle parti. Le parti non hanno esercitato il diritto di recesso in occasione dell’ultima<br />

scadenza e, pertanto, il contratto risulta rinnovato fino al 2009. Tale accordo quadro regola gli<br />

specifici contratti sottoscritti tra le parti con riferimento alla co-locazione nei singoli siti, la cui durata<br />

è legata anche al contratto di interconnessione e/o al contratto di accesso disaggregato cui l’accordo<br />

quadro è collegato.<br />

Inoltre, il contratto prevede che:<br />

(i)<br />

(ii)<br />

(iii)<br />

la società locatrice (Telecom Italia) possa risolvere il contratto qualora la controparte si renda<br />

inadempiente del tutto od in parte alle proprie obbligazioni come società ospitata, alle modalità<br />

di ingresso agli immobili, alle modalità di fatturazione e pagamento, agli impegni di<br />

riservatezza, alle modalità di gestione dei rifiuti, alle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro e<br />

degli accessi, alle previsioni della Legge n. 675/96, previsti dal contratto;<br />

il contratto per singolo sito si intende risolto di diritto nei casi di inadempimento totale o<br />

parziale anche ad una sola delle obbligazioni connesse agli impegni della società ospitata circa<br />

le previsioni di modifiche degli impianti, di cui al contratto;<br />

il contratto si intende altresì risolto di diritto dalla società conduttrice nei casi di inadempimento<br />

totale o parziale, da parte della società locatrice, anche ad una sola delle obbligazioni connesse<br />

agli impegni di riservatezza e alle previsioni della Legge n. 675/96, previsti dal contratto.<br />

97

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!