Prospetto - Consob
Prospetto - Consob
Prospetto - Consob
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Sezione Prima<br />
territorio. In tal ultimo caso, Tiscali è tenuta a risarcire il danno fino ad un importo massimo di<br />
Lire 20 miliardi (pari a circa Euro 10.325.000).<br />
In data 6 febbraio 2002, Telecom Italia e Tiscali hanno sottoscritto un accordo integrativo di tale<br />
contratto avente ad oggetto la fornitura da parte di Telecom Italia del servizio di accesso alla<br />
numerazione Tiscali in decade 700, 702 e ove applicabile 709, da parte degli abbonati Telecom Italia.<br />
6.6.2.2 Accordo tra Tiscali e Telecom Italia per la fornitura del servizio di interconnessione inversa<br />
In data 19 maggio 1999, Telecom Italia e Tiscali hanno sottoscritto un contratto di interconnessione<br />
per la terminazione su rete Tiscali delle chiamate originate da Telecom Italia. Il contratto ha la durata<br />
di 5 anni e si intende tacitamente rinnovato alla scadenza per periodi di pari durata, a meno che una<br />
delle parti non receda. In caso di mancato rinnovo, e di conseguente scadenza del contratto, Tiscali è<br />
tenuta a fornire i servizi di interconnessione per un ulteriore periodo di 3 mesi dalla data della<br />
scadenza. Le parti non hanno esercitato il diritto di recesso in occasione dell’ultima scadenza e,<br />
pertanto, il contratto risulta rinnovato fino al 2009.<br />
Inoltre, il contratto prevede che:<br />
(i)<br />
(ii)<br />
le parti possano risolvere il contratto in caso di violazione delle condizioni di fatturazione e<br />
delle modalità di pagamento;<br />
Tiscali possa risolvere di diritto il contratto qualora Telecom Italia non sia più titolare di<br />
concessione/licenza individuale.<br />
6.6.2.3 Accordo quadro tra Tiscali e Telecom Italia per la fornitura del servizio di co-locazione<br />
In data 8 ottobre 2001, Telecom Italia e Tiscali hanno sottoscritto un accordo quadro per la fornitura<br />
del servizio di co-locazione.<br />
Il contratto ha la durata di 3 anni ed è tacitamente rinnovabile per uguali periodi della stessa durata,<br />
salvo il recesso delle parti. Le parti non hanno esercitato il diritto di recesso in occasione dell’ultima<br />
scadenza e, pertanto, il contratto risulta rinnovato fino al 2009. Tale accordo quadro regola gli<br />
specifici contratti sottoscritti tra le parti con riferimento alla co-locazione nei singoli siti, la cui durata<br />
è legata anche al contratto di interconnessione e/o al contratto di accesso disaggregato cui l’accordo<br />
quadro è collegato.<br />
Inoltre, il contratto prevede che:<br />
(i)<br />
(ii)<br />
(iii)<br />
la società locatrice (Telecom Italia) possa risolvere il contratto qualora la controparte si renda<br />
inadempiente del tutto od in parte alle proprie obbligazioni come società ospitata, alle modalità<br />
di ingresso agli immobili, alle modalità di fatturazione e pagamento, agli impegni di<br />
riservatezza, alle modalità di gestione dei rifiuti, alle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro e<br />
degli accessi, alle previsioni della Legge n. 675/96, previsti dal contratto;<br />
il contratto per singolo sito si intende risolto di diritto nei casi di inadempimento totale o<br />
parziale anche ad una sola delle obbligazioni connesse agli impegni della società ospitata circa<br />
le previsioni di modifiche degli impianti, di cui al contratto;<br />
il contratto si intende altresì risolto di diritto dalla società conduttrice nei casi di inadempimento<br />
totale o parziale, da parte della società locatrice, anche ad una sola delle obbligazioni connesse<br />
agli impegni di riservatezza e alle previsioni della Legge n. 675/96, previsti dal contratto.<br />
97