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Prospetto - Consob

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Sezione Seconda<br />

ordinariamente previste, ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con le stesse aliquote ed<br />

alle medesime condizioni previste per l’applicazione di dette ritenute.<br />

L’imposta sostitutiva è applicata dai soggetti che aderiscono al sistema accentrato e presso i quali i<br />

titoli sono depositati, ovvero dai soggetti non residenti depositari dei titoli che aderiscono,<br />

direttamente ovvero indirettamente, per il tramite di depositari centrali esteri, al summenzionato<br />

sistema accentrato. Qualora i titoli siano depositati presso i soggetti non residenti sopra indicati, gli<br />

adempimenti fiscali connessi all’applicazione dell’imposta sostitutiva debbono essere affidati ad un<br />

rappresentante fiscale in Italia, nominato dai predetti soggetti ai sensi dell’art. 27-ter, comma 8, del<br />

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quale risponde<br />

dell’adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i<br />

soggetti residenti.<br />

In linea di principio, l’imposta sostitutiva trova applicazione nelle seguenti misure:<br />

utili distribuiti a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate, a condizione<br />

che tali partecipazioni non siano relative all’impresa ai sensi dell’art. 65 del Decreto del Presidente<br />

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR): imposta sostitutiva pari al 12,50%;<br />

−<br />

−<br />

utili distribuiti a soggetti residenti esenti dall’imposta sul reddito delle società (IRES):<br />

imposta sostitutiva pari al 27%;<br />

utili distribuiti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia: imposta<br />

sostitutiva pari al 27%. La misura dell’imposta sostitutiva è ridotta al 12,50% nel caso di<br />

dividendi pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di<br />

risparmio, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni dell’imposta<br />

sostitutiva subita, dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli<br />

stessi utili, mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. Resta<br />

comunque ferma l’applicazione delle aliquote ridotte previste dalle convenzioni<br />

internazionali contro le doppie imposizioni eventualmente applicabili. A tal fine, i soggetti<br />

tenuti all’applicazione dell’imposta sostitutiva debbono acquisire: (i) una dichiarazione del<br />

soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i dati<br />

identificativi del medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni cui è subordinata<br />

l’applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la<br />

misura dell’aliquota applicabile ai sensi della convenzione; e (ii) un’attestazione<br />

dell’autorità fiscale competente dello Stato di residenza dell’effettivo beneficiario (che<br />

produce effetti fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello di presentazione), dalla quale<br />

risulti la residenza nello Stato medesimo ai fini della convenzione. Si noti come i benefici<br />

convenzionali siano alternativi rispetto al rimborso dei quattro noni dell’imposta sostitutiva<br />

sopra descritto.<br />

L’imposta sostitutiva non è invece applicata nei confronti delle persone fisiche che, all’atto della<br />

percezione degli utili, dichiarano che gli stessi sono relativi all’attività d’impresa, ovvero ad una<br />

partecipazione qualificata. In entrambi i suddetti casi, i dividendi concorrono alla formazione del<br />

reddito imponibile complessivo del percettore, quale reddito di capitale, in misura parziale. La misura<br />

dell’esenzione da tassazione sarà determinata con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze<br />

ai sensi dell’articolo 1, comma 38 della Legge Finanziaria 2008. Con il medesimo provvedimento<br />

saranno altresì determinate la disciplina transitoria e la relativa decorrenza di tale regime rispetto a<br />

quello in vigore sino all’approvazione della Legge Finanziaria 2008.<br />

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