A più voci - Magellano
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144 A PIÙ VOCI<br />
nel cammino (il processo!) che è stato compiuto per raggiungerli. Se il<br />
cammino è stato serio, approfondito ed equo, e se il consenso è<br />
autentico (non manipolato, non strappato all’ultimo momento) è<br />
improbabile che quegli orientamenti rimangano del tutto privi di<br />
effetto. Non hanno una legittimità formale. Possono però avere una<br />
legittimità sostanziale.<br />
I giuristi (soprattutto quelli che si occupano di diritto internazionale<br />
e di diritto europeo) distinguono da tempo tra il diritto pesante<br />
(hard law) e il diritto leggero (soft law). Il diritto pesante è ciò a cui ci<br />
riferiamo normalmente quando parliamo di diritto: è costituito dalle<br />
scelte munite di forza di legge (di autorità, di potere vincolante). Tanto<br />
per capirci i provvedimenti amministrativi, le deliberazioni di giunta<br />
o di consiglio fanno parte del diritto pesante.<br />
Ma spesso le autorità internazionali e europee ricorrono a strumenti<br />
<strong>più</strong> soft: emanano per esempio raccomandazioni, linee guida,<br />
orientamenti. Questi atti non contengono obblighi e non statuiscono<br />
diritti, ma hanno pur sempre un’efficacia giuridica indiretta, perché<br />
riescono a influenzare la condotta degli stati membri (nel caso<br />
dell’Unione Europea), delle istituzioni o di gruppi organizzati. Il crescente<br />
ricorso al soft law, mostra una certa sfiducia nell’autorità formale<br />
e un crescente interesse per forme di indirizzo <strong>più</strong> morbide, ma<br />
non necessariamente inefficaci (del resto tutti noi conosciamo casi di<br />
misure adottate con tutti i crismi legali e poi rimaste inattuate).<br />
Potremmo quindi dire che le scelte compiute nel corso di processi<br />
inclusivi, appartengono, in un certo senso, al genere del diritto leggero.<br />
Sono (giustamente) sprovviste di autorità. Ma non sono necessariamente<br />
sprovviste di autorevolezza. I processi inclusivi si collocano<br />
all’interno di una tendenza molto <strong>più</strong> generale che rivaluta gli aspetti<br />
soft del diritto rispetto a quelli hard, il consenso rispetto all’autorità,<br />
la sostanza rispetto alla forma, la persuasione rispetto alle norme<br />
munite di sanzione.<br />
Dalle conclusioni condivise agli atti giuridici:<br />
i problemi della traduzione<br />
Ma, si dirà,perché il progetto di ristrutturazione di un quartiere o il<br />
piano d’azione di Agenda 21 diventino operativi sarà poi necessario<br />
adottare qualche atto amministrativo formale. Si dovrà impegnare<br />
denaro pubblico. Si dovranno fare dei bandi. Si dovranno avviare<br />
opere pubbliche. Insomma a un certo punto bisognerà passare dal soft<br />
all’hard.<br />
Questo passaggio non è sempre necessario. Ci sono casi in cui<br />
l’oggetto del processo inclusivo non è quello di promuovere scelte<br />
operative, ma di fissare orientamenti di carattere generale. Il piano<br />
strategico di una città non è un documento che debba essere concretamente<br />
attuato, parola per parola. Si configura piuttosto come un’insieme<br />
di azioni condivise che serviranno a tutti gli attori in gioco