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Contratto ImpresaEuropa - Cedam

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742 CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA<br />

lorizzare la sinergia che può sussistere tra public e private enforcement, all’interno<br />

del sistema della tutela “binaria” della concorrenza, senza tuttavia<br />

determinare un vincolo insuperabile al libero apprezzamento del giudice<br />

civile ( 86 ).<br />

Potrebbe aggiungersi la precisazione che la decisione antitrust, per<br />

esplicare la suddetta efficacia, dovrebbe comunque essere definitiva (perché<br />

confermata – in tutto o in parte – dai giudici amministrativi o non impugnata).<br />

Del tutto estranee da tale effetto, resterebbe, inoltre, l’accertamento –<br />

spesso assai complicato – del nesso causale e del danno, rimessi integralmente<br />

ai giudici.<br />

Un’altra opzione prevista dal Libro Verde, volta a favorire un coordinamento<br />

tra le due tutele, è quella che riguarda la sospensione dei termini<br />

di prescrizione del diritto al risarcimento del danno a partire dall’apertura<br />

di un procedimento da parte della Commissione europea o di un’autorità<br />

antitrust nazionale (opzione n. 36). Siffatta soluzione andrebbe vista<br />

con favore almeno in relazione ad illeciti antitrust caratterizzati da segretezza<br />

(cartelli hard-core), per l’accertamento dei quali, come detto, le autorità<br />

antitrust hanno strumenti di indagine senz’altro più efficaci. Essa favorirebbe<br />

l’inizio di azioni di risarcimento dei danni successive (follow-on)<br />

rispetto all’accertamento dell’illecito in sede amministrativa, senza correre<br />

il rischio di incorrere nella prescrizione del diritto al risarcimento ( 87 ),<br />

ed evitando lo svolgimento di procedure (amministrative e giudiziarie)<br />

parallele. Inoltre, potrebbe essere estesa la stessa durata del termine di<br />

prescrizione, ad esempio da 5 a 10 anni (termine ordinario) ( 88 ).<br />

3.3.2. – Occorre distinguere i due ambiti di rapporti dei giudici, rispettivamente,<br />

con le istituzioni antitrust comunitarie e nazionali.<br />

( 86 ) La soluzione dell’inversione dell’onere della prova è stata indicata dallo Stato italiano<br />

nei suoi commenti al Libro Verde, disponibili sul sito della Commissione Europea.<br />

( 87 ) Prescrizione, che per i danni da illeciti extracontrattuali, nel nostro ordinamento è<br />

di durata quinquennale (art. 2947 c. c.). In proposito, si osservi che la Corte di Giustizia ha<br />

valutato che la previsione di un termine breve di prescrizione, unitamente alla sua decorrenza<br />

dall’attuazione dell’intesa, potrebbe contrastare con il principio di effettività, rendendo<br />

l’esercizio del diritto al risarcimento dei danni praticamente impossibile o fortemente limitato<br />

(Corte CE, 13 luglio 2006, cause riunite C-295/04 – C-298/04, Manfredi ed altri, cit.,<br />

punti 78-79).<br />

( 88 ) È quanto ora previsto in Svezia, con una modifica normativa entrata in vigore nell’agosto<br />

2005; Swartling, Private antitrust enforcement litigation in 19 jurisdictions worldwide,<br />

2006, in Global competition review, p. 81.

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