Prospetto - Consob
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<strong>Prospetto</strong> Informativo Tiscali S.p.A.<br />
di imposta). Le somme qualificate come utili sono soggette al medesimo regime sopra riportato al<br />
paragrafo 4.11.1 a). Le somme percepite a titolo di distribuzione delle riserve di capitali, al netto<br />
dell’importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della<br />
partecipazione di un pari ammontare. In caso di cessione delle partecipazioni le somme percepite a<br />
titolo di distribuzione delle riserve di capitali, per la parte eccedente il costo fiscale della<br />
partecipazione, costituiscono plusvalenze e, come tali, assoggettate al regime evidenziato al successivo<br />
paragrafo 4.11.1.2.<br />
Fondi pensione italiani e O.I.C.R. (fondi di investimento, SICAV)<br />
In base ad una interpretazione sistematica delle norme, le somme percepite da O.I.C.R. (fondi di<br />
investimento, SICAV) e fondi pensione italiani di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 a<br />
titolo di distribuzione delle riserve di capitale, dovrebbero concorrere a formare il risultato netto di<br />
gestione maturato relativo al periodo d’imposta in cui è avvenuta la distribuzione, soggetto ad<br />
un’imposta sostitutiva del 12,50% (11% nel caso di fondi pensione).<br />
Soggetti fiscalmente non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato<br />
In capo ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia (siano essi persone fisiche o società), privi di<br />
stabile organizzazione in Italia cui la partecipazione sia riferibile, la natura fiscale delle somme<br />
percepite a titolo di distribuzione delle riserve di capitale è la medesima di quella evidenziata per le<br />
persone fisiche fiscalmente residenti in Italia in relazione a partecipazioni non relative all’impresa. Le<br />
somme qualificate come utili sono soggette al medesimo regime sopra evidenziato al precedente punto<br />
relativo alle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia.<br />
Soggetti fiscalmente non residenti in Italia dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato<br />
Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile<br />
organizzazione in Italia, tali somme concorrono alla formazione del reddito della stabile<br />
organizzazione secondo il regime impositivo previsto per le società ed enti di cui all’art. 73 comma 1,<br />
lett. a) e b) TUIR, fiscalmente residenti in Italia.<br />
Qualora possa ritenersi che la partecipazione non sia connessa alla stabile organizzazione in Italia del<br />
soggetto percettore non residente, per la distribuzione di riserve di capitale si faccia riferimento a<br />
quanto esposto riguardo i soggetti fiscalmente non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel<br />
territorio dello Stato.<br />
4.11.1.2 Plusvalenze derivanti dalla cessione delle azioni<br />
Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia<br />
Partecipazioni non qualificate<br />
Le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate da<br />
persone fisiche residenti mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni, nonché di titoli e diritti<br />
attraverso cui possono essere acquisite tali partecipazioni, sono soggette all’applicazione di<br />
un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di aliquota pari al 12,50%, se la cessione ha ad oggetto<br />
partecipazioni non qualificate.<br />
A tale riguardo, al fine di determinare se la partecipazione ceduta sia o meno qualificata, la<br />
percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di<br />
dodici mesi, sia antecedenti che successivi alla cessione, ancorché nei confronti di soggetti diversi.<br />
Tale regola trova peraltro applicazione solo a partire dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i<br />
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