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Contratto ImpresaEuropa - Cedam

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828 CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA<br />

La notificazione o comunicazione per via consolare o diplomatica cd.<br />

indiretta costituiva la modalità principale di trasmissione degli atti all’estero<br />

prevista dalle Convenzioni dell’Aja del 1905 e del 1954, nonché dalla<br />

Convenzione dell’Aja del 1965 (artt. 8 e 9) ( 157 ).<br />

Diversamente, in particolare, da quest’ultimo strumento pattizio, il<br />

Regolamento limita ora la possibilità di fare ricorso ad entrambe le ipotesi<br />

considerate (e non solamente alla notificazione per via diplomatica) alla<br />

sussistenza di « circostanze eccezionali » ( 158 ). A conferma dell’accentuata<br />

sussidiarietà e residualità di tale tipo di trasmissione, costituente<br />

emblematica espressione dei principi di sovranità statale e di territorialità<br />

della giurisdizione, alla stregua della mutata concezione dei rapporti di<br />

cooperazione giudiziaria e giuridica tra gli Stati evocata dall’attuale prospettiva<br />

della costruzione di uno « spazio comune » e di una concezione in<br />

termini di « unità territoriale » degli Stati membri dell’U.E. ( 159 ).<br />

La richiesta di trasmissione di atti agli organi riceventi ex art. 2 Reg.,<br />

ovvero di informazioni o richiesta di intervento rivolta all’Autorità centrale<br />

ai sensi dell’art. 3 Reg., può essere quindi proposta da agenti consolari<br />

o diplomatici ( 160 ).<br />

plomatici o consolari ai cittadini che non siano dello Stato membro richiedente; la notifica<br />

postale diretta priva delle condizioni richieste.<br />

( 156 ) Come la sussistenza di limiti di compatibilità ed esperibilità di fatto (con riferimento<br />

ad es. alle trasmissioni per via informatica o telematica), o la sopportazione delle<br />

spese (come ad es. con riferimento alla notificazione o comunicazione da effettuarsi con<br />

particolari mezzi).<br />

( 157 ) Oltre che in numerosi altri strumenti convenzionali: Frigo, op. ult. cit., p. 79.<br />

( 158 ) Le « circostanze eccezionali » che legittimano il ricorso a tale modalità di notificazione<br />

o comunicazione sono nella Relazione esplicativa alla Convenzione del 1997 indicate<br />

nei « casi di estrema difficoltà, come quelli menzionati a proposito dell’articolo 3, lettera<br />

c), per esempio situazioni sociali o climatiche che rendono impossibile qualsiasi inoltro<br />

degli atti da uno stato membro all’altro con mezzi diversi »: v. Relazione esplicativa, cit. C<br />

261/34 ss.<br />

( 159 ) Per la progressiva emarginazione delle notificazioni per via consolare e diplomatica<br />

cfr. Ronco, op. cit., p. 412 ss.<br />

( 160 ) La disciplina posta dal Regolamento si discosta invero dalla prassi in base alla quale<br />

la richiesta è fatta pervenire, a cura dagli agenti diplomatici al Ministero degli Affari esteri<br />

dello Stato mittente (a quo), al Ministero degli Affari esteri dello Stato richiesto (ad<br />

quem), e dagli agenti diplomatici di quest’ultimo inoltrata – tramite il Ministero della Giustizia<br />

– agli organi competenti per la notifica. In argomento v. Panzarola, op. cit., p. 1191,<br />

nota 128; Frigo, op. ult. cit., p. 256; Costantino-Saravalle, Il regime della notificazione all’estero<br />

secondo la Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965, in Riv. dir. int. priv. proc., 1984,<br />

p. 466; Ronco, op. cit., p. 412 ss.

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