20.06.2013 Views

Contratto ImpresaEuropa - Cedam

Contratto ImpresaEuropa - Cedam

Contratto ImpresaEuropa - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

804 CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA<br />

slatore italiano del 1940 accolto all’art. 142 c.p.c. ( 91 ), a salvaguardare (stante<br />

il carattere formalistico che lo connota risolventesi in una notificazione<br />

meramente fittizia, in grado di realizzare una conoscenza meramente legale<br />

dell’atto trasmesso) l’interesse (viceversa) del destinatario-convenuto<br />

ad una conoscenza reale ed effettiva, e, conseguentemente, a garantire il rispetto<br />

del suo diritto di difesa (art. 24 Cost. ) ( 92 ).<br />

Proprio all’esito della declaratoria d’incostituzionalità di tale sistema<br />

della remise au parquet o della cd. notificazione fittizia, idonea a consentire<br />

la produzione di effetti nei confronti del destinatario a prescindere dal<br />

pervenimento dell’atto nella sua sfera di conoscenza ( 93 ), il legislatore si è<br />

quindi indotto a dare finalmente ingresso nell’ordinamento (con ben sedici<br />

anni di ritardo) alla Convenzione dell’Aja del 1965, emanando la relativa<br />

legge di ratifica 6 febbraio 1981, n. 42 ( 94 ).<br />

( 91 ) Cfr. Carpi, op. ult. cit., p. 373 ss., ivi alla p. 374 ss., nota 8, il quale pone in rilievo come<br />

la Francia abbia peraltro « modificato a fondo la propria legislazione (cfr. art. 683 ss.<br />

nuovo c.p.c.), ispirandosi appunto alla convenzione dell’Aja del 1965, che essa ha ratificato<br />

fin dal 1972 con decreto 72-1019 del 9 novembre ».<br />

L’istituto della remise au parquet trova attualmente applicazione in Olanda, Belgio,<br />

Lussemburgo e Grecia: v. Panzarola, op. cit., p. 1183, nota 100.<br />

( 92 ) Osserva Carpi, op. loc. ultt. citt., che « La Corte costituzionale nel 1978 si è mossa<br />

sulla scia di precedenti interventi a tutela del diritto di difesa che, a giudizio della Corte,<br />

non è rispettato quando si faccia ricorso ad una forma di notifica dalla quale deriva una presunzione<br />

legale di conoscenza, pur essendo possibile una notificazione tale da portare il<br />

contenuto dell’atto nella effettiva sfera di conoscibilità del destinatario. . . La corte ha, cioè,<br />

giustamente privilegiato la conoscenza effettiva e reale rispetto a quella presunta...».<br />

Per la riaffermazione dell’esigenza di garantire al notificatario l’effettiva possibilità di<br />

una tempestiva conoscenza dell’atto notificato, quale espressione del diritto costituzionale di<br />

difesa e « limite inderogabile » che il legislatore incontra nel porre discrezionalmente la disciplina<br />

delle notificazioni, v. recentemente Corte cost., 19 dicembre 2003, n. 360, cit.; Corte<br />

cost., 23 settembre 1998, n. 346, cit.<br />

( 93 ) In ordine al sistema posto dal legislatore del 1942 agli artt. 142 e 143 nella loro originaria<br />

formulazione v. Tarzia, Perfezione ed efficacia della notificazione a destinatari irreperibili<br />

o all’estero, in Riv. dir. proc., 1964, p. 653 ss.; Carnelutti, Note in margine alle leggi<br />

processuali, in Riv. dir. proc., 1962, p. 599 ss., per il quale tale tipo di notificazione finiva peraltro<br />

« per avere due date, secondo che si tratti del compimento degli atti ad opera del notificante,<br />

oppure della acquisizione della conoscenza da parte del notificando ».<br />

( 94 ) Al riguardo v. Politi, La convenzione dell’Aja del 1965 sulle notificazioni civili all’estero<br />

e le notifiche a cura dei consoli italiani, in Riv. dir. int., 1983, p. 575 ss.; Carpi-Ciaccia<br />

Cavallari, Notificazioni all’estero in materia civile e commerciale, in Nuove leggi civ. comm.,<br />

1982, p. 321 ss.; Pocar, Note sull’esecuzione italiana della convenzione de L’Aja del 1965 sulle<br />

notificazioni all’estero, in Riv. dir. int. priv. proc., 1982, p. 574 ss.; Proto Pisani, In tema di notifica<br />

all’estero e di modifica degli artt. 142 e 143 c.p.c., in Foro it., 1981, I, c. 1970.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!