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Contratto ImpresaEuropa - Cedam

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800 CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA<br />

promesso tra diversi sistemi e differenti concezioni, che nemmeno la<br />

« comunitarizzazione » della precedente regola pattizia è riuscita a superare.<br />

Lo scopo di pervenire all’individuazione di un’unica data di perfezionamento<br />

della notificazione o comunicazione valevole sia per il mittente<br />

che per il destinatario dell’atto è rimasto infatti vano già in occasione della<br />

negoziazione della Convenzione dell’Aja del 1965, non essendosi all’epoca<br />

riusciti a mediare tra il sistema di matrice francese della cd. signification<br />

au parquet (o della notificazione cd. fittizia), volto a privilegiare le esigenze<br />

del richiedente la notifica o mittente (e, con riferimento al processo,<br />

l’attore), ed il sistema tedesco, viceversa più garantista ed attento a privilegiare<br />

le esigenze di tutela del destinatario della notifica (con riferimento<br />

al processo, il convenuto).<br />

Tale risultato non è stato conseguito neanche dalla Convenzione del<br />

1997 che, a fronte della previsione dell’applicabilità al riguardo della legge<br />

dello Stato ad quem, contempla la possibilità di farsi luogo all’applicazione<br />

della legge dello Stato mittente, in caso di giudizio ivi da iniziarsi o pendente<br />

(lex fori).<br />

Il cd. principio della scissione (soggettiva) tra il momento del compimento<br />

o perfezionamento della notificazione o comunicazione con riferimento<br />

alla parte istante o mittente ed il diverso momento di perfezionamento<br />

della notificazione viceversa valevole per il destinatario dell’atto,<br />

con conseguente formale riconoscimento della rilevanza di una duplice<br />

data di perfezionamento della notificazione ( 80 ), è stato quindi recepito nel<br />

Regolamento, che della Convenzione ha (anche in argomento) sostanzialmente<br />

ripreso la formulazione.<br />

Non condivisibile si appalesa, a tale stregua, la tesi secondo cui l’entrata<br />

in vigore delle disposizioni del Regolamento assicura ormai al riguardo<br />

l’individuazione di « una data precisa ed uniforme per tutti gli Stati<br />

» ( 81 ).<br />

Del pari non accoglibile, in quanto privo di positivo fondamento, appare<br />

l’assunto (invero espresso con riferimento all’ordinamento italiano e<br />

( 80 ) Tale fenomeno appare pertanto distinto da quello della dissociazione tra momento<br />

della perfezione e quello dell’efficacia della notificazione con riferimento ad un unico soggetto,<br />

ad es. il destinatario dell’atto. Al riguardo, con riferimento all’art. 143, ult. comma,<br />

c.p.c., nella formulazione introdotta dal legislatore del 1940, v. Tarzia, Perfezione ed efficacia<br />

della notificazione a destinatari irreperibili o all’estero. Problemi del processo civile di cognizione,<br />

Padova, 1989, p. 492 ss., e già in Riv. dir. proc., 1964, p. 658 ss.<br />

( 81 ) In tal senso v. Panzarola, op. cit., p. 1162.

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