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Contratto ImpresaEuropa - Cedam

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SAGGI 977<br />

to dell’esame previsto oppure se fosse tenuto a raffrontare esso stesso le<br />

competenze attestate dal titolo presentato e le conoscenze e le qualifiche<br />

richieste, eventualmente esonerando, in caso di esito positivo, l’interessato<br />

dall’obbligo di superare l’esame.<br />

La Corte, nella sentenza di cui si discute, si è pronunciata solo sulla<br />

prima questione pregiudiziale.<br />

Innanzitutto, essa ha ribadito ancora una volta il contenuto della direttiva<br />

89/48 CEE, con particolare riferimento all’art. 3, comma 1°, lett.<br />

a), il quale dispone che « l’autorità competente dello Stato membro ospitante<br />

non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza<br />

di qualifiche, l’accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio,<br />

alle stesse condizioni applicate ai propri cittadini se il richiedente possiede il<br />

diploma, prescritto in un altro Stato membro per l’accesso a questa professione<br />

o per l’esercizio sul suo territorio e se tale diploma è stato ottenuto in<br />

un altro Stato membro », precisando che tale articolo, applicabile alla vicenda<br />

di cui era causa, è « una disposizione dal contenuto incondizionato e<br />

sufficientemente preciso perché i singoli possano farla valere dinanzi al giudice<br />

nazionale nei confronti dello Stato qualora quest’ultimo abbia omesso<br />

di recepire la direttiva nel diritto nazionale entro i termini prescritti », come<br />

ribadito peraltro dalla sentenza Corte CE, 29 aprile 2004, causa C-102/02,<br />

Beuttenmuller. Ribadisce inoltre il principio per il quale uno Stato membro<br />

non può opporre al singolo la mancata trasposizione della direttiva,<br />

come risulta, nella giurisprudenza recente, dalle sentenze Corte CE, 10<br />

settembre 2002, causa C-141/01, Confindustria e altri c. Commissione e<br />

Corte CE, 6 novembre 2003, causa 45/01, Dornier ( 23 ).<br />

Perciò, « in mancanza di misure di trasposizione adottate entro il termine<br />

prescritto dall’art. 12 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48<br />

CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione<br />

superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima<br />

di tre anni, nella versione vigente fino al 31 luglio 2001 – data di adozione<br />

della direttiva 2001/14CE –, un cittadino di uno Stato membro può fondarsi<br />

sull’art. 3 primo comma lettera a) di tale direttiva per ottenere, nello<br />

Stato membro ospitante, l’abilitazione ad esercitare una professione regolamentata<br />

quale quella di ingegnere meccanico. Tale possibilità non può essere<br />

( 23 ) E come ribadito dalla più tradizionale giurisprudenza in tema di « effetto diretto »<br />

delle direttive – Corte CE cit. supra, 22 giugno 1989, causa 103/88, F.lli Costanzo c. Comune<br />

di Milano e Corte CE, 4 dicembre 1974, causa 41/74, Van Duyn c. Home Office – e di responsabilità<br />

per mancato recepimento della direttiva – Corte CE, 19 novembre 1991, cause riunite<br />

C-6/90 e C-9/90 Francovich e Bonifaci c. Italia –.

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