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Contratto ImpresaEuropa - Cedam

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796 CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA<br />

8. – Come generalmente per tutte le fonti normative comunitarie, anche<br />

per il Regolamento la questione linguistica assume, sotto plurimi profili,<br />

centrale rilevanza.<br />

Rispetto alla Convenzione dell’Aja del 1965 va anzitutto evidenziata la<br />

novità, quale riflesso del rilievo che l’uso della lingua riveste anche con riferimento<br />

al diritto di difesa e al principio del contraddittorio in giudizio,<br />

rappresentata dall’essere le lingue ufficiali non più solamente l’inglese ed<br />

il francese bensì tutte le lingue ufficiali dell’U.E.<br />

Ai fini della trasmissione dall’uno all’altro Stato membro, l’atto notificando<br />

o comunicando deve essere redatto nella lingua ufficiale dello Stato<br />

(ad quem) ove la notificazione o comunicazione deve essere effettuata<br />

(ovvero, in caso di Paesi con più lingue ufficiali, come ad esempio l’Italia,<br />

in quella – italiano o tedesco – del luogo particolare del medesimo, ad es.<br />

L’Alto Adige); ovvero in una lingua dello Stato mittente compresa dal destinatario.<br />

In caso contrario, ricorre una delle (due) ipotesi eccezionali ( 68 ) previste<br />

dall’art. 8 Reg. che legittimano il rifiuto di procedere alla trasmissione<br />

da parte dello Stato richiesto, nonché il rifiuto del destinatario di ricevere<br />

l’atto. Di un tanto dovendo essere dato avviso sia al mittente che al destinatario.<br />

Il Regolamento non indica tuttavia quali siano gli effetti del legittimo<br />

rifiuto del destinatario di ricevere l’atto trasmessogli, la cui determinazione<br />

è pertanto rimessa alla lex fori ( 69 ).<br />

L’atto da notificarsi in Italia deve pervenire all’organo ricevente (l’Uf-<br />

( 68 ) L’altra ipotesi eccezionale è quella della manifesta estraneità al campo di applicazione:<br />

art. 6, comma 3°, Reg.<br />

( 69 ) Nello stesso senso v. Giacalone, op. ult. cit., p. 65; Frigo, op. cit., p. 116. L’art. 8 è<br />

uno dei piò profondamente incisi dalla Proposta di Regolamento di modifica del Regolamento<br />

n. 1348, mediante l’introduzione (paragrafo 2) del termine di 1 settimana entro il<br />

quale il destinatario può rifiutare la ricezione dell’atto, rispedendolo al mittente, laddove<br />

stilato in una lingua diversa da quelle ufficiali dello Stato membro ad quem (o del luogo di<br />

esecuzione della notificazione o comunicazione) ovvero di quelle da lui comprese, anche<br />

se si tratta di lingua diversa da quelle ufficiali dell’U.E., non risultando mantenuta la relativa<br />

attuale specificazione. Si prevedono altresì le conseguenze del rifiuto della ricezione dell’atto,<br />

disponendosi che sia possibile ovviare a tale situazione notificando o comunicando al<br />

destinatario una traduzione dell’atto in una delle lingue ammesse, e che in tal caso la data<br />

di notificazione o comunicazione dell’atto è quella della notificazione o comunicazione<br />

della traduzione. Ad eccezione dell’ipotesi in cui in base alla legislazione di uno Stato<br />

membro un atto debba essere notificato o comunicato entro un dato termine per tutelare i<br />

diritti del richiedente, giacché in tal caso è la data della notificazione o comunicazione dell’atto<br />

originale a dover essere presa in considerazione nei confronti del richiedente.

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