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Contratto ImpresaEuropa - Cedam

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990 CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA<br />

« Art. 2 (Principi e criteri generali della delega legislativa)<br />

(. . .) h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita un’effettiva parità<br />

di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri<br />

dell’Unione europea, facendo in modo di assicurare il massimo livello di armonizzazione<br />

possibile tra le legislazioni interne dei vari Stati membri ed evitando<br />

l’insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani<br />

nel momento in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare riferimento<br />

ai requisiti richiesti per l’esercizio di attività commerciali e professionali,<br />

una disciplina più restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri<br />

Stati membri ».<br />

Il precetto in questione rientra dunque tra i principi che devono guidare<br />

l’opera del Governo nell’adempimento degli obblighi comunitari attraverso<br />

l’adozione di decreti legislativi, e non è una norma a valenza meramente<br />

programmatica: essa prescrive un ben preciso divieto di discriminazioni<br />

« a rovescio » e rappresenta il primo tentativo di porre rimedio a<br />

questo problema a livello normativo, come è stato prospettato alla fine del<br />

precedente capitolo.<br />

A detta di chi ha proposto l’emendamento ( 43 ), esso trae ispirazione da<br />

due punti ben precisi: uno è dato dalla sentenza n. 443 del 1997, nella quale,<br />

come abbiamo visto, la Corte ha censurato di incostituzionalità per<br />

contrasto con l’art. 3 Cost. la normativa italiana che discriminava i produttori<br />

italiani di pasta; l’altro è invece il caso Fiore Rossini.<br />

È opportuno ribadire in questa conclusione un’affermazione già sottolineata<br />

in premessa, e cioè che il fenomeno delle discriminazioni « a rovescio<br />

» non rappresenta una patologia derivante, di riflesso, dal diritto comunitario<br />

ma un semplice risvolto fisiologico, intrinseco nella stessa dinamica<br />

dei rapporti intercorrenti tra gli ordinamenti statali e quello dell’Unione.<br />

Il fatto stesso che la Corte di giustizia non si ritenga competente<br />

a dirimere le situazioni di disparità che si vengono a creare in seguito<br />

all’applicazione del diritto comunitario nell’ordinamento interno dimostra<br />

che questa non considera illegittime queste situazioni, ma semplicemente<br />

scelte normative che il legislatore nazionale decide di compiere,<br />

senza dover sottostare a principi comunitari ( 44 ).<br />

Il precetto contenuto nella « comunitaria 2005 » rappresenta senza<br />

dubbio una importante svolta innovativa.<br />

Innanzitutto, esso rappresenta il segnale che finalmente il legislatore<br />

( 43 ) Sotirovic, Professioni Ue ad armi pari, in Italia Oggi, 18 dicembre 2004, p. 47.<br />

( 44 ) Cfr. Corte cost. n. 443 del 1997, cit.

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