Prospetto - Consob
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<strong>Prospetto</strong> Informativo Tiscali S.p.A.<br />
In relazione alle minusvalenze deducibili dal reddito d’impresa, va tuttavia evidenziato che ai sensi<br />
dell’art. 5-quinques, comma 3, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con<br />
modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, qualora l’ammontare delle suddette minusvalenze<br />
risulti superiore a 50.000 euro, anche a seguito di più operazioni, il contribuente dovrà comunicare<br />
all’Agenzia delle entrate i dati e le notizie relativi all’operazione. Il dettaglio delle notizie che<br />
dovranno formare oggetto della comunicazione, oltre ai termini ed alle modalità procedurali di detta<br />
comunicazione, sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2007<br />
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2007 n. 86). In caso di comunicazione omessa,<br />
incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata non sarà deducibile ai fini fiscali.<br />
Per taluni tipi di società ed a certe condizioni, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante<br />
cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad<br />
imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).<br />
Società di persone e imprese individuali residenti<br />
Le plusvalenze realizzate dagli imprenditori individuali residenti, nonché dalle società in nome<br />
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR, ad esclusione delle<br />
società semplici, mediante cessione a titolo oneroso di azioni concorrono, per l’intero ammontare, a<br />
formare reddito d’impresa imponibile, soggetto a tassazione in Italia secondo il regime ordinario.<br />
Tuttavia, laddove siano soddisfatte le condizioni a), b), c) e d), evidenziate con riferimento<br />
all’esenzione da imposta per le plusvalenze realizzate da società di capitali ed enti commerciali<br />
residenti, le plusvalenze concorreranno alla formazione del reddito d’impresa imponibile in misura<br />
parziale. La misura dell’esenzione da tassazione sarà determinata con Decreto del Ministro<br />
dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 38 della Legge Finanziaria 2008. Con il<br />
medesimo provvedimento saranno altresì determinate la disciplina transitoria e la relativa decorrenza<br />
di tale regime rispetto a quello in vigore sino all’approvazione della Legge Finanziaria 2008. Qualora<br />
uno dei suddetti requisiti non sussista, le plusvalenze concorrono interamente alla formazione del<br />
reddito imponibile nell’esercizio in cui sono realizzate o, a scelta del contribuente, in quote costanti<br />
nell’esercizio stesso e nei quattro successivi, qualora le partecipazioni siano iscritte tra le<br />
immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci. Le minusvalenze realizzate relative a<br />
partecipazioni con i requisiti di cui ai punti b), c) e d) del precedente paragrafo, in misura parziale<br />
analogamente a quanto previsto per la tassazione delle plusvalenze.<br />
Fondi pensione, fondi immobiliari e O.I.C.R. (fondi di investimento e SICAV)<br />
Le plusvalenze realizzate dagli organismi di investimento collettivo italiani (fondi di investimento e<br />
SICAV), dai fondi pensione di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e dai fondi<br />
immobiliari di cui al decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 sono assoggettate allo stesso trattamento<br />
fiscale evidenziato nel precedente paragrafo 4.11.1 a), in tema di tassazione degli utili societari.<br />
Enti non commerciali residenti<br />
Le plusvalenze realizzate, al di fuori dell’attività d’impresa, da enti non commerciali residenti, sono<br />
assoggettate a tassazione con le stesse regole previste per le plusvalenze realizzate da persone fisiche<br />
su partecipazioni detenute non in regime d’impresa.<br />
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