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Contratto ImpresaEuropa - Cedam

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782 CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA<br />

dei princìpi di sussidiarietà e proporzionalità ( 19 ), non risultando pertanto<br />

essa più esclusivamente o principalmente rimessa alla regolamentazione<br />

pattizia tra gli Stati ( 20 ).<br />

Esercitando i poteri conferitigli dal Trattato (artt. 61, 65, 67 CE), la<br />

Commissione ha dapprima presentato una proposta di Direttiva, sostanzialmente<br />

riproducente il testo della Convenzione del 1997 ( 21 ).<br />

Dopo breve, essa ha tuttavia optato, così come per le altre iniziative<br />

concernenti gli ambiti di priorità fissati nel citato art. 65 Tratt. Amsterdam<br />

( 22 ), per l’adozione della fonte regolamentare, ravvisata come maggiormente<br />

idonea al perseguimento dell’obiettivo dell’introduzione negli Stati<br />

membri di una disciplina uniforme o quantomeno omogenea e coerente,<br />

immediatamente e direttamente vincolante ( 23 ).<br />

Le norme dei Regolamenti comunitari sono infatti direttamente efficaci<br />

negli Stati membri, e costituiscono fonti (anche) di diritto interno dei<br />

singoli Stati nazionali.<br />

Nell’ordinamento italiano essi sono fonti di rango primario, sovraordi-<br />

( 19 ) V. il quarto Considerando: « In base ai princìpi di sussidiarietà e proporzionalità di<br />

cui all’articolo 5 del Trattato, gli obiettivi del presente regolamento non possono essere sufficientemente<br />

realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello<br />

comunitario. Il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento<br />

di tali obiettivi ».<br />

( 20 ) In tal senso cfr. Biavati, op. cit., p. 510, il quale pone in rilievo come il Trattato di<br />

Amsterdam abbia « aperto la via ad una tipologia di normazione non più convenzionale ma<br />

legislativa ».<br />

( 21 ) Proposta presentata il 4 maggio 1999: in argomento v. Giacalone, op. loc. citt.<br />

( 22 ) V. Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio 22 dicembre 2000 concernente la<br />

competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni, in materia civile<br />

o commerciale e il Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio sulle procedure di insolvenza,<br />

entrambi in G.U.C.E., L 160, 30 giugno 2000; il Regolamento (CE) n. 1347/2000<br />

del Consiglio 29 maggio 2000 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati<br />

membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale, in<br />

G.U.C.E., L 174, 27 giugno 2001.<br />

( 23 ) Osserva al riguardo Biavati, op. cit., p. 501 ss., ivi alla p. 502 come « il modo di essere<br />

delle norme sulle notifiche si spieghi, nel contesto dell’ordinamento comunitario, in<br />

una chiave di lettura complessiva, che segna il progressivo passaggio da un meccanismo di<br />

relazioni fondato sull’obiettivo della circolazione delle sentenze ad un nuovo meccanismo,<br />

imperniato sulla finalità di un’amministrazione tendenzialmente omogenea della giustizia<br />

civile nell’Unione ».<br />

Sottolinea come, più della semplice armonizzazione, è invero l’unificazione della disciplina<br />

relativa all’esercizio della giurisdizione civile e al riconoscimento delle sentenze straniere<br />

che può compiutamente attuare la cd. quinta libertà, relativa appunto alla circolazione<br />

delle sentenze, Carbone, op. loc. citt., ivi alla p. 11.

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