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A più voci - Magellano

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144 A PIÙ VOCI<br />

nel cammino (il processo!) che è stato compiuto per raggiungerli. Se il<br />

cammino è stato serio, approfondito ed equo, e se il consenso è<br />

autentico (non manipolato, non strappato all’ultimo momento) è<br />

improbabile che quegli orientamenti rimangano del tutto privi di<br />

effetto. Non hanno una legittimità formale. Possono però avere una<br />

legittimità sostanziale.<br />

I giuristi (soprattutto quelli che si occupano di diritto internazionale<br />

e di diritto europeo) distinguono da tempo tra il diritto pesante<br />

(hard law) e il diritto leggero (soft law). Il diritto pesante è ciò a cui ci<br />

riferiamo normalmente quando parliamo di diritto: è costituito dalle<br />

scelte munite di forza di legge (di autorità, di potere vincolante). Tanto<br />

per capirci i provvedimenti amministrativi, le deliberazioni di giunta<br />

o di consiglio fanno parte del diritto pesante.<br />

Ma spesso le autorità internazionali e europee ricorrono a strumenti<br />

<strong>più</strong> soft: emanano per esempio raccomandazioni, linee guida,<br />

orientamenti. Questi atti non contengono obblighi e non statuiscono<br />

diritti, ma hanno pur sempre un’efficacia giuridica indiretta, perché<br />

riescono a influenzare la condotta degli stati membri (nel caso<br />

dell’Unione Europea), delle istituzioni o di gruppi organizzati. Il crescente<br />

ricorso al soft law, mostra una certa sfiducia nell’autorità formale<br />

e un crescente interesse per forme di indirizzo <strong>più</strong> morbide, ma<br />

non necessariamente inefficaci (del resto tutti noi conosciamo casi di<br />

misure adottate con tutti i crismi legali e poi rimaste inattuate).<br />

Potremmo quindi dire che le scelte compiute nel corso di processi<br />

inclusivi, appartengono, in un certo senso, al genere del diritto leggero.<br />

Sono (giustamente) sprovviste di autorità. Ma non sono necessariamente<br />

sprovviste di autorevolezza. I processi inclusivi si collocano<br />

all’interno di una tendenza molto <strong>più</strong> generale che rivaluta gli aspetti<br />

soft del diritto rispetto a quelli hard, il consenso rispetto all’autorità,<br />

la sostanza rispetto alla forma, la persuasione rispetto alle norme<br />

munite di sanzione.<br />

Dalle conclusioni condivise agli atti giuridici:<br />

i problemi della traduzione<br />

Ma, si dirà,perché il progetto di ristrutturazione di un quartiere o il<br />

piano d’azione di Agenda 21 diventino operativi sarà poi necessario<br />

adottare qualche atto amministrativo formale. Si dovrà impegnare<br />

denaro pubblico. Si dovranno fare dei bandi. Si dovranno avviare<br />

opere pubbliche. Insomma a un certo punto bisognerà passare dal soft<br />

all’hard.<br />

Questo passaggio non è sempre necessario. Ci sono casi in cui<br />

l’oggetto del processo inclusivo non è quello di promuovere scelte<br />

operative, ma di fissare orientamenti di carattere generale. Il piano<br />

strategico di una città non è un documento che debba essere concretamente<br />

attuato, parola per parola. Si configura piuttosto come un’insieme<br />

di azioni condivise che serviranno a tutti gli attori in gioco

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