Prospetto - Consob
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<strong>Prospetto</strong> Informativo Tiscali S.p.A.<br />
contribuente, dei redditi esenti o comunque non soggetti a imposta maturati nel periodo, dei proventi<br />
derivanti da quote di organismi di investimento collettivo soggetti a imposta sostitutiva, e da quote di<br />
fondi comuni di investimento immobiliare. Il risultato è computato al netto degli oneri e delle<br />
commissioni relative al patrimonio gestito. Il risultato negativo della gestione eventualmente<br />
conseguito in un anno è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta<br />
successivi, ma non oltre il quarto, per l’intero importo che trova capienza in ciascuno di essi. Il<br />
contribuente non è tenuto a includere detti redditi nella propria dichiarazione annuale.<br />
Partecipazioni qualificate<br />
Le plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate da persone fisiche residenti, al di fuori<br />
dell’esercizio di imprese commerciali concorrono alla formazione del reddito complessivo concorrono<br />
alla formazione del reddito complessivo in misura parziale e sono soggette all’imposta sul reddito<br />
delle persone fisiche secondo le aliquote progressive ordinariamente previste. La misura<br />
dell’esenzione da tassazione sarà determinata con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze<br />
ai sensi dell’articolo 1, comma 38 della Legge Finanziaria 2008. Con il medesimo provvedimento<br />
saranno altresì determinate la disciplina transitoria e la relativa decorrenza di tale regime rispetto a<br />
quello in vigore sino all’approvazione della Legge Finanziaria 2008. Le minusvalenze appartenenti<br />
alla medesima categoria sono rilevanti in pari misura. Se le minusvalenze sono superiori alle<br />
plusvalenze, l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza dell’ammontare fiscalmente<br />
imponibile delle plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che<br />
l’eccedenza stessa sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le<br />
minusvalenze sono realizzate.<br />
Soggetti non residenti<br />
Per quanto attiene ai soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell’art. 23<br />
del TUIR, le plusvalenze da questi ultimi realizzate mediante cessione a titolo oneroso di<br />
partecipazioni in società residenti sono in linea di principio soggette ad imposizione in Italia. Sono<br />
invece escluse da tassazione in Italia, in quanto non si considerano ivi prodotte, le plusvalenze<br />
realizzate dai medesimi soggetti mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni non<br />
qualificate, relative ad azioni o titoli, negoziati nei mercati regolamentati, ovunque detenute.<br />
In capo agli azionisti fiscalmente non residenti in Italia che hanno optato per il regime del risparmio<br />
amministrato ovvero per il regime del risparmio gestito di cui ai precedenti paragrafi, il beneficio<br />
dell’esenzione è subordinato alla presentazione di un’autocertificazione attestante la non residenza<br />
fiscale in Italia.<br />
Le plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate da soggetti non residenti, privi di stabile<br />
organizzazione in Italia, concorrono anch’esse alla formazione del reddito complessivo in misura<br />
parziale. La misura dell’esenzione da tassazione sarà determinata con Decreto del Ministro<br />
dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 38 della Legge Finanziaria 2008. Con il<br />
medesimo provvedimento saranno altresì determinate la disciplina transitoria e la relativa decorrenza<br />
di tale regime rispetto a quello in vigore sino all’approvazione della Legge Finanziaria 2008. Le<br />
minusvalenze appartenenti alla medesima categoria sono rilevanti in pari misura. Se le minusvalenze<br />
sono superiori alle plusvalenze, l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza<br />
dell’ammontare fiscalmente imponibile delle plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non<br />
oltre il quarto, a condizione che l’eccedenza stessa sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa<br />
al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono realizzate. Resta peraltro salva l’applicazione del<br />
regime previsto dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni eventualmente<br />
applicabili.<br />
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