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Prospetto - Consob

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<strong>Prospetto</strong> Informativo Tiscali S.p.A.<br />

In relazione alle minusvalenze deducibili dal reddito d’impresa, va tuttavia evidenziato che ai sensi<br />

dell’art. 5-quinques, comma 3, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con<br />

modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, qualora l’ammontare delle suddette minusvalenze<br />

risulti superiore a 50.000 euro, anche a seguito di più operazioni, il contribuente dovrà comunicare<br />

all’Agenzia delle entrate i dati e le notizie relativi all’operazione. Il dettaglio delle notizie che<br />

dovranno formare oggetto della comunicazione, oltre ai termini ed alle modalità procedurali di detta<br />

comunicazione, sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2007<br />

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2007 n. 86). In caso di comunicazione omessa,<br />

incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata non sarà deducibile ai fini fiscali.<br />

Per taluni tipi di società ed a certe condizioni, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante<br />

cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad<br />

imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).<br />

Società di persone e imprese individuali residenti<br />

Le plusvalenze realizzate dagli imprenditori individuali residenti, nonché dalle società in nome<br />

collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR, ad esclusione delle<br />

società semplici, mediante cessione a titolo oneroso di azioni concorrono, per l’intero ammontare, a<br />

formare reddito d’impresa imponibile, soggetto a tassazione in Italia secondo il regime ordinario.<br />

Tuttavia, laddove siano soddisfatte le condizioni a), b), c) e d), evidenziate con riferimento<br />

all’esenzione da imposta per le plusvalenze realizzate da società di capitali ed enti commerciali<br />

residenti, le plusvalenze concorreranno alla formazione del reddito d’impresa imponibile in misura<br />

parziale. La misura dell’esenzione da tassazione sarà determinata con Decreto del Ministro<br />

dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 38 della Legge Finanziaria 2008. Con il<br />

medesimo provvedimento saranno altresì determinate la disciplina transitoria e la relativa decorrenza<br />

di tale regime rispetto a quello in vigore sino all’approvazione della Legge Finanziaria 2008. Qualora<br />

uno dei suddetti requisiti non sussista, le plusvalenze concorrono interamente alla formazione del<br />

reddito imponibile nell’esercizio in cui sono realizzate o, a scelta del contribuente, in quote costanti<br />

nell’esercizio stesso e nei quattro successivi, qualora le partecipazioni siano iscritte tra le<br />

immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci. Le minusvalenze realizzate relative a<br />

partecipazioni con i requisiti di cui ai punti b), c) e d) del precedente paragrafo, in misura parziale<br />

analogamente a quanto previsto per la tassazione delle plusvalenze.<br />

Fondi pensione, fondi immobiliari e O.I.C.R. (fondi di investimento e SICAV)<br />

Le plusvalenze realizzate dagli organismi di investimento collettivo italiani (fondi di investimento e<br />

SICAV), dai fondi pensione di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e dai fondi<br />

immobiliari di cui al decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 sono assoggettate allo stesso trattamento<br />

fiscale evidenziato nel precedente paragrafo 4.11.1 a), in tema di tassazione degli utili societari.<br />

Enti non commerciali residenti<br />

Le plusvalenze realizzate, al di fuori dell’attività d’impresa, da enti non commerciali residenti, sono<br />

assoggettate a tassazione con le stesse regole previste per le plusvalenze realizzate da persone fisiche<br />

su partecipazioni detenute non in regime d’impresa.<br />

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